Sentenza 18 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di furto aggravato, l'aggravante della destrezza è configurabile in presenza di condotte caratterizzate da una speciale abilità nel distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo e dal possesso della cosa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di merito che aveva escluso l'aggravante in relazione al furto di alcuni oggetti all'interno di una automobile, lasciata aperta nel garage interno al luogo di lavoro, commesso da un collega della persona offesa che, avendo notato l'agevole accessibilità dell'abitacolo della vettura, si era allontanato dalla propria postazione con la scusa di andare in bagno, ed aveva raggiunto il predetto garage).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2015, n. 9374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9374 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 18/02/2015
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - N. 371
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - N. 49038/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di L'Aquila;
nel procedimento a carico di:
Di IS ES, n. a Teramo il 02.07.1979 rappresentato e assistito dall'avv. Renzo Colantonio;
avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila n. 801/2013 in data 29.5.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del Sostituto procuratore generale Dott. Roberto Aniello, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 29.05.2014, la Corte d'appello di L'Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di Chieti in data 22.11.2010, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Di IS ES in relazione al contestato delitto di cui all'art. 648 cod. pen., qualificato il fatto ai sensi dell'art. 624 c.p., con la formula perché l'azione non poteva essere iniziata per difetto di querela.
2. Avverso detta pronuncia il Procuratore generale presso la Corte d'appello di L'Aquila propone ricorso per cassazione lamentando inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 c.p.p., lett. b)) nonché mancanza di motivazione (art. 606 c.p.p.,
lett. e)).
2.1. Assume il ricorrente come la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto insussistenti ipotesi aggravate del riconosciuto reato di furto in contrasto con le risultanze processuali che, di contro, se fossero state correttamente esaminate e valutate, avrebbero dovuto indurre a riconoscere l'aggravante dell'uso della destrezza (art. 625 c.p., n. 4) che rende il reato procedibile d'ufficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento.
2. Nella sentenza impugnata così si ricostruisce il fatto: "... la parte offesa ha riferito a dibattimento che il giorno 3.7.2006 si era recato a lavorare in via Firenze a Pescara, ed aveva parcheggiato la propria autovettura all'interno di un locale-garage; avendo chiuso la porta del locale, ritenne di poter lasciare aperta l'autovettura, all'interno della quale era custodito oltre al cellulare de quo, anche il portafoglio e un orologio;
nell'occasione si trovava con lui il Di IS, che conosceva da due giorni, il quale vide chiaramente che l'autovettura restava aperta e che all'interno vi erano degli oggetti;
la mattina del 3.7.2006 egli rimase a lavorare al piano di sopra fino a mezzogiorno, ma vide chiaramente che più volte il Di IS era sceso nel locale al piano terra;
a mezzogiorno si accorse del furto e il Di IS affermò che anche lui aveva subito il furto della borsa della motocicletta;
si recarono quindi insieme in Questura per sporgere denuncia, ma il Di IS, con un pretesto, si allontanò prima di denunciare il furto da egli asseritamente subito...".
3. Assumono i giudici d'appello che si è in presenza di un fatto- reato da qualificarsi come furto semplice, non potendo configurarsi alcuna aggravante: la conclusione a cui perviene la Corte territoriale appare pienamente condivisibile.
4. Non ignora il Collegio l'esistenza di un filone giurisprudenziale (cfr., Sez. 6, sent. n. 23108 del 07/06/2012, dep. 12/06/2012) che riconosce l'aggravante della destrezza (ex art. 625 c.p., comma 1, n. 4) "nella particolare abilità di cui si avvale l'autore del furto per sorprendere l'attenzione della persona offesa nella custodia della cosa, quando l'agente approfitti di una condizione contingentemente favorevole e di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momentaneamente lasciato la vigilanza sulla cosa perché impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, per curare attività di vita o di lavoro" (nella fattispecie, l'azione furtiva era stata commessa all'interno di uno studio medico durante l'assenza del sanitario "impegnato in attività di cura in una stanza contigua").
