Sentenza 16 marzo 2010
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'aggravante della destrezza (art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen.) non è richiesto l'uso di una eccezionale abilità, essendo sufficiente che si approfitti di una qualunque situazione soggettiva od oggettiva favorevole ad eludere la normale vigilanza dell'uomo medio. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha ritenuto configurabile l'aggravante in questione nei confronti dell'imputato che si era impossessato di un marsupio, asportandolo dalla camera dell'ospedale in cui la vittima era ricoverata, approfittando dell'assenza di quest'ultima che si era recata in bagno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2010, n. 16276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16276 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 16/03/2010
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 710
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALLA Stefano - rel. Consigliere - N. 38202/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AR AR, N. IL 07/03/1969;
avverso la sentenza n. 2335/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 04/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
LL AR ricorre avverso la sentenza 4.6.09 della Corte di appello di Genova che ha confermato quella, in data 16.11.08, del locale tribunale con la quale è stato condannato, per il reato di furto aggravato, in concorso di attenuanti generiche prevalenti su aggravante e recidiva, alla pena di mesi sei di reclusione ed Euro 200,00 di multa, dichiarata interamente condonata. Deduce il ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'impugnata sentenza, violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), con riferimento alla ritenuta configurabilità dell'aggravante della destrezza e alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, avendo la Corte genovese affermato la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 4 per avere l'imputato approfittato, nell'impossessarsi del marsupio, della breve assenza del proprietario che si era recato in bagno, laddove invece la giurisprudenza di legittimità richiede, per connotare di destrezza la condotta, una particolare agilità e sveltezza idonee ad eludere la sorveglianza dell'uomo medio, cioè una particolare abilità di cui si avvale l'autore del furto per sorprendere l'attenzione riposta dalla p.o. nella custodia della cosa, non ravvisabile nella condotta di specie. Era peraltro configurabile - osserva il ricorrente - l'attenuante del danno di particolare tenuità, ma la Corte di appello aveva denegato l'attenuante ex art. 62 c.p., n. 4 facendo riferimento a documenti contenuti nel marsupio "per rinnovare i quali è necessario un consistente esborso di denaro", laddove invece - come è giurisprudenza pacifica - la valutazione del pregiudizio economico subito dal soggetto passivo va fatta con riguardo alla diminuzione patrimoniale determinata dalla sottrazione, a nulla rilevando il maggior danno che possa eventualmente verificarsi o si verifichi dopo il momento consumativo del reato.
Il ricorso è infondato.
Quanto alla configurabilità dell'aggravante della destrezza - peraltro elisa dall'avvenuta concessione delle attenuanti generiche con il criterio della prevalenza, per cui sul punto non si ravvisa neppure un interesse concreto dell'imputato al ricorso - , del tutto correttamente è stata ritenuta dai giudici di appello sulla considerazione che il LL si è impossessato del marsupio della p.o., asportandolo dalla camera di ospedale in cui la vittima si trovava ricoverata, approfittando della breve assenza del proprietario recatosi in bagno e che, nel ritornare in camera, aveva visto l'imputato uscirne con in mano il marsupio.
Così facendo, pertanto, il LL ha agito con modalità denotanti callidità ed astuzia, senza che, come è noto, sia richiesto l'uso di una eccezionale abilità, essendo sufficiente che si approfitti - per configurare l'aggravante in esame - di una qualunque situazione, soggettiva od oggettiva, favorevole ad eludere la normale vigilanza dell'uomo medio (Cass., sez. 3, 8 maggio 2007, n. 35872, in C.E.D. Cass., n.237285; Cass., sez. 4, 10 maggio 2007, n. 42672, ivi, n.238296), come è avvenuto nel caso di specie con le modalità , di sveltezza e di astuzia, evidenziate dai giudici di merito.
Quanto alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, concedibile solo ove il danno arrecato alla p.o. sia di speciale tenuità, i giudici, nel motivare in ordine al valore intrinseco ed economico delle res oggetto di appropriazione, non hanno fatto precipuo riferimento ai documenti per rinnovare i quali sarebbe necessario un consistente esborso di denaro , come rilevato dal ricorrente, ma, del tutto congruamente e logicamente, altresì al contenuto del marsupio, evidenziando come nello stesso fossero riposti, oltre alla somma di Euro 20,00, anche un telefono cellulare ed un carica batteria, oltre ai documenti, tutti beni non certo di vile valore economico. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2010