Art. 2.
Le scadenze dei contratti di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , sono prorogate sino al 31 dicembre 1984. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22-23 aprile 1986, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1986, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo.
Le scadenze dei contratti di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 67 della legge 27 luglio 1978, n. 392 , sono prorogate sino al 31 dicembre 1984. ((1)) ---------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale, con sentenza 22-23 aprile 1986, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 30/04/1986, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo.