Sentenza 10 novembre 2015
Massime • 1
Non sussiste l'aggravante della destrezza nell'ipotesi di furto commesso dall'agente approfittando della situazione di assenza di vigilanza sulla "res" da parte del possessore. (Nella fattispecie la persona offesa, impegnata nella pesca, aveva nascosto il proprio marsupio nei pressi di uno scoglio).
Commentari • 4
- 1. Il furto con destrezzaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 22 novembre 2021
Indice dei paragrafi: La fattispecie fattuale giudicata in Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090 La questione di Diritto in parola in Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090 Il primo orientamento esegetico Il secondo orientamento esegetico Il parere di Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 34090. Profili storico-giuridici. Il contenuto semantico del lemma “ destrezza “ La diversa fattispecie della distrazione dolosamente provocata dal reo. L' approfittamento con destrezza delle distrazioni circostanti non dolosamente provocate dal reo Il dispositivo finale di Cass., SS.UU., 27 aprile 2017, n. 344090. Dato normativo di riferimento: Art. 625 n. 4) comma 1 CP – Circostanze aggravanti La pena …
Leggi di più… - 2. Reato di furto: natura giuridica e profili problematiciGaetana Crisci · https://www.diritto.it/ · 8 novembre 2021
SOMMARIO:1.Il reato di furto semplice. 2. Il furto aggravato dalla destrezza. Profili problematici alla luce delle ultime sentenze della Cassazione. 3. Nodi irrisolti. Il principio di determinatezza nel segno di una riforma sostanziale del codice penale. Il reato di furto semplice. Il reato di furto, a norma dell'art. 624 c.p. punisce chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene al fine di trarre profitto per sé o per altri, con la reclusione da 6 mesi a tre anni e con una multa fino a 516 euro. Il furto, che il legislatore inserisce tra i delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone, è uno dei reati più frequenti nel nostro …
Leggi di più… - 3. L'aggravante della destrezzaAlessia Fraino · https://www.diritto.it/ · 9 aprile 2019
Brevi note a margine di Cassazione, V sezione penale del 26 febbraio 2019 n. 8433. Sommario: 1. Premessa; 2. La destrezza nella dottrina e nella giurisprudenza; 3. L'ultima pronuncia della Cassazione: il “gesto fulmineo” configura la destrezza. 1. Premessa Con la recente pronuncia del 26 febbraio 2019, la V sezione penale della Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi sulla configurabilità dell'aggravante specifica del furto prevista dall'art. 625, co. 1, n. 4, c.p. Etimologicamente il termine “destrezza” è ricondotto all'aggettivo “destro”, cioè colui che agisce con sagacia. Destrezza, nel lessico comune, significa infatti agilità, prontezza fisica ed intellettuale nell'azione, nel …
Leggi di più… - 4. Vittima distratta, non c'è destrezza nel furto (Cass. 34090/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2015, n. 46977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46977 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2015 |
Testo completo
ASR 46 9 77 / 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO : LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 10/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente - N.N2126/2015 Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO Dott. LUISA BIANCHI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 20470/2014 Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA - Consigliere - Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - Rel. Consigliere -Dott. EUGENIA SERRAO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA AN OL N. IL 09/09/1978 avverso la sentenza n. 1771/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del 29/01/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EUGENIA SERRAO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per RI IU Fodaroni, che ha concluso per l'annullamento con rinvio sulla recidiva, rigetto nel resto;
1 fo Udito, per la parte civile, l'Avý Udit i difensor Avv.) RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo, in data 29/01/2014, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 6/03/2013 dal Tribunale di Trapani nei confronti di MM AN LO, imputato del reato di cui agli artt.110,624, : commi 1 e 2, e 625 n.4 cod. pen. con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale e condannato alla pena di un anno, mesi otto di reclusione ed : euro 500,00 di multa.
