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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/06/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6426/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 6426/2022, promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t. Sig. con sede in Pomezia – Roma, Via Monte d'Oro, 22, Controparte_2 ed elettivamente dom.ta in Roma, Viale Carso, 14, presso e nello studio degli Avvocati
RI D'LE (C.F. ) e RI RI (C.F. C.F._1
), con indirizzi telematici pec: C.F._2 Email_1
Email_2
- ATTRICE
contro
C.F. e numero di Iscrizione Controparte_3 al Registro delle Imprese di ZO , P. VA , Gruppo P.IVA_2 P.IVA_3
IVA MPS - partita IVA ), con sede in , Piazza Salimbeni, 3, P.IVA_3 CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Carbonetti (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Dezi, sito in Velletri,
Piazza San Salvatore n. 4, con indirizzo telematico pec:
; Email_3
- CONVENUTA
OGGETTO: indebito oggettivo pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo accertamento delle illegittimità imputabili all'operato della ricostruire l'esatto saldo del c/c alla data di CP_3 chiusura del rapporto, decurtando tutti gli importi a debito che la ha CP_3 illegittimamente annotato sul conto del correntista. Per l'effetto ditale accertamento delle illegittimità e quantificazione del saldo, condannare la alla restituzione CP_3 dell'indebito nella misura di € 128.690,89 (centoventottomilaseicentonovanta/89), di cui
€. 128.509,55, quale saldo ricostruito ed € 181,34, quale saldo banca, o in quella maggior o minor somma che verrà accertata in corso di giudizio, maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto. Con condanna della al pagamento dei compensi CP_3 ed oneri di legge, oltre al rimborso spese pari al 15% degli onorari”.
Contro La convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis: - Respingere le domande avanzate da parte attrice in quanto generiche, prescritte, non provate e in ogni caso infondate in fatto e in diritto. - In subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, riconoscersi ed applicarsi la capitalizzazione semestrale o annuale. In ogni caso, con condanna di parte attrice al pagamento di spese e compensi di lite.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. A fondamento delle proprie conclusioni, la società ha esposto di CP_1 aver acceso in data 08.01.1993 un rapporto di conto corrente presso la Controparte_5
contraddistinto con il n. 2002P (all. 1), divenuto in seguito n. 10330D
[...] con la trasformazione della banca in Banca Antoniana Veneta ed infine n. 63214169 con l'ulteriore trasformazione in . Controparte_3
Su detto conto, estinto in data 24.07.2013 con un saldo attivo di € 181,34, era stato concesso un affidamento con contratto di apertura di credito del 03.03.1993, per
Lit. 150.000.000 (all. 2), poi rinnovato per pari importo in data 24.09.1998 (all. 3).
In relazione al suddetto rapporto, parte attrice ha lamentato:
1. la illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi sino alla data del 30.06.2000;
2. la illegittima applicazione dell'anatocismo a far data dal 1.07.2000, a causa della mancata accettazione espressa della clausola di reciprocità;
3. la illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto, pattuite in violazione dell'art 1346 c.c.; pagina 2 di 5 4. l'illegittima applicazione di spese non dovute. Tanto premesso, l'esponente ha chiesto la condanna della Controparte_3 alla ripetizione dell'indebito oggettivo percepito in ragione degli addebiti
[...] contestati, quantificato in complessivi € 128.690,89.
2. Si è costituita la eccependo, in via preliminare, l'intervenuta CP_6 prescrizione decennale del diritto azionato.
Nel merito, ha censurato la fondatezza della domanda, non avendo, parte attrice, sufficientemente “adempiuto all'onere allegatorio e probatorio sulla stessa gravante”.
In particolare, ad avviso della convenuta, la società agente si era limitata a richiamare nel proprio atto introduttivo una perizia di parte, da considerarsi quale mera allegazione difensiva, senza tuttavia produrre la documentazione contrattuale e contabile afferente ai rapporti contestati.
Peraltro, la banca ha altresì rilevato come, anteriormente alla introduzione del presente giudizio, non erano mai state sollevate contestazioni nei confronti del proprio operato, e che, pertanto, i tassi e le condizioni economiche applicati nel corso del tempo al rapporto oggetto di contestazione dovevano considerarsi implicitamente accettati dalla società agente.
