Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2005, n. 44018
CASS
Sentenza 10 ottobre 2005

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Il delitto di furto della carta di credito concorre con quello di cui all'art. 12 L. n. 143 del 1991, limitatamente alla ipotesi dell'indebito utilizzo del medesimo documento, in quanto si tratta di condotte eterogenee sotto l'aspetto fenomenico, verificandosi la seconda quando la prima è ormai esaurita e non trovando, l'uso indebito, un presupposto necessario ed indefettibile nell'impossessamento illegittimo.

A concretizzare l'aggravante della destrezza nel furto è sufficiente che si approfitti di uno stato di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando nel concetto di destrezza qualsiasi modalità della azione furtiva idonea a non destare l'attenzione suddetta. (Fattispecie nella quale due soggetti erano entrati assieme in un negozio e, chiesto un articolo, avevano seguito il commesso nel magazzino, distraendolo al momento del passaggio nel luogo ove era situato l'oggetto poi sottratto).

Commentari2

  • 1Uso illecito di bancomat: reato anche se transazione non va a buon fineAccesso limitato
    Giovanna Zampogna · https://www.altalex.com/ · 6 settembre 2018

  • 2Furto, aggravante, destreggio, precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 giugno 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2005, n. 44018
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44018
Data del deposito : 10 ottobre 2005

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