2. Ricorre per cassazione AN LO MM censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi: a) violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen. in relazione alla valutazione delle prove documentali e testimoniali acquisite. Il ricorrente deduce l'illogicità della motivazione per aver ritenuto attendibile la parte offesa. La stessa, si assume, ha riconosciuto in dibattimento l'imputato sebbene avesse caratteristiche somatiche totalmente diverse dall'originario riconoscimento. Nel ricorso si censura la sentenza anche per aver omesso di prendere in considerazione la tesi difensiva circa l'inverosimiglianza che una persona andasse al mare con euro 1.650,00 contanti e li lasciasse in un borsello incustodito;
b) violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen. in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art.625 n.4 cod. pen. Il ricorrente ritiene che l'aggravante della destrezza sia stata contraddittoriamente riconosciuta nel caso concreto, in cui la vittima del furto aveva lasciato gli indumenti senza controllo in un tratto di spiaggia isolato, immergendosi in acqua ed allontanandosi dalla riva;
c) violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen. in relazione all'applicazione della recidiva. Il ricorrente si duole del fatto che la circostanza aggravante prevista dall'art.99, comma 4, cod. pen. sia stata applicata in base ad un rilievo automatico senza alcuna ulteriore valutazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
1.1. Deve rilevarsi che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali;
con la conseguenza che il sindacato di legittimità deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico 2 apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali> (in tal senso, ex plurimis, Sez. 5, n. 4295 del 07/10/1997, Di Stefano, Rv. 209040; Sez. 3, n.4115 del 27/11/1995, dep. 1996, Beyzaku, Rv. 203272). Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni della Corte di Cassazione, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura> degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art.606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.244181). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una considerazione alternativa del compendio probatorio.
1.2. Ed invero, la Corte di Appello, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie di ordine logico, ha chiarito che il riconoscimento effettuato dalla persona offesa con estrema sicurezza sia nel corso delle indagini preliminari sia in fase dibattimentale costituisse prova esaustiva della responsabilità dell'imputato, quale coautore, in merito al furto di un marsupio che la vittima aveva nascosto nei pressi di uno scoglio.
1.3. Va, dunque, rilevata la inammissibilità (perché trattasi di motivi attinenti alla ricostruzione del fatto) delle censure che si riferiscono all'esistenza della gravità indiziaria in relazione alla possibilità di addebitare al ricorrente l'impossessamento del marsupio, trattandosi di censure che mirano esclusivamente a rivalutare il compendio indiziario preso in considerazione dai giudici senza che sia stata evidenziata alcuna contraddizione o manifesta illogicità nel percorso argomentativo seguito dalla sentenza impugnata. 3 2. E', invece, fondato il motivo di ricorso che si riferisce alla ritenuta esistenza dell'aggravante della destrezza.
2.1. Le ragioni giustificative della previsione di questa aggravante si fondano sull'esistenza di una particolare abilità dell'agente idonea a neutralizzare le ordinarie difese della persona offesa. È infatti significativo che l'ipotesi più frequente in cui si verifica questa situazione sia il cosiddetto borseggio>, nel quale l'agente riesce a porre in essere tutte le cautele necessarie per evitare che la persona offesa si renda conto di quanto sta avvenendo sulla sua persona o sui suoi accessori (la borsa ecc.). Ma, anche al di fuori dei casi di borseggio>, ciò P che caratterizza la destrezza è la circostanza che l'agente si avvale di una sua particolare abilità (Sez. 2, n. 9374 del 18/02/2015, Di Battista, Rv. 263235; Sez. 4, n. 