Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4980
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Sentenza 22 dicembre 2025

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  • Accolto
    Diritto alla monetizzazione delle ferie non godute

    Il Tribunale ha ritenuto illegittimo il rifiuto di corrispondere l'indennità sostitutiva, poiché la datrice di lavoro non ha provato di aver invitato il lavoratore a godere delle ferie e di averlo avvisato della loro perdita. Inoltre, la malattia che ha impedito la fruizione delle ferie non è imputabile al lavoratore.

  • Rigettato
    Richiesta di monetizzazione festività soppresse

    Il Tribunale ha rigettato la domanda relativa alle festività soppresse poiché il ricorrente non ha provato di averle richieste e non sono state concesse per ragioni organizzative. Per le domeniche non lavorate, si applica solo il primo comma dell'art. 5 della L. n. 260/49, con diritto alla sola normale retribuzione giornaliera.

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Il Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, in composizione monocratica, ha deciso la causa iscritta al n. 15581/2024, promossa da un Collaboratore Professionale Sanitario – infermiere, dipendente della Controparte_1 dal 1989 al 2024, il quale, lamentando l'accumulo di 140 giorni di ferie non godute a causa di malattia protrattasi fino alla cessazione del rapporto di lavoro, ha chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento di un'indennità sostitutiva pari a € 14.200,90, oltre interessi e rivalutazione. La Controparte_1, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, contestando il conteggio dei giorni di ferie reclamati. La controversia verte sulla monetizzazione delle ferie non godute, disciplinata dal CCNL Dirigenza sanitaria e veterinaria 2019/2021, dal D.Lgs. n. 66/2003, dal D.L. n. 95/2012 (convertito in L. n. 135/2012) e interpretata dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Giustizia Europea.

Il Tribunale di Bari ha accolto parzialmente il ricorso, accertando e dichiarando il diritto del ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute e condannando la Controparte_1 al pagamento della somma di € 14.200,90, detratte le festività soppresse e quelle ricadenti di domenica, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Il Giudice ha ritenuto che, nonostante il divieto generale di monetizzazione delle ferie nel pubblico impiego introdotto dal D.L. n. 95/2012, la giurisprudenza europea e nazionale (inclusa la Corte Costituzionale con sentenza n. 95/2016 e la Cassazione con diverse pronunce) ammette il diritto all'indennità sostitutiva qualora la mancata fruizione delle ferie non sia imputabile al lavoratore. Nel caso di specie, la malattia che ha portato alla cessazione del rapporto di lavoro ha reso impossibile la fruizione delle ferie residue, senza che al dipendente potesse essere imputata alcuna volontà ostativa. Il Tribunale ha altresì escluso la monetizzazione delle festività soppresse, non avendo il ricorrente provato di averle richieste e non concesse per ragioni organizzative, e ha applicato la disciplina prevista per le domeniche coincidenti con festività. Le spese di lite sono state integralmente compensate, data la peculiarità della causa e il parziale accoglimento del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4980
    Giurisdizione : Trib. Bari
    Numero : 4980
    Data del deposito : 22 dicembre 2025

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