Art. 2.
Il Governo del Re e' autorizzato a dare, con decreto Reale, tutte le disposizioni occorrenti per la delimitazione dei confini e per regolare i rapporti patrimoniali fra i due Comuni e per tutto quanto concerne l'esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 1901.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Il Governo del Re e' autorizzato a dare, con decreto Reale, tutte le disposizioni occorrenti per la delimitazione dei confini e per regolare i rapporti patrimoniali fra i due Comuni e per tutto quanto concerne l'esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 giugno 1901.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.