Sentenza 15 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente approfitti di condizioni di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, essendo rilevante qualsiasi modalità di azione furtiva, idonea a non destare la detta attenzione. (Fattispecie relativa al furto di un ciclomotore, nella quale la Corte ha ravvisato gli estremi dell'aggravante nella condotta dell'imputato, che, approfittando del sonno della persona offesa, si appropriava delle chiavi del mezzo, a bordo del quale si allontanava).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2015, n. 18682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18682 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 15/01/2015
Dott. DIOTALLEVI G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 83
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 35729/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON NU nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 2204/2013 emessa dalla Corte di appello di Catania il 22.10.2013 con la quale veniva confermata la sentenza del Tribunale di Siracusa del 28.09.2009 di condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa, interdizione dai PP.UU. per i reati a lui ascritti per il capo sub A) ex artt. 56 e 629 c.p.; e per il capo sub B) ex art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n.
4. Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi.
Udite le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Stabile Carmine che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L'imputato ON NU, difeso dall'avvocato di fiducia Giuca Giovanni, ricorre avverso la sentenza n. 2204/2013 emessa dalla Corte di appello di Catania il 22.10.2013 con la quale veniva confermata la sentenza del Tribunale di Siracusa del 28.09.2009 di condanna alla pena di anni quattro di reclusione ed Euro 500,00 di multa, interdizione dai PP.UU. per i reati a lui ascritti per il capo sub A) ex artt. 56 e 629 c.p.; e per il capo sub B) ex art. 624 c.p., art. 625 c.p., n.
4. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), deduce: A) L'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 40 e 624 c.p., art. 530 c.p.p., comma 2 posto che il Giudice di merito avrebbe dovuto pronunciare sentenza di assoluzione in quanto non ci sarebbe stata una sufficiente base probatoria per riconoscere la sua colpevolezza. In particolare il ricorrente deduce che la Corte distrettuale ha operato una forzata ricostruzione fattuale, basandosi su meri indizi che, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non avrebbero consentito di pervenire all'affermazione della sua responsabilità in modo certo. Si rileva, altresì, la mancanza di un anello fondamentale nella ricostruzione del nesso causale tra l'evento e la condotta dell'imputato, posto che tra il momento dell'incontro tra i tre protagonisti della vicenda per assumere hashish e quello della scoperta della sparizione del ciclomotore da parte del SE TA, sarebbe presente un arco temporale sostanzialmente privo di elementi di riscontro, rispetto alla ricostruzione dei Giudici di merito da ritenersi in realtà arbitraria e privo di fondamento. B) Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di cui al capo a) della rubrica. L'istante si duole del fatto che la Corte distrettuale non avrebbe fornito adeguata motivazione in merito al mancato riconoscimento del ruolo di minima importanza che il ON avrebbe assunto nella vicenda del tentativo di estorsione nei confronti di SE US. Lamenta, infine, l'assoluta carenza motivazionale in relazione alla mancata concessione della attenuanti ex art. 62 c.p., n. 4, alla luce del fatto che non solo la persona offesa vive in condizioni di agiatezza economica ma anche del valore notevolmente basso del ciclomotore in questione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Con riferimento al primo motivo di gravame (lo stesso proposto in appello) la Corte osserva che in apparenza si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità. Si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sent. n. 47892 del 28.09.2004 - rv. 230568; sent. sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n 12/2000, Jakani, rv 216260).
