Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2010, n. 16276
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Sentenza 16 marzo 2010

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Ai fini della configurabilità dell'aggravante della destrezza (art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen.) non è richiesto l'uso di una eccezionale abilità, essendo sufficiente che si approfitti di una qualunque situazione soggettiva od oggettiva favorevole ad eludere la normale vigilanza dell'uomo medio. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto configurabile l'aggravante in questione nei confronti dell'imputato che si era impossessato di un marsupio, asportandolo dalla camera dell'ospedale in cui la vittima era ricoverata, approfittando dell'assenza di quest'ultima che si era recata in bagno).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2010, n. 16276
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16276
    Data del deposito : 16 marzo 2010

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