Sentenza 14 maggio 2002
Massime • 1
La denuncia formalmente presentata per un fatto originariamente qualificato come perseguibile d'ufficio e poi ritenuto integrativo,invece, di reato perseguibile a querela , è da considerare idonea ad assumere anche valore di querela, sempre che essa non si limiti alla mera esposizione dei fatti, ma esprima la volontà che, indipendentemente dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile. (Fattispecie in tema di estorsione, poi diversamente qualificata come esercizio arbitrario delle proprie ragioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2002, n. 28851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28851 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASO IO - Presidente - del 14/05/2002
1. Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 651
3. Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI IO - Consigliere - N. 35783/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore, avv. Francesco Mobilio, di D'UG IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 29.5.2001 della Corte d'appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il parere del Sostituto Procuratore Generale, in persona del Dott. Francesco Cosentino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Milano con sentenza 29.5.2001 confermava la sentenza 5.12.2000 del Tribunale della stessa città di condanna di D'UG IO alla pena di mesi 6 di reclusione per il reato di cui all'art. 393 c.p. La sentenza esamina esclusivamente il tema della procedibilità o meno del reato, ritenendo che, stante l'originaria denuncia per estorsione sporta da NG NG AR, non era da questi ipotizzabile una derubricazione del reato, mentre la volontà che il colpevole fosse perseguito era ricavabile "implicitamente" e "inequivocamente" dal fatto di essersi recato dai carabinieri, dal contenuto della denuncia e dal comportamento contemporaneo e successivo.
Ricorre la difesa dell'imputato per violazione dell'art. 120 c.p., in quanto il denunciante non aveva proposto querela neppure quando era divenuto chiaro che si trattava di un'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e, d'altra parte, la sua volontà si era manifestata esclusivamente nel senso che si procedesse per il reato di estorsione consumata o tentata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Correttamente la sentenza impugnata argomenta che, pur non essendo menzionata in alcun modo nella denuncia - sporta dalla persona offesa NG NG AR nei confronti di D'UG IO per il reato di estorsione - menzionata la volontà di querelarsi per altro eventuale reato ravvisabile dal P.M. o dal giudice, tuttavia la volontà di perseguire l'imputato era del tutto evidente. Ritiene questa Suprema Corte che la denuncia per un reato più grave, perseguibile di ufficio, contenga necessariamente la volontà di querela per il caso in cui il reato riceva una diversa e meno grave qualificazione giuridica che lo rende perseguibile a querela di parte. Che "il più contenga il meno" è fuor di dubbio una regola metagiuridica, ma applicata alla denuncia da parte di un cittadino, che non necessariamente deve conoscere la nozione di "diversa qualificazione giuridica del fatto", assume connotazioni rilevanti per il diritto, ove si comprenda dalla "denuncia" che essa non si limita alla mera esposizione dei fatti, ma esprime la volontà che per quei fatti, a prescindere dalla loro apparente qualificazione giuridica, si proceda nei confronti del responsabile. Diversamente opinando si creerebbe una situazione di assoluta disparità fra il cittadino "colto", che precauzionalmente qualifica formalmente il proprio atto di denuncia come "denuncia-querela", rispetto al cittadino che, non avvertendo la sottigliezza verbale, qualifica un atto di identico contenuto come mera "denuncia". L'ordinamento non può accordare una maggiore tutela alla persona offesa dal reato sol perché la terminologia (peraltro di natura tecnica) adottata è formalmente più corretta, se non a condizione di sacrificare interessi comunque meritevoli di tutela giuridica. Sotto questo profilo la sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, mentre il ricorso appare ispirato ad un eccessivo formalismo che si pone in contrasto con i principi ispiratori del sistema processuale.
La dichiarata inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, stante la pretestuosità del ricorso, al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si reputa equo stabilire in euro 500.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002