Sentenza 10 dicembre 2004
Massime • 1
In tema di furto aggravato, la destrezza si ravvisa quando la condotta dell'agente sia connotata da particolare agilità e sveltezza, con mosse o manovre particolarmente scaltre, tali da eludere la sorveglianza dell'uomo medio, impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso. (La Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante della destrezza in una fattispecie relativa ad un furto realizzato in un negozio, sfruttando una finestra lasciata aperta).
Commentari • 2
- 1. Aggravante della destrezza nel delitto di furtoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 14 luglio 2009
- 2. Furto, aggravante, destreggio, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 giugno 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/12/2004, n. 10184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10184 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 10/12/2004
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 1727
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - N. 011508/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO PA, N. IL 31/03/1950;
avverso SENTENZA del 06/12/2002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 6 dicembre 2002 la Corte di appello di Roma confermava quella resa in primo grado con la quale, per quanto qui rileva, NI LO è stato condannato alle pena di mesi quattro di reclusione e lire 600.000 di multa per furto aggravato dall'uso della destrezza. Si giudicava del furto di un tappeto, avvenuto sfilandolo da una finestra, rimasta aperta, di un negozio. La Corte di appello riteneva la sussistenza dell'aggravante della destrezza richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la condotta di destrezza è quella condotta significatamente volta all'approfittamento di una qualsiasi situazione di tempo e di luogo idonea a sviare l'attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo e dal possesso della cosa (sez. 1^ 25.3.98 n. 3763 m.u. 210122).
Ricorre per Cassazione l'imputato formulando due motivi:
1) intervenuta prescrizione del reato, commesso il 7.7.95, per effetto della concessione delle attenuanti generiche equivalenti;
2) mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza;
si prospetta in particolare che con i motivi di appello si era eccepito come nella specie non era stata posta in essere dall'imputato nessuna mossa o manovra particolarmente scaltra o ingannevole, con la conseguenza che il giudice avrebbe dovuto escludere la aggravante e dichiarare il non luogo a procedere per mancanza di querela.
Il ricorso merita accoglimento e comporta la dichiarazione di estinzione del reato ascritto all'imputato.
Ed infatti la massima invocata dalla Corte di appello per ritenere sussistente l'aggravante esprime chiaramente, come peraltro tutta la giurisprudenza sulla destrezza (sez. 1^ 9.12.1994 n. 919 m.u. 200112;
sez. 4^ 21.12.98 n. 13491 m.u. 212361), la necessità di un comportamento particolarmente scaltro od abile da parte del soggetto, in quanto tale atto ad eludere la sorveglianza del derubato;
tale pacifica definizione non si attaglia però al caso di specie in cui l'imputato è entrato nel negozio attraverso una finestra lasciata aperta e dunque senza manifestare una particolare abilità nell'eludere la sorveglianza, nella specie scarsa, del derubato. Deve dunque essere eliminata l'aggravante in parola e dichiarata la prescrizione del reato espressamente sollecitata dall'imputato con il primo motivo di ricorso.
Non può infatti questa Corte pronunciare direttamente l'estinzione del reato per mancanza di querela, atteso che ai sensi dell'art. 19 della legge 25 giugno n. 205 - che, in relazione alla disposta procedibilità a querela del furto semplice, ha stabilito la disciplina transitoria - il temine per la presentazione della querela decorre solo da quando viene dato avviso alla persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela. Nè ritiene il Collegio, anche alla luce del novellato art. 111 Cost. che fa della ragionevole durata del processo un valore costituzionale, di dover procedere al detto avviso in presenza di una ulteriore causa di estinzione del reato, la prescrizione appunto, dagli effetti equivalenti a quelli della mancanza di querela.
La Corte:
- Eliminata la contestata aggravante di cui all'art. 625 n.
4. c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2005