Sentenza 17 dicembre 2014
Massime • 1
In tema di furto, ai fini della configurabilità dell'aggravante della destrezza, è sufficiente che l'agente approfitti di una situazione favorevole nel consentirgli di eludere la vigilanza della persona offesa, adottando accorgimenti idonei a non destare la sua attenzione. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto configurabile l'aggravante in relazione all'impossessamento di valigie in danno di un viaggiatore addormentato con accortezza tale da evitare che lo stesso si svegliasse).
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- 1. Il furto con destrezzaAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 22 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2014, n. 7314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7314 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZAZA Carlo - rel. Presidente - del 17/12/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 3902
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 13736/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
H.B. , nata in (OMISSIS) ;
avverso la sentenza del 06/02/2014 della Sezione per i minorenni della Corte d'Appello di Genova;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. FIMIANI Pasquale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, in parziale riforma delle appellate sentenze del Tribunale per i minorenni di Genova del 10/10/2013, veniva confermata l'affermazione di responsabilità di H. .B. per i reati di cui agli artt. 624 e 625 cod. pen., commessi impossessandosi il (OMISSIS) dei portafogli sottratti a M.N. e V.C. su due autobus viaggianti in XXXXXX, ed il (OMISSIS) di due valigie sottratte sul treno (OMISSIS) , in transito a XXXXXXX, al viaggiatore B.C.M. mentre lo stesso era addormentato. Le
sentenze di primo grado venivano riformate con il riconoscimento della continuazione fra i reati e la determinazione della pena complessiva in anni uno di reclusione ed Euro 400 di multa. L'imputato ricorrente deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta imputabilità; non sarebbe stata valutata la relazione delle assistenti sociali per il solo fatto che la stessa non era allegata agli atti del processo, nonostante tale documento debba essere necessariamente redatto e potesse essere acquisito;
2. violazione di legge e vizio di motivazione sull'aggravante della destrezza per il furto in danno del B. ; detta aggravante non sarebbe configurabile in una situazione nella quale la persona offesa era addormentata;
3. vizio di motivazione sul diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena;
la sentenza impugnata avrebbe fatto riferimento alla sola assenza di fonti di reddito dell'imputato, non valutando la giovane età del H. , la sua condizione familiare di nomade e le possibilità di recupero sociale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi dedotti sulla ritenuta imputabilità del H. sono inammissibili. Le censure del ricorrente, con riguardo alla mancata valutazione della relazione delle assistenti sociale, sono generiche nel momento in cui neppure affermano l'effettiva esistenza di detta relazione, della quale i giudici di merito rilevavano la mancanza agli atti, e non esaminano le considerazioni della sentenza impugnata sul non essere stato rilevato alcun deficit intellettivo dell'imputato dal Tribunale, che aveva avuto modo di interrogare il H. ; e sono comunque manifestamente infondate nel riferimento ad una relazione la cui acquisizione non è obbligatoria (Sez. 6, n. 23326 del 21/05/2013, Garofalo, Rv. 252868).
2. I motivi dedotti sull'aggravante della destrezza per il furto in danno del B. sono infondati.
La circostanza aggravante in esame è ravvisabile nel momento in cui il soggetto agente approfitti di una situazione favorevole che gli consenta di eludere la vigilanza della persona offesa, adottando accorgimenti idonei a non destare l'attenzione della stessa (Sez. 5, n. 640 del 30/10/2013, dep. 2014, Rainart, Rv. 257948; Sez. 6, n. 23108 del 07/06/2012, Antenucci, Rv. 252886). Correttamente è stata pertanto ravvisata tale circostanza nel caso di specie, nel quale l'imputato agiva in danno di un viaggiatore addormentato con accortezza tale da evitare che lo stesso si svegliasse (Sez. 2, n. 8136 del 09/03/1984 - dep. 06/10/1984, Porzio, Rv. 165966).
3. Sono infine inammissibili i motivi dedotti sul diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena. La censura di carenza motivazionale nel richiamo della sentenza impugnata al solo elemento della mancanza di lecite fonti di reddito è generica, facendo riferimento i giudici di merito all'ulteriore dato della presenza di più denunce dell'imputato per reati contro il patrimonio;
ed è comunque manifestamente infondata, ben potendo il giudizio in esame essere fondato anche su una sola delle circostanze riconducibili ai profili indicati nell'art. 133 cod. pen., in quanto posta alla base della valutazione prognostica negativa sull'astensione dell'imputato da ulteriori condotte criminose (Sez. 1, n. 9693 del 18/06/1992, Bocchetti, Rv. 191875). Il ricorso deve in conclusione essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Dispone l'oscuramento dei dati.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2015