Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 01/04/2026, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00629/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00164/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 164 del 2022, proposto da
AO CO, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della società Agricola CO Deiana s.a.s., rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Marco Delunas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di IA, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore AO Satta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NO AP IA, non costituito in giudizio;
nei confronti
NA IA, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Pilia, Francesca Piga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento unico n. 68 del 3.11.2021 (doc. 1) - pratica SUAPE n° 356303, avente ad oggetto l'avvio dell' ATTIVITÀ DI FRANTUMAZIONE, LAVAGGIO E CLASSIFICAZIONE MATERIALI PER LA PRODUZIONE D'INERTI PER CONGLOMERATI E MANUFATTI da parte dell'impresa Impresa Individuale IA NA, nonché del presupposto verbale della conferenza di servizi;
- degli atti di assenso, in qualunque modo espressi e ad oggi non conosciuti, relativi al procedimento connesso avviato con codice univoco SUAPE 00697030914-16122021-0934.409771, Prot. n° 11081 del 27/12/2021 relativo alla REALIZZAZIONE DI MURI, PLATEE, RECINZIONE E CANCELLO, integrato con comunicazione del 25/02/2022, avente ad oggetto la SISTEMAZIONE DEL TERRENO CON REALIZZAZIONE DI MURI PER LA POSA DEL FRANTOIO AUTORIZZATO con provvedimento unico n. 68 del 03/11/2021, realizzazione di platee, riconfinamento del lotto con posizionamento sul confine di una recinzione e installazione di cancello d'ingresso;
- per quanto occorrer possa della relazione tecnica Prot. n. 1656 del 28/02/2022 (doc. 2) a firma del responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di IA, e i consequenziali provvedimenti non conosciuti attraverso i quali è stata consentita alla controinteressata la RIPRESA DEI LAVORI SOSPESI con ordinanza n. 14 del 24.1.2022;
- dell'ordinanza n° 18 del 9.02.2022, non conosciuta nel suo contenuto, avente ad oggetto: “REVOCA SOSPENSIONE LAVORI” con la quale è stata revocata l'ordinanza di sospensione dei lavori n°14 del 24.01.2022;
- di tutti gli ulteriori atti presupposti, collegati e consequenziali anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di IA e di NA IA;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 gennaio 2026 il dott. NI RD e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Parte ricorrente, titolare di un’azienda agricola con vigneto biologico esteso per circa dodici ettari, ha impugnato il provvedimento unico n. 68 del 3 novembre 2021, con il quale il NO SUAPE del Comune di IA ha autorizzato l’Impresa individuale IA NA, odierna controinteressata, all’avvio di un’attività di frantumazione, lavaggio e classificazione di materiali per la produzione di inerti per conglomerati e manufatti in località Su Marchesu, su area ricadente in zona E2c del P.U.C. comunale.
2. Il ricorrente ha dedotto, in sintesi: il travisamento del parere reso da ARPAS in ordine alla gestione delle terre e rocce da scavo; l’incompatibilità urbanistica dell’intervento rispetto alla destinazione agricola della zona e, correlativamente, la violazione dell’art. 4 del D.A. n. 2266/U del 1983; l’illegittimità delle opere accessorie successivamente assentite (muri, platee, recinzione e cancello); la carenza dei necessari approfondimenti in materia di scarichi idrici e di tutela archeologica; nonché la contraddittorietà dell’azione amministrativa culminata, dopo una iniziale sospensione dei lavori, nella loro successiva ripresa.
3. Si sono costituiti in giudizio il Comune di IA e la controinteressata, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e contestandone, nel merito, la fondatezza. In particolare, le parti resistenti hanno sostenuto che l’impianto, in quanto mobile e privo di opere volumetriche in senso stretto, sarebbe compatibile con la zona agricola; che l’attività dovrebbe qualificarsi come manifatturiera e non industriale; che il sistema impiantistico opererebbe a circuito chiuso, senza scarichi esterni e senza emissioni significative; e che il parere ARPAS, ancorché tardivo, sarebbe stato correttamente recepito quale apporto istruttorio superabile mediante prescrizioni.
4. All’udienza straordinaria del 22 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Va anzitutto disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.
La posizione del ricorrente è, infatti, connotata da un collegamento diretto e qualificato con l’area interessata dall’intervento, posto che egli conduce un’azienda agricola limitrofa, con coltivazione vitivinicola in regime biologico, e ha dedotto un pregiudizio non meramente emulativo o indifferenziato, ma specificamente correlato sia alla localizzazione dell’impianto, sia alla possibile alterazione dell’equilibrio ambientale e territoriale dell’area circostante. Né la persistenza, allo stato, di contestazioni circa l’effettivo verificarsi di danni materiali al vigneto vale a escludere l’interesse all’impugnazione, giacché il presente giudizio ha a oggetto, in via immediata, la legittimità del titolo autorizzatorio e la conformità urbanistico-procedimentale dell’intervento, non già l’accertamento di un danno risarcibile già integralmente consumato.
Per le medesime ragioni, non assume valenza preclusiva il contenuto dell’ordinanza cautelare resa nella fase interinale, trattandosi di valutazione sommaria, fisiologicamente provvisoria, non vincolante ai fini della decisione di merito.
2. Nel merito, il ricorso è fondato, in termini assorbenti, con riferimento alle censure concernenti l’incompatibilità urbanistica dell’intervento con la disciplina della zona E e il travisamento del parere ARPAS, con conseguente invalidità derivata degli ulteriori atti impugnati funzionalmente collegati al provvedimento unico principale.
3. Quanto al primo profilo, si deve premettere che l’area interessata ricade in sottozona E2c del P.U.C. di IA, destinata ad aree di primaria importanza per la produzione agricola. Per tali ambiti, l’art. 18.2 delle N.T.A. consente l’edificazione soltanto ove necessaria alla conduzione del fondo, all’esercizio delle attività agricole e di quelle a esse connesse, da verificarsi attraverso piano di utilizzazione aziendale.
L’intervento assentito non presenta tali caratteristiche. Esso ha a oggetto l’insediamento e l’esercizio di una attività produttiva di frantumazione, lavaggio e classificazione di materiali inerti finalizzata alla produzione di conglomerati e manufatti; attività che, avuto riguardo alla sua funzione economica, alla sua autonomia rispetto alla coltivazione del fondo e alla tipologia delle opere e degli approntamenti ad essa serventi, è del tutto estranea all’esercizio dell’attività agricola e alle attività a questa connesse, così come considerate dalla disciplina urbanistica di zona.
4. Non persuadono, sul punto, le difese del Comune e della controinteressata, secondo cui la compatibilità dell’intervento deriverebbe dalla sua natura asseritamente “manifatturiera”, dalla mobilità dell’impianto e dalla mancanza di cubature edilizie in senso stretto.
In primo luogo, la classificazione ATECO dell’attività non è dirimente ai fini urbanistici, dovendosi avere riguardo, piuttosto, alla concreta destinazione funzionale dell’insediamento e alla sua coerenza con la vocazione impressa all’area dallo strumento pianificatorio. Sotto tale profilo, l’impianto in esame, pur se tecnicamente amovibile, è preordinato a una stabile attività produttiva di trasformazione di materiali inerti e richiede, come emerge dagli stessi atti di causa, la predisposizione di piazzali e platee, bacini di decantazione, muri di contenimento, recinzione e cancello, vale a dire un complesso di opere e sistemazioni del sito incompatibili con la destinazione agricola impressa alla zona.
In secondo luogo, la tesi secondo cui l’art. 18.2 delle N.T.A. riguarderebbe soltanto l’edificazione residenziale o, comunque, l’edificazione in senso stretto, non può essere condivisa. La disposizione, letta nel suo complesso e in coerenza con la classificazione della sottozona E2, esprime una regola di conformazione del territorio che non si limita a vietare talune sole tipologie edilizie, ma collega l’utilizzo edificatorio e funzionale del suolo alla necessità che esso resti asservito alla conduzione agricola del fondo o ad attività oggettivamente connesse. Diversamente opinando, si finirebbe per consentire, in zona agricola, l’insediamento di attività produttive del tutto eccentriche rispetto alla destinazione impressa dal piano, con effetto sostanzialmente elusivo della pianificazione.
