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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 10/04/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 251/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 251/2025 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Piergiovanni Razzauti
e
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Piergiovanni Razzauti
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 10/4/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/4/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 27/01/2025, i sig.ri e CP_1 Parte_1
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p.
[...]
51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno in data 3/10/2014 e di esser dalla loro unione nata in data [...] la figlia minore . Persona_1
Con provvedimento in data 1/2/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10/4/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 10/4/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Livorno in data 3/10/2014 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune (Atto n. 262 – parte 1 Anno 2014)
DISPONE CHE
1. Separazione. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. Affidamento dei figli_ La figlia minore sarà affidata in modo Per_1 condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia avrà residenza abituale presso la casa familiare in Livorno, Via L. Settembrini n. 36, con collocamento prevalente con la madre, la quale avrà l'obbligo di comunicare al padre ogni mutamento della residenza, od anche del semplice domicilio. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
3. Casa familiare. La casa familiare sita in Livorno, Via L. Settembrini n. 36, in comproprietà tra i coniugi, verrà assegnata, con ogni arredo e pertinenza, alla signora la quale si farà carico del pagamento delle utenze e Parte_1 di ogni altro costo riconducibile all'utilizzo di esso (es. oneri condominiali ordinari, ordinaria manutenzione);
4. Frequentazione figli. I tempi di frequentazione tra figli e genitori verranno regolamentati con le modalità specificate nel piano genitoriale allegato (doc.
10), che di seguito vengono riportate:
a) dalla mattina del lunedì fino al mercoledì mattina all'entrata a scuola con il padre;
dall'uscita da scuola del mercoledì fino al sabato mattina all'entrata al lavoro con la madre;
dal sabato mattina fino alla mattina della domenica con il padre o con la madre a settimane alterne;
b) Nel corso delle ferie scolastiche estive la turnazione resterà invariata con l'intervento dei nonni materni e paterni per sopperire alle necessità di vigilanza ed accudimento durante l'orario di lavoro dei genitori;
3 c) La figlia verrà accompagnata a scuola dal genitore che la avrà presso di sé la mattina nell'orario di inizio delle lezioni e verrà ripresa dallo stesso genitore ovvero da quello che la dovrà tenere con sé dal momento dell'uscita da scuola, salvo diversi accordi per necessità contingenti dei genitori. Per le attività extra scolastiche continueranno ad alternarsi i genitori in base al loro turno di permanenza con la figlia. In ogni caso, qualora siano impediti i genitori, provvederanno ad accompagnare la figlia a scuola ed agli altri impegni extrascolastici i nonni materni e/o paterni, in relazione alle disponibilità contingenti.
d) Nel periodo delle ferie estive ognuno dei due genitori potrà tenere con sé la figlia per un periodo consecutivo di almeno due settimane da comunicare all'altro entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno. In relazione ad eventuali periodi di vacanze/studio, ovvero di vacanze da trascorrere con persone diverse dai genitori (amici e/o parenti), questi ultimi provvederanno ad accordarsi di volta in volta nel rispetto delle reciproche necessità e disponibilità e, per quanto possibile, della volontà della figlia.
e) Le festività del periodo natalizio e pasquale, comprensive delle vacanze scolastiche, così come ogni altra festività e ricorrenza, anche personale, nel corso dell'anno verranno gestite secondo la turnazione stabilita in via ordinaria
(punto a), salvo la possibilità di accordarsi in modo diverso all'occorrenza;
5. Mantenimento dei figli. In considerazione della frequentazione paritaria della figlia minore con entrambi i genitori, il padre non CP_1 corrisponderà alcuna somma alla madre a titolo di Parte_1 mantenimento indiretto della figlia. Tuttavia, a compensazione dei maggiori oneri comunque derivanti dalla collocazione prioritaria, ed anche a titolo di perequazione per il minor reddito percepito dalla madre, il signor CP_1 consentirà che la signora percepisca in via esclusiva Parte_1
l'Assegno Unico e Universale corrisposto dall'INPS, attualmente ammontante a circa euro 230,00. Nel contempo il signor pur dovendo farsi carico CP_1 della rata del mutuo che ha contratto per l'acquisto della nuova abitazione, continuerà a farsi carico, fino alla sua estinzione, del pagamento della propria quota di rata mensile del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della abitazione coniugale, ammontante per l'intero ad euro 480,00.
