TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/02/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5924/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Musi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in grado di appello al n. R.G. 5924/2021 promossa da:
già (P. Iva ) con Controparte_1 CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
sede legale in Trento (TN), Via Adriano Olivetti n. 7, cap. 38122 , codice fiscale ed iscrizione nel registro delle imprese di Trento (TN) e P. Iva , P.IVA_1 CP_3
, mandataria dell' composto da )e
[...] CP_4 Controparte_5 CP_6
(Mandante), aggiudicatario del Contratto per l'affidamento del servizio
[...]
riscossione coattiva delle Entrate Tributarie, delle entrate regionali “diverse” - CIG
7161755330, sottoscritto con la CF. , assunto al prot. Controparte_7 P.IVA_2
rep. n. 14521/18, in persona del “Procuratore Speciale” dott. giusta Persona_1
nomina a firma del Legale Rappresentante p.t., Rep. n. 37136 Racc. n. 2248 del notar in Roma, nella qualità di procuratore del R.T.I., rappresentato e difeso Persona_2
dall'avv. Carmine Cesarano ( ) giusta procura in calce al C.F._1
presente atto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, alla via dei
Mille, n. 40.
- APPELLANTE pagina 1 di 10 Contro
residente in [...], (C.F. Controparte_8 [...]
), quale procuratore di se stesso C.F._2
- APPELLATO
Oggetto: appello avverso sentenza n. 3739/2021 del G.d.P. di Torre Annunziata;
difetto di giurisdizione.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione proponeva, con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_8
dinanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, nei confronti di Controparte_1
opposizione avverso sollecito di pagamento n. 20200002033190482834767 notificato in data 06/11/2020 - afferente al pagamento della tassa automobilistica regionale – eccependo l'intervenuta prescrizione del credito esattoriale maturata in data antecedente alla notifica del sollecito di pagamento, attesa la non intervenuta o comunque invalida o comunque tardiva notifica del prodromico atto di ingiunzione di pagamento da parte dell'Ente impositore di tal guisa che tra il Controparte_7
giorno in cui sarebbe dovuto avvenire il pagamento (o, a tutto voler concedere, tra la data di presunta notifica della detta ingiunzione, 23/02/2017) e la data di notifica del sollecito qui impugnato, sarebbe decorso il termine di prescrizione triennale. CP_1
si costituiva in giudizio eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario
[...]
nei confronti della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, l'inammissibilità e, nel merito, l'infondatezza. Il Giudice di Pace di Torre Annunziata, qualificando la domanda dell'attore come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ha deciso la causa con sentenza n. 3739/2021; con detta sentenza il Giudice di Pace ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e, nel merito, accolto la domanda dell'attore con condanna di al pagamento delle spese di causa. Proponeva pertanto Controparte_1
appello chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado Controparte_1 pagina 2 di 10 lamentando il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario, nonché la violazione dell'art. 91 c.p.c. Chiedeva dunque: nel merito, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accogliere le domande già avanzate in primo grado e, quindi, rigettare l'opposizione al sollecito di pagamento n. 20200002033190482834767, per i motivi sopra esposti;
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva , il quale impugnava e contestava tutto quanto prodotto, Controparte_8
dedotto ed eccepito da controparte in quanto infondato in fatto ed in diritto atteso che controparte, né in primo grado e né nel presente giudizio ha mai depositato la prova della notifica dell'ingiunzione di pagamento avvenuta (presumibilmente) in data
20/09/2019, ovvero che la notifica è nulla poiché fatta a mani di un soggetto non familiare e non convivente come da stato di famiglia che si allega. Chiedeva, pertanto, rigettare l'appello proposto e confermare la sentenza n. 3739/2021 resa dal Giudice di
Pace di Torre Annunziata, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa del presente grado di giudizio e attribuzione al legale antistatario.
L'appello è fondato dovendo essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria.
Va detto, in primis, in merito all'atto impugnato, sollecito di pagamento n.
20200002033190482834767, che l'equivalenza funzionale tra l'ingiunzione e la cartella esattoriale è confermata da consolidata giurisprudenza (Cass., SS. UU., n. 10958/2005), secondo cui l'ingiunzione svolge la stessa funzione che svolge la cartella esattoriale in quanto atto prodromico per l'esecuzione forzata.
Si applicano, pertanto, al caso di specie le elaborazioni normative e giurisprudenziali che seguono in materia di riscossione esattoriale a mezzo cartella di pagamento.