4.1. Tale approdo ermeneutico non rappresenta un episodio isolato nel panorama nomofilattico atteso che, già in precedenti occasioni, la Suprema Corte aveva reso pronunce di sostanziale analogo tenore (cfr., sent. n. 45488 del 08/07/2008 con cui si era affermato che integra "il reato di furto con destrezza la condotta di chi, approfittando del temporaneo allontanamento del proprietario per effettuare un prelievo allo sportello "self-service" di un centro commerciale, sottragga dall'abitacolo della vettura, lasciata incustodita ed aperta, danaro ed altri effetti personali"), riconoscendo che, per destrezza, si deve intendere "quella condotta significativamente volta all'approfittamento di una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea ad attirare l'attenzione della persona offesa distogliendola dal controllo e dal possesso della cosa" (Sez. 1, sent. n. 3763 del 27/02/1998). In un altro decisum (Sez. 3, sent. n. n. 35872 del 08/05/07), pur affermandosi che il furto di un'autovettura lasciata incustodita dal proprietario, momentaneamente allontanatosi, integrasse la circostanza aggravante della destrezza nel furto, la Suprema Corte ha ribadito come, per poter accertare la circostanza de qua, sia necessario appurare se il soggetto avesse agito al fine di approfittare "di una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea a sviare l'attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo e dal possesso della cosa" (Sez. 1, sent. n. 3763 del 25/03/1998). Di talché è evidente che, pure in questo provvedimento, la Suprema Corte ha riaffermato la necessità che l'azione furtiva sia diretta nei confronti della persona al fine di distogliere la sua attenzione: situazioni, queste ultime, peraltro diverse dalla prima nella quale il ladro non ha intrapreso alcuna azione contro la vittima al fine di derubarlo, essendosi limitato ad approfittare della sua assenza sulla scena del delitto.
5. Detto orientamento giurisprudenziale presenta profili obiettivi di criticità.
5.1. Innanzitutto, lo stesso contrasta con quell'indirizzo nomofilattico secondo il quale, in tema di furto aggravato, "la condotta di destrezza è quella qualificata da modalità dell'azione - connotata da particolare agilità e sveltezza, con mosse o manovre particolarmente scaltre - che si aggiungono all'attività di impossessamento e che si connotano per la loro idoneità a eludere la sorveglianza dell'uomo medio, impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso opponendovisi tempestivamente e in costanza del fatto" (Sez. 4, sent. n. 42672 del 19/04/2007), atteso che, ciò "che caratterizza la destrezza, infatti, è la circostanza che l'agente si avvalga di una sua particolare abilità per distrarre la persona offesa, per indurla a prestare attenzione ad altre circostanze o, in sintesi, ad attenuare comunque la sua attenzione difensiva contro gli atti di impossessamento delle sue cose" (Sez. 4, sent. n. 11079 del 22/12/2009; nello stesso senso, sez. 4, sent. n. 13491 del 13/11/1998, secondo cui in tema di furto aggravato, la destrezza si ravvisa quando la condotta dell'agente sia connotata da particolare agilità, sveltezza, callido artificio ed atteggiamenti, mosse o manovre particolarmente scaltre ed ingannevoli, tali da eludere la pur vigile attenzione dell'uomo medio impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso opponendovisi tempestivamente ed in costanza del fatto, senza che perciò possa assumere rilievo il fatto che la sottrazione sia scoperta anche subito dopo il suo avverarsi). La giurisprudenza di merito, dal canto suo, ha avallato tale percorso interpretativo, affermando in egual misura che, in "tema di furto aggravato, la destrezza si ravvisa quando la condotta dell'agente sia connotata da particolare agilità e sveltezza, con mosse o manovre particolarmente scaltre, tali da eludere la sorveglianza dell'uomo medio, impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso" (cfr., tra le tante, Trib. Torino, sez. 5, 08/06/2010). Invero, secondo i giudici di merito, "la condotta di destrezza è quella condotta significativamente volta al l'approfittamento di una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea a sviare l'attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo e dal possesso della cosa" (App. Reggio Calabria, sent. n. 712 del 27/03/2008).
5.2. La Suprema Corte, alla luce di tale diverso percorso argomentativo, ha escluso la sussistenza dell'aggravante della destrezza in un caso analogo e, segnatamente, laddove "il ladro si impossessi di un bene presente all'interno di un autoveicolo lasciato temporaneamente incustodito dal proprietario" (Sez. 4, sent. n. 14992 del 17/02/2009; in senso similare, Sez. 5, sent. n. 26560 del 16/03/2011, secondo cui non può ravvisarsi la circostanza aggravante della "destrezza" nell'impossessamento della mercè esposta sugli scaffali nei grandi magazzini. Tale aggravante, infatti, presuppone comunque un'abilità, sia pure non necessariamente eccezionale, per far sì che il derubato non possa accorgersi della sottrazione, e l'approfittamento di una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea appunto a sviare l'attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo che normalmente viene esercitato sulla cosa al fine di garantirsene il possesso. Sono situazioni, queste, che non ricorrono nell'ipotesi del furto di che trattasi, per la cui realizzazione non è richiesto un "quid pluris" rispetto all'ordinaria materialità del fatto-reato, ossia a quanto comunemente necessario per porre in essere la condotta furtiva consistente nella sottrazione della cosa e nel conseguente suo impossessamento).
