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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/12/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa CA IN, in funzione di giudice monocratica, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la sentenza che segue mediante lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e diritto della decisione facenti parte integrante del presente verbale di causa,
sentenza
riservata all'udienza del 10.12.2025, nella causa civile iscritta al n.1358/2019 R.G.C.A. e vertente
tra
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo De Nardis ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio in Teramo alla Via Alfonso Di Vestea n. 1, giusta procura in atti- Attrice
contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Ilaria De Luca del foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.ta Vanessa Di Antonio in Teramo alla Via De Albentiis n. 12/A, giusta procura in atti- Convenuto
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità ex art. 2051 e 2043 c.c..
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Attrice: come precisate in sede di note conclusionali, “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni e nei termini meglio rappresentati in narrativa, accertare e dichiarare il CP_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., esclusivo e unico responsabile del sinistro
[...] essa e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento del danno subìto dall'odierna attrice, per complessivi € 10.441,61 (oltre I.V.A. su € 5.266,61 se dovuta), ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria delle spese e dei compensi come da nota spese depositata unitamente alla presente, oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre IVA E CPA come per legge .”.
1 Convenuto: “NEL MERITO In principalità - respingere tutte le domande avanzate dalla società attrice, nei confronti del perché infondate in fatto Parte_2 Controparte_1 ed in diritto;
- con vittoria di spese e competenze, inclusive di IVA e CPA e rimborso forfettario spese generali 15% In subordine - Nella denegata e non creduta ipotesi nella quale fosse affermata una responsabilità in capo al in relazione ai fatti per cui è causa, respingere, Controparte_1 in ogni caso, le domande atto te e, rigorosamente accertato il danno subito da parte attrice con congruità e giustizia, dichiarare il concludente tenuto a risarcire CP_1 quest'ultimo soltanto nei limiti di tale accertato danno. - con vitt ese e competenze, inclusive di IVA e CPA e rimborso forfettario spese generali 15%.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dell'11.4.2019, la società Parte_1 esponeva: che il 15.11.2017 alle ore 15.30 circa, l'autocarro Fiat Doblò tg. EL758LG di sua proprietà e condotto da percorreva la strada comunale Villa Pavone al CP_2 fiume Tordino in Contrada Carapollo di Teramo, all'altezza del sottopasso della superstrada “Teramo-Mare” nella direttrice ovest-est in direzione del deposito Pt_3 che improvvisamente la sede viaria veniva inondata da una Controparte_3 massa di acqua tracimata dal fosso laterale collocato ad un livello superiore rispetto alla strada, sommergendo il mezzo fino ad una altezza di circa 70 centimetri;
che a seguito del sinistro l'autocarro riportava ingenti danni;
che nell'accaduto doveva ravvisarsi la responsabilità del , ai sensi dell'art. 2051 c.c., e in via residuale ex art. Controparte_1
2043 c.c..
Tutto quanto sopra premesso, la società conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi a codesto Tribunale, il per sentirne dichiarare la Controparte_1 responsabilità in relazione all'occorso ed ottenerne la condanna al risarcimento dei danni, precisati in sede di note conclusionali in €.10.441,61 (oltre I.V.A. su €.5.266,61 se dovuta), oltre interessi e rivalutazione monetaria nonché rimborso delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio il contestando i fatti posti a fondamento Controparte_1 della domanda attrice sia con riferimento all'an (ritenendo priva di riscontro probatorio la dinamica del contestato sinistro e, comunque, qualificando l'evento come eccezionale ed imprevedibile, rimarcando altresì l'impossibilità di custodia del bene de quo, attesa la sua estensione e la sua posizione al di fuori del perimetro urbano), sia con riferimento al quantum (in particolare con riferimento alla richiesta risarcitoria di parte attrice relativa
2 al danno da fermo tecnico, nonché alla richiesta cumulativa di riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria).
Istruito il giudizio mediante l'espletamento della prova testimoniale chiesta da parte attrice, venivano precisate le conclusioni e, su di esse, la causa era decisa.
La domanda attrice risulta solo parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni di seguito enunciate.
È noto che l'art.2051 cc onera il danneggiato di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità.
Nella specie, parte attrice ha dimostrato la veridicità del fatto denunciato in citazione, ossia che l'autocarro Fiat Doblò tg. EL758LG di sua proprietà e condotto da CP_2 mentre percorreva il tratto di strada summenzionato, di proprietà dell'ente convenuto, veniva sommerso fino ad una altezza di circa 70 centimetri da una massa di acqua tracimata da un fosso laterale collocato ad un livello superiore rispetto alla strada, che inondava quest'ultima (cfr. dichiarazioni testimoniali rese da – conducente CP_2 del veicolo-, e ). Testimone_1 Tes_2
Parimenti, parte attrice ha fornito la prova che il fosso posto al lato della strada de quo e ad un livello superiore rispetto ad essa era una insidia, che non vi erano segnalazioni che ne indicassero la presenza e che non era neppure visibile in virtù della fitta vegetazione priva di manutenzione (cfr. fotografie dello stato dei luoghi prodotte dall'attrice).
