Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/02/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., sostitutiva della udienza del
26.2.25, letti gli atti di causa e le note scritte depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2408/2022 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia De Filippo Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'Avv. Anna Oliva CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis c.p.c. depositato in data 02.05.2019 (RG n. 3008/19) il ricorrente indicato in epigrafe - dopo aver premesso di essere stato riconosciuto, in seguito alla visita di revisione del 03.12.2018, “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% - artt. 2 e 13 L.118/71 e art.9 DL 509/88:
1
All'udienza del 05.02.2020, il procuratore di parte ricorrente dichiarava di limitare la domanda al solo accertamento della sussistenza del requisito sanitario necessario per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, già oggetto di revoca amministrativa.(v.si verb.ud.).Veniva dunque conferito incarico al CTU esclusivamente in relazione all'accertamento del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile. (v.si verb.ud del 19.2.2020)
Il c.t.u. nominato, dott. concludeva la sua relazione ritenendo Persona_1
l'insussistenza del requisito sanitario, riconoscendo l'istante invalido nella misura del 60%
Parte ricorrente, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU in data
05.04.2022, con ricorso ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., depositato il
06.05.2022, proponeva il giudizio di opposizione rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP, sostenendo la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'indennità di accompagnamento, della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità con decorrenza dalla data della visita di revisione (03.12.2018).
Si costituiva l' convenuto il quale sulla base di varie argomentazioni CP_2
giuridiche, chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del
26.2.2025, il solo difensore di parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale, da comunicarsi alle parti.
2 La domanda è inammissibile.
Dispone l'art. 445 bis c.p.c. che: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio…Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
L'art. 153 c.p.c. dispone, poi, che “i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Il giudice provvede a norma dell'art. 294 secondo e terzo comma”.
Nella presente fattispecie, va rilevata la tardività del presente ricorso in opposizione, depositato oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, previsto dalla legge.
Ed invero, dall'esame del fascicolo della fase di ATP, si evince che la parte ricorrente ha depositato la dichiarazione di dissenso alle conclusioni della Ctu in data 05.04.2022, e solo in data 06.05.2022 la medesima parte ha provveduto al deposito del presente ricorso di opposizione, dunque oltre la scadenza dei trenta giorni (scadenza cadente il 5.5.2022).
Alla strega di tali considerazioni, non può non rilevarsi che la parte opponente è incorsa in decadenza.
Ne discende che, in mancanza del deposito del ricorso di opposizione nel termine perentorio fissato dall'art. 445 bis c.p.c., la presente opposizione va dichiarata tardiva e, dunque, inammissibile e, per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per l'assegno di invalidità(unica prestazione oggetto di giudizio, a seguito della limitazione della originaria domanda in fase di atp).
Vista la dichiarazione ex art. art. 152 disp att. C.P.C. resa dalla parte ricorrente, le
3 spese di lite sono irripetibili.
Pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidata in separato decreto,
a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione e, per l'effetto, dichiara che non sussiste il requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile;
b) dichiara le spese di lite irripetibili;
c) pone le spese della Ctu, redatta in sede di ATP, come liquidate in separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi
Nola, 26.02.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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