Preliminarmente, va detto che la tematica del riparto di giurisdizione in materia di riscossione esattoriale è stata ed è contraddistinta da una molteplicità di arresti del giudice di legittimità tal che si rende necessaria la disamina che segue.
pagina 3 di 10 Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del
2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria precisando, nel secondo periodo del comma 1, che
«restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.p.r. 20 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica», nonché dall'art. 19 del d.p.r. n. 546 del 1992 contenente l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva. Il dato normativo pare segnare una netta ed inequivoca linea di demarcazione tra tutto ciò che viene prima dell'esecuzione (con attribuzione della giurisdizione al Giudice Tributario) e gli atti esecutivi tout court (giurisdizione del
G.O.); tuttavia, va dato atto che, nella giurisprudenza di legittimità, anche più recente, si sono alternate pronunce di diverso tenore in punto di determinazione del confine tra le due giurisdizioni. Si riportano di seguito ed in modo schematico alcune delle pronunce più significative: a) Cass. S.U. 4.12.2019, n. 34447, modificando espressamente il precedente indirizzo (Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento “ …non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e
l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema potestà soggezione che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni ..); b) Cass.
S.U.,14 aprile 2020, n.7822, pur nel solco del ricordato precedente, ha affermato la cognizione del giudice tributario sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella ovvero fino al pignoramento in caso di notifica invalida della pagina 4 di 10 stessa, spettando invece al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti alla legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, oltreché la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa azionata verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata;
c) Cass. S.U., n.1394/2022 sposa il secondo orientamento, individuando il discrimine nella cartella di pagamento: la cognizione appartiene al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (si richiama Cass. Civ., S.U., 14 aprile 2020, n.7822). Il principio che si afferma è il seguente: "nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con
l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma pagina 5 di 10 e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica
- all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)"; d) identici i percorsi argomentativi delle pronunce “gemelle” a Sezioni
Unite del 15.03.2022 (ord. n. 8465/2022, resa in sede di regolamento di giurisdizione) e del 25.05.2022 (ord. n. 16986/2022, resa in sede di regolamento preventivo di giurisdizione), secondo cui viene operato un distinguo, ai fini del riparto di giurisdizione, qualora il giudice sia adito per l'accertamento negativo del credito, fondando la non debenza sulla scorta di allegazione della prescrizione del credito tributario “a monte o a valle dell'atto esattoriale”: tale discrimen è offerto dal momento in cui matura la prescrizione del credito, ante notifica della cartella esattoriale o successivamente a questa (pertanto, il vero momento “spartiacque” è quello segnato, in realtà, dalla notifica della cartella, rispetto a cui c'è un prima - la giurisdizione tributaria – e un dopo, ovvero la giurisdizione del G.O.). In particolare, Cass. civ. S.U.
16986/2022 ha valorizzato la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione all'ambito applicativo dell'art. 2, comma 1, D.lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria sia costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50 DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria: “esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e pagina 6 di 10 segnatamente al giudice dell'esecuzione”. In relazione all'eccezione di prescrizione, chiarisce espressamente Cass. S.U., n. 8465/2022 - decidendo il regolamento di giurisdizione proposto rispetto ad una controversia promossa da un contribuente avanti al Tribunale di Napoli, con atto di opposizione contro l'intimazione di pagamento fondata su una serie di cartelle per contravvenzioni al codice della strada e tassa per lo smaltimento dei rifiuti, nell'ambito della quale era stata eccepita la prescrizione in mancanza di prova della regolare notifica delle cartelle, ha affermato la giurisdizione del giudice tributario – posto che “non pare potersi revocare in dubbio che la questione della prescrizione sollevata dall'opponente attiene ad una vicenda maturata in epoca precedente alla notifica dell'atto di intimazione e che, in ogni caso, non riguarda gli effetti a valle successivi alla notificazione della stessa”; e) da ultimo, le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, con l'ordinanza n. 30666/2022, hanno ribadito che non è derogabile la giurisdizione del giudice tributario in merito alla domanda proposta dal ricorrente, la quale, oltre ad avere ad oggetto l'impugnazione di un'intimazione di pagamento, ovvero di un atto considerato estraneo all'esecuzione forzata, si basa su fatti precedenti alla notificazione della stessa, della quale non è contestata neppure la rituale effettuazione. Invero, nessun rilievo può assumere la circostanza che il ricorrente a sostegno della propria impugnazione abbia fatto valere l'inesistenza o la nullità della notifica della cartella di pagamento precedente l'intimazione, nonché la prescrizione del credito tributario scaturente dal tempo intercorso tra la notifica della cartella e quella dell'intimazione, trattandosi ad ogni modo di fatti antecedenti a quest'ultima, il cui accertamento esula, dunque, dalla giurisdizione ordinaria. La pronuncia ha così chiarito il principio secondo cui è riservata alla competenza del giudice tributario la valutazione della prescrizione che si sia verificata perché la notifica della cartella manchi, sia nulla o sia stata eseguita in modo inesistente, diversamente, è competente il giudice ordinario se la prescrizione si sia verificata per il decorso del tempo o dopo una valida notifica.