In forza delle richiamate risultanze, deve allora ritenersi che parte attrice abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante ex art.2051 cc: infatti essa ha dato prova del danno subito (cfr. sul punto le fatture in atti, confermate in sede di prova testimoniale dagli emittenti e ), nonché della derivazione causale Testimone_3 Testimone_4 di esso da un modo d'essere della res, nella specie rappresentato dal fosso de quo, non segnalato né visibile.
In conclusione, la società attrice ha dato prova della pericolosità intrinseca del fosso per il generale principio per cui 'il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere
3 condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante' (cfr. ex multis Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 16527 del 04/11/2003).
E' parimenti noto che, a fronte di una prova di tal fatto da parte del danneggiato, l'ente custode di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art.2051 cc, dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8935 del 12/04/2013), perché ad esempio determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15720 del 18/07/2011).
Nel caso in esame, il non ha in alcun modo vinto la predetta Controparte_1 presunzione di responsabilità. CP_ Innanzitutto l' convenuto, pur deducendolo, non ha in alcun modo dimostrato che la lamentata inondazione di acqua tracimata dal fosso laterale collocato ad un livello superiore rispetto alla strada comunale andava ricondotta ad una circostanza del tutto eccezionale, imprevista ed imprevedibile, non tempestivamente eliminabile né segnalabile.
Inoltre, non ha fornito alcuna dimostrazione del fatto che il fosso fosse visibile o segnalato, né che l'attività di manutenzione della vegetazione ivi presente fosse stata regolarmente effettuata.
La Cassazione è costante nel ritenere che, in materia di strade pubbliche, per assicurare la sicurezza degli utenti la P.A., quale proprietaria, ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione ( art.16 Legge n.2248/1865, all.F; art.14 cds;
art.28 Legge
n.2248/1965), nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5445 del 14/03/2006;
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22755 del 04/10/2013): ciò che, nel caso di specie, non si è verificato.
4 Deve pertanto concludersi – alla luce della considerazione di tutte le risultanze sopra descritte - con l'affermazione di una responsabilità esclusiva ex art.2051 cc del
[...]
per il sinistro occorso alla società attrice. CP_1
Ne consegue che la società ha diritto al risarcimento Parte_1 del danno subito in occasione di tale sinistro, quantificato in €.5.266,61 come da fatture in atti, confermate in sede di istruttoria orale.
Non può invece essere accolta la domanda formulata dall'attrice con riferimento al risarcimento del danno da fermo tecnico.
Sul punto, la Suprema Corte si è ripetutamente pronunciata statuendo che il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto (Cass., sez. 3, sentenza n. 7358 del 14/03/2023; nello stesso senso: Cass., Sez. 3, sentenza n.
27389 del 19/09/2022).
Nella specie, parte attrice alcuna prova ha fornito sul punto, essendosi limitata a richiamare i giorni occorsi per la riparazione del mezzo di sua proprietà, senza altro dedurre o produrre: dunque, tale domanda va rigettata.
Va invece riconosciuto alla parte attrice il diritto a vedersi corrisposti gli interessi e la rivalutazione monetaria.
Come ritenuto dalla Suprema Corte, infatti, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento occorre che si consideri, in sede di liquidazione (oltre alla svalutazione, che ha la funzione di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione dell'illecito: c.d. danno emergente), anche il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (somma che, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per lucrarne un vantaggio finanziario) (Cass., Sez. 3; sentenza n. 32985 del 9/11/2022).
Vanno pertanto attribuire entrambe queste voci al danneggiato, anche se la parte non le abbia espressamente richieste, senza che questo determini un vizio di ultrapetizione.
Per tali ragioni la domanda attrice, in definitiva, va parzialmente accolta.
Le spese seguono la prevalente soccombenza della convenuta e, previa loro
5 compensazione nella misura del 20%, si liquidano per il restante 80% come in dispositivo, avvalendosi dei parametri indicati nel D.M. n. 55/2014 in relazione allo scaglione individuato in base al valore del procedimento (scaglione che va da euro
5.201,00 ad euro 26.000,00), con l'applicazione, per tutte le fasi dei valori medi indicati nell'allegata tabella.
P.Q.M.
la giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da
[...]
contro , disattesa ogni contraria istanza ed Parte_4 Controparte_1 eccezione, così provvede:
-accoglie parzialmente la domanda attrice e, per l'effetto, condanna il CP_1 a versare in favore dell'attrice e a titolo di risarcimento dei danni la somma di
[...]
€.5.266,61, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda al soddisfo;
-condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese di lite, che liquida in complessivi €.4.011,25 (somma già computata nella misura dovuta pari all'80%), di cui
€.143,25 per esborsi ed €.3.868,00 per competenze di avvocato, oltre maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna, in Teramo il 10 dicembre 2025.
LA CE AR
(CA IN)
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