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 243207; Sez.5, n. 15262 del 23/03/2005, Gabriele, Rv. 232140; Sez.4, n. 10184 del 10/12/2004, dep.2005, Illoni, Rv. 230991) per distrarre la persona offesa, per indurla a prestare attenzione ad altre circostanze o, in sintesi, per attenuare comunque la sua attenzione difensiva contro gli atti di impossessamento della cosa. Questa interpretazione è accolta dalla giurisprudenza di legittimità, che ha più volte sottolineato come per ravvisare l'aggravante sia necessario comunque l'approfittamento di una qualunque situazione di tempo o di luogo idonea a sviare l'attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo che normalmente viene esercitato sulla cosa al fine di garantirsene il possesso (Sez. 2, n. 18682 del 15/01/2015, Bono, Rv. 263517; Sez.5, n.7314 del 17/12/2014, dep. 2015, H, Rv. 262745; Sez. 5, n. 11079 del 22/12/2009, dep. 2010, Bonucci, Rv. 246888; Sez. 4, n. 42672 del 10/05/2007, Aspa, Rv. 238296; Sez. 5, n. 44018 del 10/10/2005, Fazio, Rv. 232811). :
2.2. Alla luce di questi principi, pur dando atto di un divergente orientamento il quale l'aggravante interpretativo secondo della destrezza sussiste anche quando l'agente approfitti di una condizione contingentemente favorevole o di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene perché impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, a curare attività di vita o di lavoro (Sez. 2, n. 18682 del 15/01/2015, Bono, Rv. 263517; Sez. 5, n. 7314 del 17/12/2014, dep. 2015, H, Rv. 262745; Sez. 5, n. 640 del 30/10/2013, dep. 2014, Rainart, Rv. 257948; Sez.6, n.23108 del 07/06/2012, Antenucci, Rv. 252886; Sez.5, n.16276 del 16/03/2010, Carelli, Rv. 247262), secondo il Collegio nel caso di specie non si giustifica la ravvisata esistenza, da parte dei giudici di merito, dell'aggravante in esame.
2.3. Dal tenore delle pronunce di merito emerge, infatti, che i giudici hanno accertato che la persona offesa aveva nascosto il suo marsupio nei pressi di uno 4 scoglio, mentre raccoglieva frutti di mare in acqua. L'agente non ha utilizzato una particolare abilità per impossessarsi della cosa, perché si è limitato a sopraggiungere a bordo di uno scooter e prendere l'oggetto; ne' ha utilizzato condizioni di tempo e di luogo tali da attenuare l'attenzione della persona offesa, che non era proprio presente (Sez. 5, n. 19344 del 11/02/2013, T., Rv. 255380). Tale condotta è caratterizzata, piuttosto che dalla particolare abilità dell'agente nell'eludere la vigilanza sulla cosa, dalla semplice temerarietà di cogliere un'opportunità favorevole in assenza di controlli (Sez. 5, n. 12473 del 18/02/2014, Rapposelli, Rv. 259877). Deve dunque escludersi, secondo l'orientamento interpretativo che non ritiene sussumibile nell'ipotesi aggravata in esame il mero approfittamento da parte dell'agente di una condizione di assenza di vigilanza della cosa da parte del suo possessore (Sez. 5, n. 19344 del 11/02/2013, T., Rv. 255380), che nel caso concreto sia configurabile l'aggravante della destrezza.
3. Dovendosi escludere la sussumibilità del fatto nell'ipotesi aggravata ai sensi dell'art.625 n.4 cod. pen., deve rilevarsi l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela, rinvenendosi in atti una denuncia presentata dalla persona offesa in data 12 luglio 2008 priva della manifestazione di qualsivoglia istanza di punizione e contenente la mera descrizione del fatto (Sez. 6, n. 12799 del 21/01/2010, Pandolfi, Rv. 246683; Sez. 6, n. 28851 del 14/05/2002, D'Uggento, Rv. 222745).
3.1. Il terzo motivo di ricorso è, conseguentemente, assorbito.
3.2. Conclusivamente, esclusa la configurabilità dell'aggravante contestata, la sentenza deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata, in difetto di querela.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, esclusa l'aggravante contestata, perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. Così deciso il 10/11/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Eugenia Serrao Carlo Giuseppe Brusco ( 50 CORTE CUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Pentle DEPOSITATO IN CANCELLERIA 26 NOV. 2015 Il Direttore Amministrativo Dott.ssa Loredana SCHIAVONI L