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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4980 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 15581/2024
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice IN MO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15581/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
NI AR ( e AR NO Email_1
( per procura in atti Email_2
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Travi
E (raffaella.travi.policlinico. upar.puglia. ), Email_3 Controparte_2
( e IC Di RO ( per procura in atti Email_5 Email_6
RESISTENTE
OGGETTO: monetizzazione ferie non godute
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
dal 13.3.1989 al 2.7.2024, con la Controparte_1
qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – infermiere, assumendo di esser stato costretto ad assentarsi dal lavoro ininterrottamente dal 18.8.2023 sino alla cessazione del
2 rapporto di lavoro per malattia, avendo accumulato 140 giorni di ferie non fruite, ha convenuto in giudizio la Controparte_1
chiedendo al Tribunale di: “- a) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al pagamento in
suo favore da parte dell' della Controparte_1
somma complessiva di € 14.200,90 – ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che dovesse
essere ritenuto di giustizia – oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di
indennità sostitutiva di n.140 giorni di ferie non goduti;
b) per l'effetto, condannare l'
[...]
al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1
somma complessiva di € 14.200,90 – ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che dovesse
essere ritenuto di giustizia – oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di
indennità sostitutiva di n. 140 giorni di ferie non goduti. Il tutto con vittoria di spese e competenze
legali del giudizio, oltre spese generali nella misura del 15% e CAP, ed oltre il contributo unificato
versato pari ad € 118,50, somme da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari.”.
L' nel costituirsi, ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso contestando il conteggio dei giorni di ferie reclamati.
La causa è stata discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta.
Pare opportuno un inquadramento della disciplina normativa e pattizia concernente la questione della monetizzazione delle ferie non godute.
L'art. 32 del CCNL Dirigenza sanitaria e veterinaria 2019/2021, ai commi 9 e 11, dispone che: “
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto
dal successivo comma 11...”. “11.Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono
monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di
legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è
determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di
calcolo la retribuzione di cui al comma 1”.
Il contratto collettivo prevede, quindi, la monetizzazione delle ferie non godute per esigenze di servizio solo all'atto della cessazione del rapporto lavorativo.
Il diritto all'indennità sostitutiva è sancito in via generale dall'art. 10, comma 2, D. Lgs. n.
66/2003 (applicabile ex art. 2 anche al pubblico impiego): “1. Fermo restando quanto previsto
3 dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie
retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione
collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto
per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di
maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di
maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla
relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.”
Successivamente è intervenuto il D.L. n. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (cd. decreto legge spending review), convertito, con modificazioni dalla L. n. 135/2012, che, all'art. 5, ottavo comma, ha previsto quanto segue: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di
qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla
corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso
di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e
raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione
della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte
di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Tale disposizione di legge ha introdotto dunque, in maniera netta, senza eccezioni di sorta, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego.
La Corte Costituzionale, tuttavia, con la sentenza interpretativa n. 95 del 23.3.2016, ha statuito che permane il diritto del dipendente pubblico all'indennità sostitutiva per ferie non godute quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore.
La Corte di Giustizia Europea, ulteriormente, con sentenza del 20.07.2016 (causa
C341/2015), ha sancito il principio per cui quando al momento del pensionamento non sia
4 più possibile la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite, il lavoratore ha sempre diritto a un'indennità finanziaria per evitare di non beneficiare in alcun modo di tale diritto in forma pecuniaria. La Corte Ue, infatti, ha chiarito che l'art. 7, par. 2 della Direttiva 2003/88
non assoggetta tale diritto ad alcuna condizione diversa da quella relativa alla cessazione del rapporto e al mancato godimento da parte del lavoratore delle ferie annuali cui aveva diritto;
ha precisato infine che il dipendente non ha l'onere di provare di non aver potuto godere delle ferie per fatto a lui non imputabile, ma è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per fargliele fruire. Così Corte di giustizia,
prima sezione, 18 gennaio 2024, C. - n. 218 del 2022 (Sig. c. Comune di X): “L'articolo 7 della
direttiva 2003/88/CE del Parlamento eur e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa
nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative
del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i
giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e
non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente
a tale rapporto di lavoro abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di
lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.”
