Sentenza 30 ottobre 2013
Massime • 1
In tema di furto, ai fini della configurabilità dell'aggravante della destrezza è sufficiente che si approfitti di uno stato di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando nel concetto di destrezza qualsiasi modalità della azione furtiva idonea a non destare la suddetta attenzione. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che ha ritenuto l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo n. 4, cod. pen. nella condotta degli imputati che, approfittando della disattenzione, appositamente provocata, del titolare di una gioielleria si erano impossessati di alcuni gioielli, allontanandosi subito dopo con un espediente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/10/2013, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2013 |
Testo completo
640 /14 40 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Signori: Sent. n24hisez dr. Pietro DUBOLINO Presidente UP -30/10/2013 dr. Antonio BEVERE R.G.N 5075/2013 dr. Stefano PALLA dr. Paolo Antonio BRUNO Relatore dr. Ferdinando LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da RT SA IA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 15/10/2012; visto il ricorso, gli atti e la sentenza impugnata;
udita la relazione del consigliere dr. Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. Carmine Stabile, che ha l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del 03/11/2008, con la quale il Tribunale di Monza aveva dichiarato SA IA RA colpevole, in concorso con altre persone, del reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4 cod.pen., per essersi impossessata, all'interno dell'orificeria di AN PI, di un panno a forma di libro contenente n. 5 girocollo da donna in oro bianco con brillanti incastonati per un valore pari a € 10.660,00; con l'aggravante di aver commesso il fatto con destrezza, consistita nell'aver approfittato di un momento di distrazione della persona offesa, che si era rivolta ad un altro cliente.
2. Avverso l'anzidetta pronuncia l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ai sensi dell'art. 606 lett. c) cod.proc.pen., con riferimento agli artt. 407, comma 3 e 415 comma 3 cod. proc.pen. in ragione dell' inutilizzabilità di tutti gli atti di indagini conseguenti al decorso del termine di mesi sei, così come previsto dall'art. 405, comma 2, cod. pen., dalla data di iscrizione della notita criminis contro ignoti. Segnatamente, si contesta l'utilizzabilità delle individuazioni fotografiche effettuate da SS e AN PI in data 23.9.2004. Si fa presente, al riguardo, che la persona offesa aveva sporto denuncia-querela il 10.12.2012 ed in quell'occasione gli era stati mostrati album fotografici senza che nelle relative immagini egli fosse stato in grado di riconoscere nessuno degli individui che avevano posto in essere la condotta criminosa in suo danno, di talché, in mancanza di riconoscimento, la notizia di reato era stata certamente rubricata nel registro degli ignoti. Il nome della ricorrente e del coimputato erano stati iscritti a mod. 21 soltanto il 25.10.2004. L'individuazione fotografica del 23.9.2004 si era svolta a distanza di oltre sei mesi della prima iscrizione contro ignoti, senza che fosse stata chiesta una proroga od un'archiviazione, donde la sua inutilizzabilità. Era, inoltre, erronea la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 4, cod.pen., in quanto non ricorrevano, nel caso di specie, i relativi presupposti. Con il secondo motivo si deduce erronea valutazione della prova e totale mancanza di motivazione, sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc.pen. Si contestano, in particolare, le modalità con cui si era giunti all'individuazione dei responsabili del furto, tenuto conto del modo del tutto singolare con cui la foto della ricorrente era stata inserita nell'album fotografico oltre sei mesi dopo il furto. AN PI si era presentato ai Carabinieri con delle fotocopie di alcuni fotogrammi tratti da una videoripresa a circuito chiuso, riguardante un furto avvenuto in altra, non meglio specificata, gioielleria;
le fotocopie erano accompagnate da un volantino dell'associazione commercianti in cui si leggeva che era interesse dell'associazione di categoria alla raccolta di un maggior numero di denunce presentate per illeciti commessi dai "personaggi" in questione. Da ciò era dato desumere che la persona offesa avesse avuto modo di visionare a lungo le immagini in questione non in 2 presenza di autorità giudiziaria. In conclusione l'individuazione fotografica non era attendibile essendo stata effettuata a distanza di nove mesi dall'accaduto e, soprattutto, in esito alla visioni di immagini riprodotte nel volantino dell'associazione orafa, che avrebbero ben potuto suggestionare o, comunque, inquinare il ricordo della parte offesa.
