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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 28/07/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2000/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO BARONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2000/2024 promossa da:
(p. iva ), con il patrocinio dell'avv. Maria Vanella, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore in Bologna Via Marsili n°7 OPPONENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Totti, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore in Rimini Viale Tripoli n°73 OPPOSTA CONCLUSIONI
All'udienza del 28/07/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la società proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ravenna n°643/2024 del
16/07/2024 RG n°1379/2024 a richiesta di per l'importo di € 15.493,71 a titolo di canoni CP_1 di locazione insoluti per il periodo da Luglio 2023 a Giugno 2024, oltre accessori e spese liquidate. Part L'opponente eccepiva che in realtà la nulla doveva per canoni di locazione in quanto il contratto di locazione azionato del 05/11/1999 non si era rinnovato e la società aveva mantenuto il possesso dell'immobile a titolo gratuito.
Si costituiva ritualmente l'opposta eccependo che il contratto di locazione si era sempre CP_1 ritualmente rinnovato e che nessuna cessione dell'immobile a titolo gratuito era mai stata stipulata, inoltre rilevava che il medesimo titolo era già stato azionato tra le parti:
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 - (per i canoni insoluti dal 2015 al 2020) con una prima procedura monitoria oggetto di opposizione da Part parte di (RG n°727/2021), che si era conclusa col rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione e come da sentenza del Tribunale di Ravenna n°571/2022 del 31/10/2022 passata in giudicato;
- (per i canoni insoluti da dicembre 2020 a giugno 2023) con altra procedura monitoria anche questa Part oggetto di opposizione da parte di (RG n°2430/2023), che si era anch'essa conclusa col rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione e come da sentenza del Tribunale di Ravenna
n°855/2024 del 07/10/2024.
Eccepiva quindi l'inammissibilità anche di questa opposizione costituente mera replica delle precedenti essendovi preclusione per effetto del primo giudicato.
Con ordinanza 23/12/2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione sull'eccezione preliminare di parte opposta e veniva poi discussa all'udienza del 28/07/2025 con lettura del dispositivo.
L'opposizione è inammissibile e va rigettata.
Nei procedimenti RG n°727/2021 ed RG n°2430/2023 di questo Tribunale, tra le medesime parti, sono stati proposti ed esaminati gli stessi motivi di opposizione riproposti in fotocopia in questa sede
(mancata rinnovazione del contratto di locazione, pattuizione di uso gratuito dell'immobile, mancata registrazione, ecc. ecc).
La sentenza n°571/2022 con cui si è concluso il primo giudizio è passata in giudicato e detto giudicato sostanziale copre il dedotto ed il deducibile e quindi non solo le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio “ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, anche se non dedotte specificamente costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia” (cfr. Cass. Civ. 11/01/2024 n°1259 – Cass. Civ. 26/09/2023 n°27399 –
Trib. Torre Annunziata 11/08/2023 n°2262) e tale principio ha un ambito operativo molto esteso e
“…involge tutto ciò che rientri nel suo perimetro, incidendo da un punto di vista sostanziale sia sull'esistenza del diritto fatto valere, sia finanche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, sebbene non dedotti, fermo restando il requisito dell'identità dei soggetti” (ex multis cfr.
Trib. Nocera Inferiore 20/07/2023 n°1589 – C. App. Napoli 04/05/2023 n°1994 – Cass. Civ.
09/11/2022 n°33021).
Il giudicato della prima sentenza inter-partes copre quindi anche la vigenza del contratto di locazione,
l'insussistenza di una sua disdetta e la mancanza di una cessione gratuita dell'immobile, tutte condizioni che hanno legittimato allora l'accoglimento della domanda d'ingiunzione dei canoni insoluti dal 2015 al 2020 e che non hanno consentito un riesame delle stesse nel secondo procedimento per i canoni dal 2020 al 2023 e che ora, in base agli stessi elementi documentali ed assertivi, precludono
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 l'esame della presente opposizione alla richiesta d'ingiunzione dei canoni insoluti successivi da dicembre 2023 a giugno 2024 “Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata(tempestiva) opposizione del decreto ingiuntivo copre sia l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, sia l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e deducibili con
l'opposizione“ (Trib. Bologna 19/12/2023 n°2863 – Trib. Parma 27/03/2015 n°540).
Ma ora vi è di più!
Come si è detto, la prima opposizione è stata decisa da questo Tribunale con sentenza n°571/2022 passata in giudicato, la seconda opposizione è stata decisa con sentenza n°855/2024 ma questa è stata oggetto di tempestivo gravame.
Nelle more del presente procedimento la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n°814/2025 del
09/05/2025, ha confermato totalmente la sentenza impugnata.
La presente opposizione appare ora vieppiù inammissibile e va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 e successive modifiche, tenendo conto dello scaglione tariffario e dell'effettiva attività svolta, in ragione di €
1.000,00 per la fase di studio della controversia, € 800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
1.200,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 contro rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di
[...] CP_1
Ravenna n°643/2024 del 16/07/2024 RG n°1379/2024 che dichiara definitivamente esecutivo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'opposta che liquida nel complessivo importo di € 4.500,00 per compenso, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Ravenna, 28 luglio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Ravenna in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. PIETRO BARONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2000/2024 promossa da:
(p. iva ), con il patrocinio dell'avv. Maria Vanella, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il difensore in Bologna Via Marsili n°7 OPPONENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Alessandro Totti, CP_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il difensore in Rimini Viale Tripoli n°73 OPPOSTA CONCLUSIONI
All'udienza del 28/07/2025 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri atti difensivi.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato la società proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Ravenna n°643/2024 del
16/07/2024 RG n°1379/2024 a richiesta di per l'importo di € 15.493,71 a titolo di canoni CP_1 di locazione insoluti per il periodo da Luglio 2023 a Giugno 2024, oltre accessori e spese liquidate. Part L'opponente eccepiva che in realtà la nulla doveva per canoni di locazione in quanto il contratto di locazione azionato del 05/11/1999 non si era rinnovato e la società aveva mantenuto il possesso dell'immobile a titolo gratuito.