Quanto all'anatocismo, ha esposto che la questione della validità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi si pone esclusivamente per il periodo sino al
30 giugno 2000, in quanto a far data dal 1° luglio del 2000 avevano trovato applicazione i criteri e le modalità di produzione degli interessi introdotti dall'art. 25 d.lgs. 342/99 e dalla delibera CICR. La in particolare, sosteneva di aver compiutamente CP_3 adempiuto agli obblighi di comunicazione sulla stessa gravanti in base alla citata normativa, avendo provveduto ad informare la propria clientela (tra cui figurava anche la società attrice) mediante avviso pubblicato nel “foglio delle inserzioni” legali della
Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2000. In via subordinata, l'Istituto bancario ha ritenuto applicabile al rapporto oggetto di causa la regola della capitalizzazione semestrale o annuale degli interessi, come originariamente previsto nella Raccolta degli usi e consuetudini commerciali ed agrari della Provincia di Roma del 1934.
Infine, ha censurato la eccessiva genericità delle contestazioni mosse da controparte relativamente alla mancata pattuizione e/o illegittimità delle commissioni di massimo scoperto e delle spese addebitate dalla banca nel corso degli anni.
3. All'udienza del 23.03.3023, il Giudice ha concesso termine di 15 giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, l'espletamento del quale pagina 3 di 5 avveniva, con esito negativo, solo in data 05.05.2023 ed in assenza della parte attrice, come rilevato sin dall'udienza del 2.11.2023.
4. Istruita la causa sulla base della produzione documentale depositata in atti, la stessa è stata trattenuta in decisione in data 06.03.2025, previa assegnazione dei termini di legge (60+20) per il deposito degli scritti conclusionali.
*****
1. In via preliminare ed assorbente rispetto alle altre questioni sollevate dalle parti, va rilevato che la domanda attorea è improcedibile a causa del mancato valido esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Al riguardo, infatti, si osserva che l'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 prevede, quale condizione di procedibilità della domanda, il previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria in tutte le controversie aventi ad oggetto i contratti elencati nel precedente comma, tra i quali rientrano anche quelli bancari.
Venendo al caso che ci occupa, rilevato che il rapporto azionato dall'attrice rientra nella categoria dei contratti bancari, per i quali, dunque, è prevista la mediazione obbligatoria, con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 23/03/2023, è stato fissato “termine di giorni 15 per l'instaurazione del tentativo obbligatorio di conciliazione”. Ebbene, va evidenziato che la parte attrice, pur essendosi attivata in tal senso, non ha tuttavia assolto compiutamente all'onere imposto dalla citata normativa, in quanto, come eccepito dalla controparte e come rilevato da codesto Giudicante con provvedimento del 02.11.2023 (“rilevato fin da ora che non risulta che la parte istante abbia partecipato personalmente al tentativo di mediazione”), la medesima non si è presentata personalmente all'incontro tenutosi in data 05.05.2023. In tale sede, infatti, era presente per la società la sola sig.ra CP_1 Per_1
figlia del legale rappresentante della società, sig.
[...] Controparte_2 sebbene la stessa fosse sfornita dei necessari poteri rappresentativi richiesti dal menzionato comma 4 dell'art. 8, d.lgs. 28/2010, al fine di poter validamente spendere il nome della società in tale procedimento.
La circostanza emerge anche dall'esame del verbale negativo di mediazione depositato in atti, nel quale si legge che il legale rappresentante della società è “oggi sostituito da giusta procura che si riserva di depositare” e che, tuttavia, non Per_1 risulta depositata, quanto meno in questa sede, nemmeno all'esito della concessione dei termini ex art. 183 sesto comma cpc e nonostante il rilievo espressamente svolto al momento della relativa concessione.
La società attrice, dunque, pur consapevole della necessità di una procura per pagina 4 di 5 colmare il deficit di potere rappresentativo in capo alla figlia del legale rappresentante della società attrice, avendo quest'ultima riservato il deposito della stessa in sede di mediazione, e sebbene tale necessità sia stata sottolineata nel corso del processo, prima della scadenza dei termini per le produzioni documentali, ciononostante, non vi è traccia, negli atti di causa, di alcuna procura resa dalla società attrice in favore della sig.ra . Per_1
Orbene, è noto invece che “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto
(come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura...” (Cass. Civ., Sez. III, n. 8473/2019; cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 18106/2024).
Tanto chiarito, va dunque dichiarata l'improcedibilità della domanda, avendo omesso, la parte attrice, di conferire alla sig.ra una procura avente lo Per_1 specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e del potere di disporre dei diritti sostanziali vantati dalla società agente.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai valori minimi dello scaglione corrispondente al valore della causa, in ragione dell'esito in rito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'improcedibilità della domanda per il mancato assolvimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite determinate in €
7.052,00 oltre spese forfettarie ed altri oneri e accessori di legge.