Deve sottolinearsi, in particolare, che la Corte distrettuale ha valutato criticamente tutti i punti in base ai quali è stata riconosciuta la responsabilità penale del ON in ordine al reato di furto aggravato;
si rileva, altresì, che il ragionamento operato dai Giudici di merito, circa la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento, appare saldamente ancorato alle risultanze processuali e coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte. A tale riguardo, giova ricordare la giurisprudenza, che questa Corte condivide, secondo cui la "elevata probabilità logica", in presenza della quale può essere affermata la sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento, esprime la forte corroborazione dell'ipotesi accusatoria sulla base delle concrete acquisizioni probatorie disponibili, che il giudice dovrà valutare alla stregua delle regole dettate dall'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, quanto al ragionamento sull'evidenza probatoria, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), quanto alla doverosa ponderazione del grado di resistenza dell'ipotesi di accusa rispetto alle ipotesi antagoniste od alternative, in termini conclusivi di "certezza processuale" o di "alta probabilità logica" della decisione (sent. n. 15282 del 07.03.08 - rv.239604). Orbene, la Corte di appello ha correttamente e validamente provveduto a riconoscere la responsabilità dell'imputato alla luce di gravi e numerosi indizi di colpevolezza, quali: presenza del ON, unitamente ad una terza persona la sera del 13 novembre presso l'abitazione del SE, che, dopo l'assunzione di stupefacenti, si addormentava;
la constatazione, da parte di quest'ultimo, la mattina successiva della sparizione del ciclomotore e delle chiavi di accensione;
la visita effettuata dallo stesso ON, pochi giorni dopo il fatto, presso lo studio del padre della persona offesa per chiedere denaro in cambio della restituzione del motorino. Il ragionamento effettuato dai giudici di merito appare dunque esente da censure logico giuridiche, quando ritengono che la sequenza temporale dei fatti abbia determinato, sulla base di una assai elevato grado di probabilità logica, un evidente collegamento tra la presenza del ON a casa del SE e la sparizione del motorino di quest'ultimo. Peraltro la circostanza che al momento del ritrovamento il ciclomotore non presentasse alcun segno di scasso e che, sulla base delle dichiarazioni del SE medesimo, le chiavi di accensione si trovavano (la sera precedente il furto) in casa del De SE, sono indicatori particolarmente validi ai fini della valutazione della sussistenza della responsabilità penale del ricorrente. Inoltre la sussistenza della fattispecie delittuosa di cui all'art. 624 c.p. e art. 625 c.p., n. 4, risulta perfettamente aderente alla consolidata giurisprudenza secondo cui in tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'autore approfitti di condizioni di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando nel concetto di destrezza qualsiasi modalità di azione furtiva, idonea a non destare la detta attenzione (ex multis, ordinanza n. 12974 del 17.02.2005- rv.231123). Orbene, uniformandosi al sopra esposto principio di diritto, la Corte d'appello ha correttamente riconosciuto la sussistenza dell'aggravante della destrezza proprio in considerazione del fatto che il ON ed il suo complice, approfittando del sonno della persona offesa, hanno avuto l'occasione e la possibilità di prelevare, completamente indisturbati, le chiavi del mezzo ed allontanarsi con esso senza scassinarlo.
3. In merito al secondo motivo di doglianza, la Corte osserva che i Giudici di merito hanno provveduto a motivare la decisione in modo pieno ed esaustivo, scevro da qualsivoglia vizio di logicità nonché coerente con le risultanze processuali ed i principi di diritto. Nello specifico, giova ricordare la consolidata giurisprudenza, condivisa da questa Corte, secondo cui integra il delitto di estorsione la condotta di colui che chiede ed ottiene dal derubato il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo per l'attività di intermediazione posta in essere per la restituzione del bene sottratto, in quanto la vittima subisce gli effetti della minaccia implicita della mancata restituzione del bene come conseguenza del mancato versamento di tale compenso. (sent. n. 6818 del 31.01.2013 - rv.254501; sent. n. 4565 del 02.12.2004 - rv.230908). Inoltre, per quanto concerne la compartecipazione del ON nel tentativo di estorsione, è opportuno ricordare il consolidato principio di diritto, condiviso dalla Corte, per cui in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza richiede che l'opera del concorrente, pur causalmente rilevante, rivesta obiettivamente un valore marginale rispetto a quella degli altri concorrenti, con la conseguenza che il giudice, ai fini della relativa valutazione, non può applicare un criterio condizionalistico assoluto e ritenere l'attenuante solo se il fatto-reato, senza l'opera marginale del compartecipe, si sarebbe verificato ugualmente, pur se con diverse modalità; ma deve comparare i contributi dei vari concorrenti, svolgendo una valutazione intersoggettiva delle condotte di ciascuno. (sent. n. 1218 del 09.10.2008 - rv.242388; sent. n. 11380 del 12.01.2006 - rv.233664). Alla luce della suesposta giurisprudenza, secondo il Collegio l'iter argomentativo seguito dai Giudici di merito per affermare la (co)responsabilità del ON nella condotta estorsiva, non presenta alcuna carenza di logicità ne' contraddizione rispetto alle risultanze processuali, (presenza del RR e del ON la sera del furto presso l'abitazione del SE, la visita di entrambi presso lo studio del padre della persona offesa per chiedere il denaro, ed infine la richiesta estorsiva percepita chiaramente come proveniente da entrambi i soggetti in questione).
Infine, per quanto concerne il diniego di concessione dell'attenuante ex art. 62, n. 4, la Corte di appello ha formulato una motivazione pienamente soddisfacente. Difatti, la somma richiesta non può essere considerata irrisoria non solo in senso assoluto ma anche in relazione al reale valore del ciclomotore); ne' alcun rilievo può essere attribuito alle condizioni economiche della parte offesa.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2015