5. Né può trovare applicazione, nel caso in esame, la disciplina derogatoria di cui all’art. 4 del D.A. n. 2266/U del 1983, che ammette in zona agricola soltanto attrezzature e impianti di carattere particolare che, per la loro natura, non possano essere localizzati in altre zone omogenee.
Si tratta, infatti, di previsione eccezionale, di stretta interpretazione, la cui operatività presuppone una rigorosa dimostrazione dell’impossibilità oggettiva di una diversa localizzazione. Dimostrazione che, nella specie, non risulta adeguatamente fornita.
Le difese dell’Amministrazione al riguardo hanno fatto leva, essenzialmente, sulla circostanza che l’impianto impegnerebbe una superficie considerevole e che non vi sarebbe nel territorio comunale un’area immediatamente disponibile di pari estensione in zona produttiva. Tuttavia, un simile argomento, ove pure riferibile a esigenze di convenienza o di immediata praticabilità, non vale a integrare il requisito della non localizzabilità per natura richiesto dalla norma regionale. Al contrario, la stessa pianificazione comunale, laddove individua una sottozona D03 destinata a “centrale di produzione inerti”, conferma che la produzione di inerti costituisce uso tipico del territorio da collocare in aree produttive specificamente destinate a tale funzione, e non in zona agricola. Anche a prescindere dalla concreta indisponibilità, al momento, di singoli lotti liberi o già occupati, resta il dato decisivo che il piano urbanistico ha già operato una precisa scelta localizzativa; scelta che non può essere superata dal rilascio di un titolo SUAPE privo di efficacia variante.
6. A ciò si aggiunge l’ulteriore rilievo che, nell’ambito del procedimento, ARPAS ha reso un atto espressamente denominato “Rigetto pratica”, motivato con la carenza della documentazione necessaria ai fini della verifica di competenza in materia di terre e rocce da scavo, e in particolare con l’assenza della relazione relativa agli esiti delle indagini ambientali e dei correlati certificati analitici. Ciononostante, il provvedimento unico finale ha riqualificato tale apporto come “parere negativo superabile con prescrizioni o modifiche progettuali” e ha rilasciato l’autorizzazione “a condizione che” la ditta producesse, in un momento successivo, la documentazione mancante.
Tale opzione non appare legittima.
Il contributo istruttorio di ARPAS, richiamato nel provvedimento conclusivo, sotto il profilo sostanziale si qualifica come determinazione sfavorevole connessa alla mancanza di documentazione essenziale, insuscettibile di essere reinterpretata quale assenso condizionato alla produzione successiva della medesima documentazione. In secondo luogo, proprio la natura delle verifiche demandate all’ente tecnico imponeva che la relativa documentazione fosse acquisita e valutata prima del rilascio del titolo, non potendo essere relegata a un adempimento eventuale e postumo, rimesso alla successiva iniziativa del privato.
La difesa del Comune, secondo cui il parere sarebbe comunque tardivo rispetto ai termini della conferenza di servizi, non vale a superare il vizio riscontrato, posto che l’Amministrazione non si è limitata a prescinderne, ma lo ha espressamente considerato, richiamato e rielaborato quale fondamento del provvedimento finale.
Ne consegue che il provvedimento unico impugnato risulta affetto, anche sotto tale concorrente profilo, da travisamento del presupposto e difetto di istruttoria.
7. L’accoglimento delle suesposte censure, comporta l’illegittimità del provvedimento impugnato, in via derivata, degli ulteriori atti conseguenziali nella parte in cui ne presuppongono la validità e ne costituiscono sviluppo attuativo, ivi inclusi gli atti di assenso relativi al procedimento edilizio connesso per muri, platee, recinzione e cancello, la relazione tecnica prot. n. 1656 del 28 febbraio 2022 e l’ordinanza n. 18 del 9 febbraio 2022 di revoca della sospensione dei lavori.
Restano assorbite le restanti censure, non occorrendone l’esame ai fini della definizione della controversia.
8. In conclusione, il ricorso va, quindi, accolto.
9. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, in considerazione della peculiarità della vicenda, nonché della complessità del quadro fattuale e procedimentale sotteso alla controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI AR, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
NI RD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI RD | TI AR |
IL SEGRETARIO