Velletri, 4/6/2025
Il Giudice dott. Francesca Aratari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Aratari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 6426/2022, promossa da:
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1
p.t. Sig. con sede in Pomezia – Roma, Via Monte d'Oro, 22, Controparte_2 ed elettivamente dom.ta in Roma, Viale Carso, 14, presso e nello studio degli Avvocati
RI D'LE (C.F. ) e RI RI (C.F. C.F._1
), con indirizzi telematici pec: C.F._2 Email_1
Email_2
- ATTRICE
contro
C.F. e numero di Iscrizione Controparte_3 al Registro delle Imprese di ZO , P. VA , Gruppo P.IVA_2 P.IVA_3
IVA MPS - partita IVA ), con sede in , Piazza Salimbeni, 3, P.IVA_3 CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Carbonetti (C.F. ) ed C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Dezi, sito in Velletri,
Piazza San Salvatore n. 4, con indirizzo telematico pec:
; Email_3
- CONVENUTA
OGGETTO: indebito oggettivo pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Parte attrice: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo accertamento delle illegittimità imputabili all'operato della ricostruire l'esatto saldo del c/c alla data di CP_3 chiusura del rapporto, decurtando tutti gli importi a debito che la ha CP_3 illegittimamente annotato sul conto del correntista. Per l'effetto ditale accertamento delle illegittimità e quantificazione del saldo, condannare la alla restituzione CP_3 dell'indebito nella misura di € 128.690,89 (centoventottomilaseicentonovanta/89), di cui
€. 128.509,55, quale saldo ricostruito ed € 181,34, quale saldo banca, o in quella maggior o minor somma che verrà accertata in corso di giudizio, maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto. Con condanna della al pagamento dei compensi CP_3 ed oneri di legge, oltre al rimborso spese pari al 15% degli onorari”.
Contro La convenuta “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis: - Respingere le domande avanzate da parte attrice in quanto generiche, prescritte, non provate e in ogni caso infondate in fatto e in diritto. - In subordine, nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi, riconoscersi ed applicarsi la capitalizzazione semestrale o annuale. In ogni caso, con condanna di parte attrice al pagamento di spese e compensi di lite.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. A fondamento delle proprie conclusioni, la società ha esposto di CP_1 aver acceso in data 08.01.1993 un rapporto di conto corrente presso la Controparte_5
contraddistinto con il n. 2002P (all. 1), divenuto in seguito n. 10330D
[...] con la trasformazione della banca in Banca Antoniana Veneta ed infine n. 63214169 con l'ulteriore trasformazione in . Controparte_3
Su detto conto, estinto in data 24.07.2013 con un saldo attivo di € 181,34, era stato concesso un affidamento con contratto di apertura di credito del 03.03.1993, per
Lit. 150.000.000 (all. 2), poi rinnovato per pari importo in data 24.09.1998 (all. 3).
In relazione al suddetto rapporto, parte attrice ha lamentato:
1. la illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi sino alla data del 30.06.2000;
2. la illegittima applicazione dell'anatocismo a far data dal 1.07.2000, a causa della mancata accettazione espressa della clausola di reciprocità;
3. la illegittima applicazione delle commissioni di massimo scoperto, pattuite in violazione dell'art 1346 c.c.; pagina 2 di 5 4. l'illegittima applicazione di spese non dovute. Tanto premesso, l'esponente ha chiesto la condanna della Controparte_3 alla ripetizione dell'indebito oggettivo percepito in ragione degli addebiti
[...] contestati, quantificato in complessivi € 128.690,89.
2. Si è costituita la eccependo, in via preliminare, l'intervenuta CP_6 prescrizione decennale del diritto azionato.
Nel merito, ha censurato la fondatezza della domanda, non avendo, parte attrice, sufficientemente “adempiuto all'onere allegatorio e probatorio sulla stessa gravante”.
In particolare, ad avviso della convenuta, la società agente si era limitata a richiamare nel proprio atto introduttivo una perizia di parte, da considerarsi quale mera allegazione difensiva, senza tuttavia produrre la documentazione contrattuale e contabile afferente ai rapporti contestati.
Peraltro, la banca ha altresì rilevato come, anteriormente alla introduzione del presente giudizio, non erano mai state sollevate contestazioni nei confronti del proprio operato, e che, pertanto, i tassi e le condizioni economiche applicati nel corso del tempo al rapporto oggetto di contestazione dovevano considerarsi implicitamente accettati dalla società agente.