2. La prima censura, afferente alla pretesa inutilizzabilità degli atti di indagini posti in essere in mancanza del decreto di riapertura delle indagini, dopo l'iniziale iscrizione della notizia di reato contro ignoti e, comunque, dopo la scadenza del termine legale di durata delle stesse indagini a far tempo dalla iscrizione a carico di ignoti, è destituita di fondamento. Ineccepibile è, infatti, la motivazione con cui già il primo giudice, con argomentazione richiamata in appello, aveva rigettato l'eccezione difensiva in linea con indiscusso insegnamento di questa Corte regolatrice, nella sua più autorevole espressione. È noto, al riguardo, che, chiamate a risolvere un contrasto interpretativo sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno statuito che nel procedimento contro ignoti non è richiesta l'autorizzazione del GP alla riapertura delle indagini dopo il provvedimento di archiviazione per essere rimasti sconosciuti gli autori del reato, in quanto il regime autorizzatorio prescritto dall'art. 414 c.p.p. è diretto a garantire la posizione della persona già individuata e sottoposta ad indagini, mentre nel procedimento contro ignoti l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive, attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale (così Cass. Sez. Un. 28.3.2006, n. 13040, rv. 233198). A fortiori non è necessario alcun provvedimento autorizzatorio ai fini dell'utilizzabilità degli esiti di ŵ indagine preliminare posta in essere dopo la scadenza dell'ordinario termine di durata a far tempo dalla iniziale iscrizione della notizia di reato a carico di ignoti. In materia, questa Corte di legittimità ha avuto modo di statuire che nei procedimenti a carico di ignoti, l'omessa presentazione nel termine di legge, da parte del P.M., della richiesta di archiviazione o di autorizzazione a proseguire le indagini non comporta alcun tipo di sanzione processuale. Conseguentemente non possono ritenersi inutilizzabili i risultati degli accertamenti autonomamente compiuti dalla polizia giudiziaria ed impiegati dal P.M. per chiedere al G.i.p. l'autorizzazione alla riapertura delle indagini nei confronti di un soggetto successivamente individuato (Sez. 2, n. 48104 del 13/11/2008, Rv. 243031; id. Sez. 1, n. 2837 del 16/12/2004, dep. 28/01/2005, Rv. 230782), Del tutto infondata, poi, è la censura in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza, che, correttamente stata ravvisata nella fattispecie in esame. Ancora una volta la soluzione interpretativa del giudice di merito trova conferma in pacifica lezione giurisprudenziale di questo Giudice di legittimità, 3 secondo cui, ai fini della configurabilità dell'aggravante della destrezza nel furto, é sufficiente che si approfitti di uno stato di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando nel concetto di destrezza qualsiasi modalità della azione furtiva idonea a non destare l'attenzione suddetta (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6, 20.5.2009, n. 31973, rv. 244862; id. sez. 5, 10.10.2005, n. 44018, rv. 232811). E', dunque, corretta la motivazione come tale, significativa di insindacabile - apprezzamento di merito in virtù della quale i presupposti dell'aggravante in - questione sono state ravvisate nella condotta degli imputati che, approfittando di un momento di disattenzione della titolare della gioielleria, a bella posta provocato, si erano impossessati di un rotolo di gioielli, allontanandosi subito dopo dall'esercizio con un mero espediente. Infondato è anche il motivo concernente le modalità del individuazione fotografica che, dire di parte ricorrente, sarebbe stata influenzata dalla pregressa visione dell'immagine dell'imputata riprodotta in un volantino diffuso dall'associazione di categoria. Si tratta, in verità, di mera prospettazione congetturale destinata a dissolversi a fronte della rilevata certezza e precisione manifestata dalla parte offesa nel riconoscimento delle fattezze dell'imputata nelle foto segnaletiche presenti nell'album fotografico mostrato dalla polizia giudiziaria.
3. Per quanto precede, il ricorso globalmente considerato - dev'essere rigettato, con le conseguenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30/10/2013 Il Consigliere estensore Il Presidente Pietro Duboling Paolo Antonio Bruno Pu DEPOSITATA IN CANCELLERIA add 10 GEN 2014 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise он