Sentenza 10 ottobre 2005
Massime • 2
Il delitto di furto della carta di credito concorre con quello di cui all'art. 12 L. n. 143 del 1991, limitatamente alla ipotesi dell'indebito utilizzo del medesimo documento, in quanto si tratta di condotte eterogenee sotto l'aspetto fenomenico, verificandosi la seconda quando la prima è ormai esaurita e non trovando, l'uso indebito, un presupposto necessario ed indefettibile nell'impossessamento illegittimo.
A concretizzare l'aggravante della destrezza nel furto è sufficiente che si approfitti di uno stato di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando nel concetto di destrezza qualsiasi modalità della azione furtiva idonea a non destare l'attenzione suddetta. (Fattispecie nella quale due soggetti erano entrati assieme in un negozio e, chiesto un articolo, avevano seguito il commesso nel magazzino, distraendolo al momento del passaggio nel luogo ove era situato l'oggetto poi sottratto).
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- 1. Uso illecito di bancomat: reato anche se transazione non va a buon fineAccesso limitatoGiovanna Zampogna · https://www.altalex.com/ · 6 settembre 2018
- 2. Furto, aggravante, destreggio, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 giugno 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/10/2005, n. 44018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44018 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 10/10/2005
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1960
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIDONE Antonio - Consigliere - N. 31008/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FA AR nato il [...];
avverso la sentenza emessa il 27/5/04 dalla Corte di appello di Venezia. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza 24/03/2003 il Tribunale di Belluno dichiarava FA AR responsabile dei reati di cui agli artt. 110, 624, 625 c.p., n. 4, e D.L. n. 143 del 1991, art. 12, per avere sottratto, in concorso con altro soggetto, a OR UC un portafoglio contenente tra l'altro una carta Bancomat, poi indebitamente utilizzata per effettuare un prelievo di un milione di lire;
con l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, lo condannava a pena ritenuta di giustizia. Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Venezia con pronuncia 27/05/2004 avverso la quale ha ora proposto ricorso per Cassazione l'imputato nei termini infradescritti.
1. Violazione della L. n. 143 del 1991, art. 12, per omesso riconoscimento che la fattispecie ivi contemplata era assorbita dal furto.
La denuncia è infondata.
Il delitto di furto concorre con quello di cui all'art. 12 cit. legge, nella previsione dell'indebito utilizzo: ciò in quanto trattasi di condotte del tutto distinte, ossia eterogenee sotto l'aspetto fenomenico, verificandosi la seconda quando la prima è ormai esaurita e non trovando l'indebito utilizzo un presupposto necessario ed indefettibile nell'impossessamento illegittimo (si veda: Cass. S.U. 07/06/2001 n. 22902 RV. 218871).
2. Violazione dell'art. 625 c.p., n. 4 in punto ritenuta ricorrenza dell'aggravante della destrezza.
Anche questa censura è infondata.
Invero la circostanza in questione sussiste qualora l'autore della condotta approfitti di uno stato di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando nel concetto di destrezza qualsiasi modalità dell'azione furtiva, idonea a non destare l'attenzione suddetta (Cass. 16/01/1987 n. 00 335). Pertanto realizza la descritta situazione la manovra di due soggetti i quali - come risulta accertato nel caso concreto - in modo combinato, entrati in un negozio nonché chiedendo di acquistare un determinato bene, seguano inaspettatamente nel magazzino il titolare del locale e lo distraggano al momento del passaggio nel luogo ove è situato l'oggetto sottratto.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2005