Volendo tirare le fila del discorso, si possono profilare in concreto due ipotesi:
1. Segnando la cartella (o anche, nella ricostruzione più recente, l'intimazione di pagamento, ex art. 50 DPR 502/73, secondo cui “se l'espropriazione non è
pagina 7 di 10 iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”: l'intimazione recupera la medesima valenza di precetto della cartella, deve essere notificata necessariamente dopo un anno dalla cartella senza che sia intrapresa l'esecuzione; successivamente, nella pratica, viene – rectius, dovrebbe essere – regolarmente rinotificata a fini interruttivi della prescrizione), anche secondo il dettato normativo dell'art. 2
D.lgs. mm 546/1992, un momento centrale nella demarcazione dei confini tra le giurisdizioni, la prescrizione che viene a maturare prima di tale momento, incidendo - chiaramente - sull'an della pretesa tributaria, ricade nella giurisdizione delle commissioni tributarie. Rectius, la domanda giudiziale sulla scorta della quale si alleghi il maturare di una prescrizione “ante notifica” radicherebbe la giurisdizione in capo alle Commissioni Tributarie.
2. Per il caso in cui la prescrizione venisse, invece, concretamente a maturare oltre la data della notifica della cartella, o a valle dell'intimazione di pagamento (che recupera il valore di tale cartella fungendo da rinnovazione del precetto), l'evoluzione giurisprudenziale sembrerebbe “piegare” i termini di una stretta interpretazione letterale della norma, nel suo riferimento monolitico agli “atti esecutivi”: ed invero, in tale fattispecie non si profila una reazione alla pretesa tributaria in sé (per cui sono previsti appositi modi e tempi, dinanzi alle commissioni tributarie), ma si rileva un fatto che, a prescindere dal consolidamento della pretesa, incide sulla sua debenza, ovvero la prescrizione;
in una simile situazione, avuto riguardo alla sentenza della
Corte Costituzionale del 2018, l'unico giudice davanti al quale potrà trovarsi tutela - anche qui, secondo il principio per cui è la domanda a radicare il potere di ius dicere, mediante l'allegazione di una prescrizione avvenuta “post notifica” - è il Giudice Ordinario, se del caso il G.E., qualora si reagisca con un'opposizione all'esecuzione.
pagina 8 di 10 Per completezza, occorre rilevare, alla luce delle coordinate ermeneutiche sin qui individuate, specialmente avuto riguardo al fondamentale ruolo discretivo rivestito – come di consueto, e tuttavia in maniera ancora più accentuata nel caso concreto – dal principio della domanda, che qualora si agisse in giudizio dinanzi al G.O., lamentando
(come spesso accade) di non aver mai ricevuto notifica della cartella esattoriale, per l'accertamento negativo del credito a cagione dell'intervenuta prescrizione, genericamente richiamata senza ulteriori specificazioni, quand'anche il primo atto con cui il privato venisse a conoscenza della pretesa tributaria fosse direttamente l'atto esecutivo (pignoramento), egli, per tale via, recupererebbe tutte le facoltà di reazione precedenti, dinanzi alla giurisdizione tributaria, essendo mancato il termine intermedio
(notifica della cartella), evento che incide sulla decorrenza della prescrizione: si tratterebbe sempre di prescrizione verificatasi “ante notifica”. L'atto di intimazione, finanche il pignoramento, in questo caso, diverrebbero solo “occasione” per reagire, dinanzi alle Commissioni Tributarie: pertanto, il G.O. dovrebbe dichiarare la propria carenza di giurisdizione.
Nel caso di specie ricorre la ipotesi sub 1 sopra descritta, avendo l'opponente dedotto nell'opposizione di primo grado l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria antecedente alla valida notifica del sollecito di pagamento – si ricordi, sul piano funzionale assimilabile alla cartella di pagamento.
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del presente Giudice in favore delle Commissioni Tributarie dinanzi alle quali il giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate, stante la complessità della evoluzione giurisprudenziale in punto di riparto di giurisdizione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
pagina 9 di 10 1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria, dinanzi alla quale il giudizio andrà riassunto nel termine di legge;
2) compensa le spese di ambedue i gradi di giudizio tra le parti.
Torre Annunziata, 27/02/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Musi
pagina 10 di 10