Sentenza 22 dicembre 2009
Massime • 1
Sussiste la circostanza aggravante della destrezza (art. 625, comma primo, n. 4, cod. pen.), qualora la condotta di sottrazione e di impossessamento del bene si realizzi mediante approfittamento delle condizioni più favorevoli per cogliere l'attimo del momentaneo distacco del proprietario della cosa e, dunque, di una condizione di attenuata difesa, quale è quella di colui che la perda di vista, per una frazione di tempo, senza precludersi, tuttavia, il controllo e l'immediato ricongiungimento con essa; l'approfittamento di questa frazione di tempo, in permanenza della vigilanza diretta e immediata della cosa, configura la condotta elusiva che il legislatore intende punire più gravemente, in quanto espressione di una particolare attitudine criminale del soggetto. Ne consegue che detta aggravante non ricorre nel caso in cui il derubato si trovi in altro luogo, ancorché contiguo, rispetto a quello in cui si sia consumata l'azione furtiva o comunque si sia allontanato da esso, in quanto in questo caso la condotta non è caratterizzata da particolare abilità dell'agente nell'eludere il controllo di cui sia consapevole, ma dalla semplice temerarietà di cogliere un'opportunità in assenza di detto controllo, il che è estraneo alla fattispecie dell'aggravante della destrezza.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/12/2009, n. 11079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11079 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COLONNESE Andrea - Presidente - del 22/12/2009
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 2377
Dott. BEVERE Antonio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 34246/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON RA N. IL 11/03/1953;
avverso la sentenza n. 1223/2006 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 12/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO BEVERE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Di Popolo Angelo che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO E DIRITTO
La corte di appello di Bologna, con sentenza emessa il 12.6.2009, ha confermato la sentenza emessa il 30.9.2005 dal tribunale di Forlì, con la quale UC AN era stato condannato, previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza, alla pena di un anno di reclusione e Euro 300 di multa, per aver sottratto dalla cassa dell'impresa presso cui lavorava, con frequenza quotidiana, somme di denaro, in danno del datore di lavoro, AF UD (ex artt. 81 cpv e 624 c.p., art. 625 c.p., n. 4, art. 61 c.p., n. 11). La responsabilità del UC è stata affermata principalmente in base alla registrazione della sua condotta, mediante l'installazione, nel luogo di lavoro, di una telecamera.
La corte di appello ha ritenuto non rilevante la doglianza della difesa, in merito alla sussistenza dell'aggravante della destrezza, in considerazione della concessione delle attenuanti generiche "che ne ha eliso ogni portata pratica".
Il difensore ha presentato ricorso per violazione di legge, in riferimento all'art. 625 c.p., n. 4, in quanto la circostanza aggravante, in essa prevista, non si è configurata. Il ricorrente richiama un indirizzo interpretativo (sez. 5^, n. 16217 dell'8.4.2002), secondo cui sussiste l'aggravante della destrezza se l'agente approfitti della disattenzione della vittima per sottrarre una cosa, che si trovi nella sfera di vigilanza diretta ed immediata del soggetto passivo. Sulla base di questo criterio interpretativo, l'aggravante va esclusa, nel caso in esame, in quanto l'azione si è svolta al di fuori della diretta ed immediata vigilanza della vittima. Infatti le banconote erano state asportate da un locale attiguo ed intercomunicante con quello solitamente occupato dalla persona offesa mentre svolgeva la sua attività e, addirittura, nel momento in cui il AF si era allontanato dai locali del negozio, ponendo la cosa ben al di fuori dalla sua sfera di vigilanza e di controllo.
Il ricorso merita accoglimento, in quanto la tesi in esso contenuta è conforme a un consolidato e condivisibile orientamento interpretativo, secondo cui l'aggravante sussiste allorché la condotta di sottrazione e di impossessamento del bene si realizzi mediante approfittamento delle condizioni più favorevoli per cogliere l'attimo del momentaneo distacco del proprietario della cosa e, dunque, di una condizione di attenuata difesa, quale è quella di chi la perda di vista, per una frazione di tempo, senza precludersi tuttavia il controllo e l'immediato ricongiungimento con essa. L'approfittamento di questa frazione di tempo, in permanenza della vigilanza diretta e immediata della cosa, configura la condotta elusiva che il legislatore intende punire più gravemente, in quanto espressione di una particolare attitudine criminale del soggetto (sez. 5^, n. 15262 del 23.3.2005, Rv 232140; conf. sez. 4^ n. 42672 del 10.5.2007, Rv 238296). La configurabilità dell'approfittamento di questa frazione di tempo presuppone, quindi, che la cosa permanga nella sfera di vigilanza del soggetto passivo, precisando che tale sfera va considerata non solo in base alla vicinanza della cosa alla persona offesa, ma anche e soprattutto, all'effettiva possibilità di percezione immediata dell'azione furtiva e di reazione altrettanto immediata dell'interessato.
È evidente che non si possa parlare di approfittamento di una frazione di tempo, in cui l'agente abbia colto l'attimo di una condizione di attenuata difesa, nel caso in cui il derubato non solo sia stato in un diverso locale, sia pure contiguo, ma addirittura si sia allontanato dai locali dell'esercizio commerciale. La registrazione della condotta dell'imputato, mediante l'installazione di una telecamera rivolta verso la cassa, rileva ai fini di della successiva individuazione e punizione del colpevole, ma non ai fini del riconoscimento di una sua particolare abilità elusiva, nel momento della sottrazione e dell'impossessamento. Correttamente, secondo sez. 5^, n. 16217 dell'8.4.2002, in questo caso la condotta non è caratterizzata da particolare abilità dell'agente nell'eludere il controllo di cui sia consapevole, ma dalla semplice temerarietà di cogliere un'opportunità per la mancanza di questo controllo. Tale caratteristica è, però, estranea alla nozione dell'aggravante della destrezza.
La sentenza impugnata va quindi annulla, limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 4, che esclude, e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Bologna per la rideterminazione della pena, correlata alla minore gravità del reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 4 che esclude e rinvia ad altra sezione della corte di appello di Bologna per la rideterminazione della pena. Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2010