5.3. Ebbene, il Collegio ritiene tale indirizzo nomofilattico preferibile per le ragioni di seguito indicate.
Innanzitutto, vi sono considerazioni di ordine teleologico. Infatti, dal momento che la "ratio dell'aggravante della destrezza - che è quella di sanzionare più pesantemente l'aggressione al patrimonio altrui in condizioni di minorata difesa delle cose di fronte all'abilità dell'agente" (Sez. 5, sent. n. 15262 del 23/03/2005) e, considerato che, la destrezza persegue l'obiettivo di eludere la vigilanza della vittima sulla cosa, va da sè che una azione può considerarsi tale nella misura in cui sia compiuta con abilità e con scaltrezza;
cosa questa ben diversa dal limitarsi a prevelare una res lasciata incustodita.
In secondo luogo, autorevole dottrina ha avallato da tempo tale costrutto interpretativo. In effetti, già subito dopo l'entrata in vigore del Codice Rocco, è stato rilevato che il "concetto di "destrezza" comprende tutti quei modi di commissione del delitto che consistono nell'esplicazione d'una speciale abilità fisica del ladro, tale da poter eludere, sviare o impedire che si ridesti l'attenzione dell'uomo medio, anche se in concreto non consegua lo scopo.
Del resto, anche il più recente "sapere giuridico" ha evidenziato in egual modo che il concetto di destrezza, per unanime definizione di dottrina e giurisprudenza, indica una particolare abilità, astuzia, sveltezza nel commettere il fatto, posto che la destrezza presuppone l'esistenza di una abilità straordinaria, e cioè deve evidenziare una capacità superiore e tale comunque da saper evitare la vigilanza normale dell'uomo medio. Inoltre, vi sono considerazioni storicistiche che militano a sostegno di questo assunto. Tali ragioni sono state esemplarmente evidenziate nella sentenza emessa dal Tribunale di Rovereto in data 22/01/2002 in cui il giudice di prime cure ha preso atto che:
a) l'art. 12 della legge 25 giugno 1999, n. 205 ("Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario"), rendendo procedibile a querela di parte il delitto di furto "salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui all'art. 61, n. 7), e art. 625", persegue una chiara finalità deflattiva e dunque, sarebbe "palesemente contrario alla ratio legis un orientamento interpretativo che, attraverso l'attribuzione del significato più ampio del furto possibile alle singole ipotesi previste dall'art. 625 c.p., rendesse marginale, per non dire del tutto eccezionale, la stessa configurazione semplice, perseguibile a querela, vanificando il risultato perseguito il legislatore";
b) la modifica apportata dalla la L. 26 marzo 2001, n. 128, ("Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini") "proprio in considerazione del contemporaneo aumento di pena previsto per il furto semplice di cui all'art. 624 c.p., perlomeno con riguardo al limite edittale minimo, appare avvalorare "l'indicazione che anche le altre ipotesi previste dall'art. 625 c.p., rimaste circostanze, debbano essere interpretate in senso restrittivo".
6. In conclusione, fatta applicazione dei principi da ultimo evidenziati, non ritiene il Collegio di poter condividere l'assunto del ricorrente secondo cui, nella vicenda de qua, la destrezza "sarebbe consistita nel fatto che il Di IS, dicendo alla parte offesa e alle altre due persone che stavano lavorando con lui al primo piano, che aveva bisogno di andare al bagno, che si trovava invece al piano terreno dello stabile nel quale i quattro lavoravano, riusciva in tal modo a recarsi in modo indisturbato nel negozio sottostante dove la parte offesa aveva lasciato il telefonino ed altri beni nell'abitacolo aperto della propria autovettura e ad impossessarsene approfittando della disattenzione della parte offesa impegnata a lavorare e che era stata comunque da lui tratta in inganno con la suddetta giustificazione".
6.1. Nella fattispecie, invero, nessuna particolare abilità il reo ha posto in essere (se non la mera affermazione labiale seguita dalla condotta di doversi allontanare per raggiungere il bagno) finalizzata a distrarre la persona offesa ovvero ad attenuare la propria attenzione difensiva a protezione dei propri beni (che, in ogni caso, la persona offesa non stava direttamente "proteggendo" essendo fisicamente lontani dalla propria sfera di vigilanza e controllo) che, come si è visto, deve caratterizzare l'aggravante della destrezza. Ma non solo. Pur se l'argomento assume carattere di ultroneità rispetto al decisum, va detto che, proprio la manifestata esplicita richiesta di allontanamento, lungi dallo sviare l'attenzione della persona offesa, ben avrebbe potuto indurre quest'ultima - al contrario - ad ipotizzare possibili altrui condotte di reato e ad attivare azioni protettive di prevenzione e/o di controllo finalizzate ad impedire la condotta del malintenzionato: da qui il rigetto del ricorso del pubblico ministero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2015