Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2005, n. 15262
CASS
Sentenza 23 marzo 2005

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Massime1

È configurabile l'aggravante della destrezza (art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen.) allorché l'attività di sottrazione sia caratterizzata da una particolare abilità dell'agente (anche espressa attraverso astuzia e rapidità), tale da menomare apprezzabilmente la capacità difensiva e la vigilanza del proprietario della cosa, comunque esse si prospettino nel momento di commissione del fatto e, quindi, anche laddove si traducano in una custodia precaria; ne deriva che sussiste l'aggravante in questione allorché la condotta di sottrazione e di impossessamento del bene si realizzi mediante approfittamento - previo attento studio dei movimenti della vittima - delle condizioni più favorevoli per cogliere l'attimo del momentaneo distacco del proprietario dalla borsa e, dunque, di una condizione di attenuata difesa, quale è quella di chi perda di vista la cosa per una frazione di tempo senza precludersi tuttavia il controllo e l'immediato ricongiungimento con essa, ciò che configura la condotta elusiva che il legislatore intende punire più gravemente perché espressiva di una particolare attitudine criminale del soggetto.

Commentari3

  • 1Aggravanti, furto, destrezza, precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 6 aprile 2010

  • 2Aggravante della destrezza nel delitto di furtoAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 14 luglio 2009

  • 3Furto, aggravante, destreggio, precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 giugno 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 23/03/2005, n. 15262
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15262
Data del deposito : 23 marzo 2005

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