6. Spese straordinarie. Ognuno dei due genitori si farà carico del pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche e ricreative sostenute nell'interesse della figlia. Tutte le spese correnti relative alla attività sportiva principale svolta dalla figlia saranno a carico Per_1 esclusivo e per l'intero del padre. Ogni spesa straordinaria non avente carattere di urgenza e necessità dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori. A tal proposito il genitore che dovesse anticipare l'intero importo della spesa concordata avrà diritto a ripeterne la metà dall'altro genitore previa esibizione della relativa ricevuta e/o fattura di spesa.
4 7. Mantenimento e rapporti patrimoniali dei coniugi. Nessuna somma verrà corrisposta a titolo di contributo al mantenimento personale di un coniuge nei confronti dell'altro, dichiarando i ricorrenti di essere attualmente economicamente autosufficienti.
I ricorrenti dichiarano, altresì, di aver risolto prima ed al di fuori del presente procedimento ogni rapporto patrimoniale e di non aver reciprocamente niente da pretendere, fatto salvo quanto previsto nelle condizioni di separazione qui riportate.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 10/04/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott.ssa Nicoletta Marino Giudice Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 251/2025 promossa da:
(CF. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Piergiovanni Razzauti
e
(CF. ), con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
Piergiovanni Razzauti
RICORRENTI con ad oggetto: Separazione consensuale
Con l'intervento del PM - sede
In data 10/4/2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/4/2025 i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
1 Con ricorso in data 27/01/2025, i sig.ri e CP_1 Parte_1
chiedevano, con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473 bis p.
[...]
51 c.p.c., introdotto dal d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (come modificato dalla l.
29.12.2022, n. 197), emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno in data 3/10/2014 e di esser dalla loro unione nata in data [...] la figlia minore . Persona_1
Con provvedimento in data 1/2/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 10/4/2025, disponendo, su istanza congiunta delle parti, la sostituzione dell'udienza medesima con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute.
Il Giudice Relatore, in data 10/4/2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c.
Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, nonché quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti;
inoltre, nelle note scritte in sostituzione di udienza depositate dal procuratore delle parti, i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno confermato di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso.
Possono recepirsi le condizioni indicate nel ricorso con riguardo alla figlia minorenne dei ricorrenti, le quali appaiono al Collegio conformi all'interesse della minore;
le stesse vanno dunque riportate in dispositivo.
Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
2
P.Q.M.
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio,
OMOLOGA
La separazione personale consensualmente intervenuta tra e CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Livorno di Parte_1 procedere all'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in
Livorno in data 3/10/2014 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel
Comune (Atto n. 262 – parte 1 Anno 2014)
DISPONE CHE
1. Separazione. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto;
2. Affidamento dei figli_ La figlia minore sarà affidata in modo Per_1 condiviso ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La figlia avrà residenza abituale presso la casa familiare in Livorno, Via L. Settembrini n. 36, con collocamento prevalente con la madre, la quale avrà l'obbligo di comunicare al padre ogni mutamento della residenza, od anche del semplice domicilio. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni;
3. Casa familiare. La casa familiare sita in Livorno, Via L. Settembrini n. 36, in comproprietà tra i coniugi, verrà assegnata, con ogni arredo e pertinenza, alla signora la quale si farà carico del pagamento delle utenze e Parte_1 di ogni altro costo riconducibile all'utilizzo di esso (es. oneri condominiali ordinari, ordinaria manutenzione);
4. Frequentazione figli. I tempi di frequentazione tra figli e genitori verranno regolamentati con le modalità specificate nel piano genitoriale allegato (doc.
