Sentenza 23 marzo 2005
Massime • 1
È configurabile l'aggravante della destrezza (art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.) allorché l'attività di sottrazione sia caratterizzata da una particolare abilità dell'agente (anche espressa attraverso astuzia e rapidità), tale da menomare apprezzabilmente la capacità difensiva e la vigilanza del proprietario della cosa, comunque esse si prospettino nel momento di commissione del fatto e, quindi, anche laddove si traducano in una custodia precaria; ne deriva che sussiste l'aggravante in questione allorché la condotta di sottrazione e di impossessamento del bene si realizzi mediante approfittamento - previo attento studio dei movimenti della vittima - delle condizioni più favorevoli per cogliere l'attimo del momentaneo distacco del proprietario dalla borsa e, dunque, di una condizione di attenuata difesa, quale è quella di chi perda di vista la cosa per una frazione di tempo senza precludersi tuttavia il controllo e l'immediato ricongiungimento con essa, ciò che configura la condotta elusiva che il legislatore intende punire più gravemente perché espressiva di una particolare attitudine criminale del soggetto.
Commentari • 3
- 1. Aggravanti, furto, destrezza, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 aprile 2010
- 2. Aggravante della destrezza nel delitto di furtoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 14 luglio 2009
- 3. Furto, aggravante, destreggio, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 giugno 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2005, n. 15262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15262 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 23/03/2005
Dott. MARINI Pier AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 708
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 043993/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AB SC, N. IL 12/10/1979;
avverso SENTENZA del 19/09/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIER SC;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
Udito il difensore Avv.to FALCOLINI Enzo, del Foro di Roma sostituito dall'Avv. PENTALIO Giuseppe, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza 12.6.2002, il Tribunale di Trapani dichiarava BR AN responsabile di furto aggravato dalla destrezza e, per l'effetto, condannava il medesimo, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti, alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 400,00 di multa.
Investita del gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza 19.11.2003, confermava integralmente. A messo del difensore, l'imputato ricorre per Cassazione, deducendo erronea applicazione dell'aggravante.
Sul presupposto, acquisito nella stessa sentenza, che la sottrazione era avvenuta in un momento di assenza di vigilanza della proprietaria sulla res - avendo ella lasciato la borsa accanto alla cassa dell'esercizio commerciale nel trasferirsi in una stanza attigua al locale di vendita - nonché del cassiere, allontanatosi egli pure, il ricorrente sostiene che avrebbe dovuto ritenersi il difetto della destrezza, richiedendo la stessa una attività elusiva volta a vincere la normale vigilanza dell'uomo medio. Il ricorso è infondato.
Attesa la ratio dell'aggravante della destrezza - che è quella di sanzionare più pesantemente l'aggressione al patrimonio altrui in condizioni di minorata difesa delle cose di fronte all'abilità dell'agente - è coerente ricomprendere nella ipotesi qualunque attività sottrattiva caratterizzata da una particolare abilità dell'agente (anche espressa attraverso astuzia e rapidità), tale da menomare apprezzabilmente la capacità difensiva e la vigilanza del proprietario della cosa quale che esse si prospettino nel momento di commissione del fatto, quand'anche le stesse si traducano in una custodia precaria.
Nella specie, la condotta dell'imputato è descritta in termini di sottrazione ed impossessamento mediante approfittamento - previo attento studio dei movimenti della vittima - delle condizioni più favorevoli per cogliere "l'attimo fuggente" del momentaneo distacco della proprietaria dalla borsa e, dunque, di una condizione di attenuata difesa, quale è quella di chi perda di vista la cosa per una frazione di tempo senza però precludersi totalmente la possibilità di un controllo e di un immediato ricongiungimento con la cosa stessa, il che configura quella condotta elusiva che il legislatore intende più gravemente punire perché espressiva di una particolare attitudine criminale del soggetto.
Alla reiezione del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 23 marzo 2005. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2005