Anche la giurisprudenza interna si è conformata a tale orientamento. Si veda ex multis
Cass. 18140/2022 “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle
proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di
comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la
perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di
lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto,
formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione
del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro
godimento. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del
dirigente di struttura complessa alla monetizzazione, pur a fronte di un accumulo esorbitante di ferie
non godute ed un'accertata situazione di "endemica" insufficienza di organico, senza verificare la
5 condotta del datore di lavoro ed i rapporti tra insufficienza di organico, non imputabile al lavoratore,
e necessità di assicurare la prosecuzione del servizio)” (nello stesso senso Cass. n. 21780/2022,
Cass. n. 29844/2022 e Cass. n. 17643/2023). Si veda altresì Cass. Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8
luglio 2022 “il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione
del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di
esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante un'adeguata informazione (nonché, se del
caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo
utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità
sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro”.
Pertanto, la perdita del diritto alle ferie, e alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie e di averlo nel contempo avvisato che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.
Trasponendo i principi sopra esposti al caso di specie, si rileva che la convenuta, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha offerto prova di tale circostanza.
Già sulla scorta delle argomentazioni sopra esposte, facendo corretta applicazione della giurisprudenza richiamata, il ricorso andrebbe accolto in quanto la datrice di lavoro non ha provato di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per consentire al ricorrente la fruizione delle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
La domanda, tuttavia, risulta fondata anche per un'ulteriore argomentazione.
Invero, è circostanza pacifica in quanto documentalmente provata che la risoluzione del rapporto di lavoro è intervenuta “per inabilità permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi attività
lavorativa” (cfr., doc. 3 ricorrente) sulla scorta delle risultanze della visita della commissione
INPS da cui risulta la seguente diagnosi: “carcinoma sarcomatoide scarsamente differenziato con
localizzazioni peritoneali e intestinali ad origine indefinita e di verosimile pertinenza genitourinaria
già sottoposto a resezione intestinale multipla e e della parete addominale già chemiotrattato in
progressione di malattia e in trattamento con Sotorasib ad uso compassionevole” (cfr., doc. 2).
6 E' altresì documentalmente provato che al mese di luglio 2024 residuavano in capo al ricorrente 140 giorni di ferie (cfr., doc. 4).
Conseguentemente, è evidente come, nel caso di specie, la malattia abbia di fatto impedito al ricorrente di consumare le ferie residue maturate prima della data del suo pensionamento, circostanza rispetto alla quale nessuna (mancanza di) volontà può essere imputata al dipendente (cfr. sul punto Corte Cost. sent. 95/2016).
Si veda altresì Cds, Sezione III, 2 novembre 2023, n. 9417: “va riconosciuto al dipendente il
diritto alla retribuzione del congedo ordinario non usufruito e di cui avrebbe potuto legittimamente
fruire se non fosse intervenuta la malattia protrattasi senza soluzione di continuità fino alla
cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire un evento di fatto a lui non imputabile che ha reso
impossibile la fruizione delle ferie già maturate e di quelle che via via andavano maturando man mano
che perdurava lo stato di malattia”.
Né infine può argomentarsi che la posizione ricoperta dal ricorrente gli avrebbe consentito di pianificare e consumare le proprie ferie. Sul punto, la Suprema Corte, con riferimento alla posizione ben più elevata di un dirigente medico di I livello, ha espressamente riconosciuto la spettanza dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute,
trovandosi il dirigente in questione “in posizione sottordinata a quella dei dirigenti di secondo
livello e alla direzione sanitaria responsabile della conduzione della struttura ospedaliera” (Cass. n.