10), che di seguito vengono riportate:
a) dalla mattina del lunedì fino al mercoledì mattina all'entrata a scuola con il padre;
dall'uscita da scuola del mercoledì fino al sabato mattina all'entrata al lavoro con la madre;
dal sabato mattina fino alla mattina della domenica con il padre o con la madre a settimane alterne;
b) Nel corso delle ferie scolastiche estive la turnazione resterà invariata con l'intervento dei nonni materni e paterni per sopperire alle necessità di vigilanza ed accudimento durante l'orario di lavoro dei genitori;
3 c) La figlia verrà accompagnata a scuola dal genitore che la avrà presso di sé la mattina nell'orario di inizio delle lezioni e verrà ripresa dallo stesso genitore ovvero da quello che la dovrà tenere con sé dal momento dell'uscita da scuola, salvo diversi accordi per necessità contingenti dei genitori. Per le attività extra scolastiche continueranno ad alternarsi i genitori in base al loro turno di permanenza con la figlia. In ogni caso, qualora siano impediti i genitori, provvederanno ad accompagnare la figlia a scuola ed agli altri impegni extrascolastici i nonni materni e/o paterni, in relazione alle disponibilità contingenti.
d) Nel periodo delle ferie estive ognuno dei due genitori potrà tenere con sé la figlia per un periodo consecutivo di almeno due settimane da comunicare all'altro entro e non oltre il 30 aprile di ciascun anno. In relazione ad eventuali periodi di vacanze/studio, ovvero di vacanze da trascorrere con persone diverse dai genitori (amici e/o parenti), questi ultimi provvederanno ad accordarsi di volta in volta nel rispetto delle reciproche necessità e disponibilità e, per quanto possibile, della volontà della figlia.
e) Le festività del periodo natalizio e pasquale, comprensive delle vacanze scolastiche, così come ogni altra festività e ricorrenza, anche personale, nel corso dell'anno verranno gestite secondo la turnazione stabilita in via ordinaria
(punto a), salvo la possibilità di accordarsi in modo diverso all'occorrenza;
5. Mantenimento dei figli. In considerazione della frequentazione paritaria della figlia minore con entrambi i genitori, il padre non CP_1 corrisponderà alcuna somma alla madre a titolo di Parte_1 mantenimento indiretto della figlia. Tuttavia, a compensazione dei maggiori oneri comunque derivanti dalla collocazione prioritaria, ed anche a titolo di perequazione per il minor reddito percepito dalla madre, il signor CP_1 consentirà che la signora percepisca in via esclusiva Parte_1
l'Assegno Unico e Universale corrisposto dall'INPS, attualmente ammontante a circa euro 230,00. Nel contempo il signor pur dovendo farsi carico CP_1 della rata del mutuo che ha contratto per l'acquisto della nuova abitazione, continuerà a farsi carico, fino alla sua estinzione, del pagamento della propria quota di rata mensile del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della abitazione coniugale, ammontante per l'intero ad euro 480,00.
6. Spese straordinarie. Ognuno dei due genitori si farà carico del pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche e ricreative sostenute nell'interesse della figlia. Tutte le spese correnti relative alla attività sportiva principale svolta dalla figlia saranno a carico Per_1 esclusivo e per l'intero del padre. Ogni spesa straordinaria non avente carattere di urgenza e necessità dovrà essere preventivamente concordata tra i genitori. A tal proposito il genitore che dovesse anticipare l'intero importo della spesa concordata avrà diritto a ripeterne la metà dall'altro genitore previa esibizione della relativa ricevuta e/o fattura di spesa.
4 7. Mantenimento e rapporti patrimoniali dei coniugi. Nessuna somma verrà corrisposta a titolo di contributo al mantenimento personale di un coniuge nei confronti dell'altro, dichiarando i ricorrenti di essere attualmente economicamente autosufficienti.
I ricorrenti dichiarano, altresì, di aver risolto prima ed al di fuori del presente procedimento ogni rapporto patrimoniale e di non aver reciprocamente niente da pretendere, fatto salvo quanto previsto nelle condizioni di separazione qui riportate.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 10/04/2025.
Il Giudice Relatore
(dott.ssa Nicoletta Marino)
Il Presidente
(dott. Gianmarco Marinai)
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