Si costituiva ritualmente l'opposta eccependo che il contratto di locazione si era sempre CP_1 ritualmente rinnovato e che nessuna cessione dell'immobile a titolo gratuito era mai stata stipulata, inoltre rilevava che il medesimo titolo era già stato azionato tra le parti:
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 1 di 3 - (per i canoni insoluti dal 2015 al 2020) con una prima procedura monitoria oggetto di opposizione da Part parte di (RG n°727/2021), che si era conclusa col rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione e come da sentenza del Tribunale di Ravenna n°571/2022 del 31/10/2022 passata in giudicato;
- (per i canoni insoluti da dicembre 2020 a giugno 2023) con altra procedura monitoria anche questa Part oggetto di opposizione da parte di (RG n°2430/2023), che si era anch'essa conclusa col rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ingiunzione e come da sentenza del Tribunale di Ravenna
n°855/2024 del 07/10/2024.
Eccepiva quindi l'inammissibilità anche di questa opposizione costituente mera replica delle precedenti essendovi preclusione per effetto del primo giudicato.
Con ordinanza 23/12/2024 la causa veniva ritenuta matura per la decisione sull'eccezione preliminare di parte opposta e veniva poi discussa all'udienza del 28/07/2025 con lettura del dispositivo.
L'opposizione è inammissibile e va rigettata.
Nei procedimenti RG n°727/2021 ed RG n°2430/2023 di questo Tribunale, tra le medesime parti, sono stati proposti ed esaminati gli stessi motivi di opposizione riproposti in fotocopia in questa sede
(mancata rinnovazione del contratto di locazione, pattuizione di uso gratuito dell'immobile, mancata registrazione, ecc. ecc).
La sentenza n°571/2022 con cui si è concluso il primo giudizio è passata in giudicato e detto giudicato sostanziale copre il dedotto ed il deducibile e quindi non solo le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio “ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, anche se non dedotte specificamente costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia” (cfr. Cass. Civ. 11/01/2024 n°1259 – Cass. Civ. 26/09/2023 n°27399 –
Trib. Torre Annunziata 11/08/2023 n°2262) e tale principio ha un ambito operativo molto esteso e
“…involge tutto ciò che rientri nel suo perimetro, incidendo da un punto di vista sostanziale sia sull'esistenza del diritto fatto valere, sia finanche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, sebbene non dedotti, fermo restando il requisito dell'identità dei soggetti” (ex multis cfr.
Trib. Nocera Inferiore 20/07/2023 n°1589 – C. App. Napoli 04/05/2023 n°1994 – Cass. Civ.
09/11/2022 n°33021).
Il giudicato della prima sentenza inter-partes copre quindi anche la vigenza del contratto di locazione,
l'insussistenza di una sua disdetta e la mancanza di una cessione gratuita dell'immobile, tutte condizioni che hanno legittimato allora l'accoglimento della domanda d'ingiunzione dei canoni insoluti dal 2015 al 2020 e che non hanno consentito un riesame delle stesse nel secondo procedimento per i canoni dal 2020 al 2023 e che ora, in base agli stessi elementi documentali ed assertivi, precludono
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 2 di 3 l'esame della presente opposizione alla richiesta d'ingiunzione dei canoni insoluti successivi da dicembre 2023 a giugno 2024 “Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata(tempestiva) opposizione del decreto ingiuntivo copre sia l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, sia l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e deducibili con
l'opposizione“ (Trib. Bologna 19/12/2023 n°2863 – Trib. Parma 27/03/2015 n°540).
Ma ora vi è di più!
Come si è detto, la prima opposizione è stata decisa da questo Tribunale con sentenza n°571/2022 passata in giudicato, la seconda opposizione è stata decisa con sentenza n°855/2024 ma questa è stata oggetto di tempestivo gravame.
Nelle more del presente procedimento la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza n°814/2025 del
09/05/2025, ha confermato totalmente la sentenza impugnata.
La presente opposizione appare ora vieppiù inammissibile e va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate alla stregua del DM n°55/2014 tab. 2 e successive modifiche, tenendo conto dello scaglione tariffario e dell'effettiva attività svolta, in ragione di €
1.000,00 per la fase di studio della controversia, € 800,00 per la fase introduttiva del giudizio, €
1.200,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisionale, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 contro rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo del Tribunale di
[...] CP_1
Ravenna n°643/2024 del 16/07/2024 RG n°1379/2024 che dichiara definitivamente esecutivo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'opposta che liquida nel complessivo importo di € 4.500,00 per compenso, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Ravenna, 28 luglio 2025
Il Giudice
dott. Pietro Luigi Giuseppe Baronio
$$numero_ruolo$$ $$anno_ruolo$$ pagina 3 di 3