Quanto all'anatocismo, ha esposto che la questione della validità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi si pone esclusivamente per il periodo sino al
30 giugno 2000, in quanto a far data dal 1° luglio del 2000 avevano trovato applicazione i criteri e le modalità di produzione degli interessi introdotti dall'art. 25 d.lgs. 342/99 e dalla delibera CICR. La in particolare, sosteneva di aver compiutamente CP_3 adempiuto agli obblighi di comunicazione sulla stessa gravanti in base alla citata normativa, avendo provveduto ad informare la propria clientela (tra cui figurava anche la società attrice) mediante avviso pubblicato nel “foglio delle inserzioni” legali della
Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2000. In via subordinata, l'Istituto bancario ha ritenuto applicabile al rapporto oggetto di causa la regola della capitalizzazione semestrale o annuale degli interessi, come originariamente previsto nella Raccolta degli usi e consuetudini commerciali ed agrari della Provincia di Roma del 1934.
Infine, ha censurato la eccessiva genericità delle contestazioni mosse da controparte relativamente alla mancata pattuizione e/o illegittimità delle commissioni di massimo scoperto e delle spese addebitate dalla banca nel corso degli anni.
3. All'udienza del 23.03.3023, il Giudice ha concesso termine di 15 giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria, l'espletamento del quale pagina 3 di 5 avveniva, con esito negativo, solo in data 05.05.2023 ed in assenza della parte attrice, come rilevato sin dall'udienza del 2.11.2023.
4. Istruita la causa sulla base della produzione documentale depositata in atti, la stessa è stata trattenuta in decisione in data 06.03.2025, previa assegnazione dei termini di legge (60+20) per il deposito degli scritti conclusionali.
*****
1. In via preliminare ed assorbente rispetto alle altre questioni sollevate dalle parti, va rilevato che la domanda attorea è improcedibile a causa del mancato valido esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.
Al riguardo, infatti, si osserva che l'art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 prevede, quale condizione di procedibilità della domanda, il previo esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria in tutte le controversie aventi ad oggetto i contratti elencati nel precedente comma, tra i quali rientrano anche quelli bancari.
Venendo al caso che ci occupa, rilevato che il rapporto azionato dall'attrice rientra nella categoria dei contratti bancari, per i quali, dunque, è prevista la mediazione obbligatoria, con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 23/03/2023, è stato fissato “termine di giorni 15 per l'instaurazione del tentativo obbligatorio di conciliazione”. Ebbene, va evidenziato che la parte attrice, pur essendosi attivata in tal senso, non ha tuttavia assolto compiutamente all'onere imposto dalla citata normativa, in quanto, come eccepito dalla controparte e come rilevato da codesto Giudicante con provvedimento del 02.11.2023 (“rilevato fin da ora che non risulta che la parte istante abbia partecipato personalmente al tentativo di mediazione”), la medesima non si è presentata personalmente all'incontro tenutosi in data 05.05.2023. In tale sede, infatti, era presente per la società la sola sig.ra CP_1 Per_1
figlia del legale rappresentante della società, sig.
[...] Controparte_2 sebbene la stessa fosse sfornita dei necessari poteri rappresentativi richiesti dal menzionato comma 4 dell'art. 8, d.lgs. 28/2010, al fine di poter validamente spendere il nome della società in tale procedimento.
La circostanza emerge anche dall'esame del verbale negativo di mediazione depositato in atti, nel quale si legge che il legale rappresentante della società è “oggi sostituito da giusta procura che si riserva di depositare” e che, tuttavia, non Per_1 risulta depositata, quanto meno in questa sede, nemmeno all'esito della concessione dei termini ex art. 183 sesto comma cpc e nonostante il rilievo espressamente svolto al momento della relativa concessione.
La società attrice, dunque, pur consapevole della necessità di una procura per pagina 4 di 5 colmare il deficit di potere rappresentativo in capo alla figlia del legale rappresentante della società attrice, avendo quest'ultima riservato il deposito della stessa in sede di mediazione, e sebbene tale necessità sia stata sottolineata nel corso del processo, prima della scadenza dei termini per le produzioni documentali, ciononostante, non vi è traccia, negli atti di causa, di alcuna procura resa dalla società attrice in favore della sig.ra . Per_1
Orbene, è noto invece che “Nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto
(come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura...” (Cass. Civ., Sez. III, n. 8473/2019; cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 18106/2024).
Tanto chiarito, va dunque dichiarata l'improcedibilità della domanda, avendo omesso, la parte attrice, di conferire alla sig.ra una procura avente lo Per_1 specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e del potere di disporre dei diritti sostanziali vantati dalla società agente.
2. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai valori minimi dello scaglione corrispondente al valore della causa, in ragione dell'esito in rito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'improcedibilità della domanda per il mancato assolvimento del tentativo di mediazione obbligatoria;
- condanna la parte attrice al pagamento delle spese di lite determinate in €
7.052,00 oltre spese forfettarie ed altri oneri e accessori di legge.
Velletri, 4/6/2025
Il Giudice dott. Francesca Aratari
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