Articolo 2 della Legge 13 giugno 1901, n. 253
Articolo 1
Versione
13 luglio 1901
Art. 2.

Il Governo del Re e' autorizzato a dare, con decreto Reale, tutte le disposizioni occorrenti per la delimitazione dei confini e per regolare i rapporti patrimoniali fra i due Comuni e per tutto quanto concerne l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 13 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

Entrata in vigore il 13 luglio 1901