Sentenza 11 febbraio 2013
Massime • 1
Non sussiste l'aggravante della destrezza nella ipotesi di furto commesso all'interno degli spogliatoi di un campo sportivo approfittando del concomitante svolgimento della partita di calcio, difettando il requisito necessario della vigilanza del possessore contestuale alla condotta furtiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/02/2013, n. 19344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19344 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 28/01/2013
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 289
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 36486/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
T.E.M. , nato in (omesso) ;
avverso l'ordinanza del 12/06/2012 del Tribunale per i Minorenni di Roma, in funzione di giudice dell'udienza preliminare;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paolo Oldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GAETA Pietro, che ha concluso chiedendo declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Armando Conti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 12 giugno 2012 il Tribunale per i Minorenni di Roma, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di T.E.M. in ordine al delitto di concorso in furto aggravato di telefoni cellulari ai danni di R..S. , C.S. e D..L.
, nonché di un portafogli in danno di quest'ultimo, per concessione del perdono giudiziale.
1.1. Ha ritenuto quel collegio che sussistesse l'aggravante della destrezza, in quanto il furto era stato commesso all'interno degli spogliatoi del locale campo sportivo, approfittando del concomitante svolgimento della partita di calcio fra le squadre USD NA SO e SD LE Morlupo. Ha inoltre ritenuto che non ricorressero gli estremi della tenuità del fatto, avuto riguardo alle modalità della condotta tenuta dal T. , il quale aveva approfittato della propria condizione di giocatore e del conseguente libero accesso agli spogliatoi per sottrarre i beni lasciati dai compagni di gioco, e alla mancanza di qualunque forma di resipiscenza da parte sua.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a quattro motivi.
2.1. Col primo motivo il ricorrente contesta l'applicabilità dell'aggravante della destrezza, alla stregua dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.
2.2. Col secondo motivo rileva la carenza di motivazione in ordine al contestato concorso di persone nel reato.
2.3. Col terzo motivo denuncia mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine all'esclusione della irrilevanza del fatto.
2.4. Col quarto motivo deduce analogo vizio di motivazione in ordine al giudizio di mera equivalenza, anziché di prevalenza, delle attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nel primo motivo, con efficacia assorbente nei confronti di quelli restanti.
1.1. Ed invero, contrariamente a quanto ha ritenuto il giudice di merito, non è configurabile l'aggravante della destrezza in rapporto a una fattispecie caratterizzata dalla presenza solitaria dell'autore del fatto in un ambiente non sottoposto a vigilanza. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'aggravante in discorso si rende applicabile qualora la condotta di sottrazione e di impossessamento del bene si realizzi mediante approfittamento delle condizioni più favorevoli per cogliere l'attimo del momentaneo distacco del proprietario della cosa e, dunque, di una condizione di attenuata difesa, quale è quella di colui che la perda di vista per una frazione di tempo, senza precludersi, tuttavia, il controllo e l'immediato ricongiungimento con essa (Sez. 5^, n. 11079 del 22/12/2009 - dep. 23/03/2010, Bonucci, Rv. 246888; Sez. 4^, n. 14992 del 17/02/2009, Scalise, Rv. 243207); tali condizioni non sussistono, evidentemente, quando il proprietario - o detentore - della cosa non eserciti alcuna vigilanza su di essa perché altrove durevolmente impegnato in altra attività di vita o di lavoro.
1.2. Conseguentemente, alla stregua della situazione di fatto accertata in sede di merito, l'ipotesi che il furto sia stato perpetrato dal T. "con mossa fulminea", come il Tribunale - peraltro immotivatamente - ha mostrato di opinare, non consente di ritenere per ciò solo applicabile al caso concreto l'art. 625 c.p., comma 1, n. 4, dato che l'assenza dallo spogliatoio dei compagni di gioco dell'imputato non era - ne' poteva profilarsi ai suoi occhi - di momentanea durata, essendo invece destinata a protrarsi fino al termine della partita di calcio allora in corso, consentendogli ampia comodità d'azione.
2. Avendo già rilevato il giudice di merito l'impossibilità di far luogo ad applicazione della diversa aggravante dell'esposizione a pubblica fede, stante la mancata contestazione (per tacere della dubbia sua configurabilità, in assenza di accertamenti sulla libera accessibilità dello spogliatoio da parte di estranei), deve concludersi che la fattispecie è riconducibile all'ipotesi criminosa del furto non circostanziato, per la cui perseguibilità è richiesta la querela di parte. Questa non essendo stata proposta da alcuna delle persone offese, s'impone l'annullamento della sentenza senza rinvio per mancanza della condizione di procedibilità.
2.1. Stante la minore età dell'imputato all'epoca del fatto, deve disporsi l'oscuramento dei dati identificativi.
P.Q.M.
Esclusa l'aggravante della destrezza, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. Dispone l'oscuramento dei dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2013