6493/2021; cfr. anche Cass. SS.UU., n. 9146/2009). Ciò in quanto il dirigente medico di I
livello non ha alcun potere formale o sostanziale di “programmarsi le ferie e di auto attribuirsene
il godimento”, avendo il solo “onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei
giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla
normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità
suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (in tal senso anche Cass. n. 8521/2015 e Cass. n. 26985/2009). La giurisprudenza di legittimità
ha poi esteso anche ai dirigenti di II livello o di struttura complessa i principi espressi dalla giurisprudenza eurocomunitaria, affermando che la teorica possibilità di autodeterminazione delle ferie di cui godono detti dirigenti sia un elemento insufficiente ad escludere il loro diritto alla monetizzazione delle ferie, laddove l'azienda datrice di lavoro
7 non fornisca prova di avere fatto tutto il possibile per consentire loro l'esercizio in concreto del diritto (cfr. Cass., n. 13613/2020, Cass., n. 18140/2022, n. 32830/2023). Principio ribadito recentemente dalle pronunce Cass. n. 13679/2024 e Cass. n. 5496/2025.
Pertanto, tenuto conto delle superiori considerazioni, il rifiuto di corrispondere al ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie maturate è da considerarsi illegittimo in quanto contrastante con l'art. 7 della Direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte UE e con i principi di diritto sin qui esposti.
Tanto chiarito, con riferimento al quantum debeatur, possono essere condivisi i conteggi di parte, in quanto elaborati nel rispetto della contrattazione collettiva, detratto quanto specificamente contestato dall' Controparte_1
[...]
Infatti, con riferimento alle festività soppresse, applicandosi analogicamente quanto previsto in ambito scolastico, si rileva che al fine di accedere all'indennità sostitutiva è
necessario che tali giornate siano state richieste e non siano state concesse per ragioni organizzative.
A tale proposito non vale richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass. 8926/2024) e amministrativa (Consiglio di Stato 802/1986) che ha riconosciuto l'assimilabilità delle festività soppresse al congedo ordinario per ferie, avendo rilevato tali pronunce una identità
di funzione, natura e possibilità di ottenere un'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione per fatto non imputabile al dipendente, senza, però, disconoscere la sussistenza di una differente disciplina che implica presupposti diversi per la fruizione del beneficio e del diritto all'indennità sostitutiva.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha provato in alcun modo di avere richiesto i giorni di riposo per festività soppresse, con conseguente perdita del diritto, non potendo trovare applicazione né i principi stabiliti in materia di obblighi del datore di lavoro e di riparto dell'onere probatorio dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in relazione alle ferie, né la direttiva 2003/88/CE che espressamente si applica ai periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e ferie annuali pari ad almeno quattro settimane, garantite dalla normativa vigente ai docenti a prescindere dai giorni di festività soppresse.
8 Ancora, si condivide l'assunto della convenuta secondo cui ai dipendenti pubblici si applichi il solo primo comma dell'art. 5 della L. n. 260/49 con la conseguente spettanza in caso di domenica non lavorata coincidente con la festività della sola normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio.
Deve, pertanto, essere riconosciuta in favore del ricorrente l'indennità sostitutiva per ferie non godute, pari alla somma di € 14.200,90 da cui devono essere detratte le festività
soppresse e quelle ricadenti nella giornata di domenica. Su tale importo spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994
dalla cessazione del rapporto al saldo.
In ragione della peculiarità della causa e del parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite sono integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di alla percezione dell'indennità sostitutiva Parte_1
per ferie non godute e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore del predetto della somma di euro € 14.200,90 detratte le festività soppresse e quelle ricadenti nella giornata di domenica, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-IN MO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
IN MO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
9
SEZIONE LAVORO
Verbale della causa n. 15581/2024
Preso atto delle note sostitutive dell'odierna udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza allegata al presente
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica, nella persona del giudice IN MO, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15581/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
NI AR ( e AR NO Email_1
( per procura in atti Email_2
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaella Travi
E (raffaella.travi.policlinico. upar.puglia. ), Email_3 Controparte_2
( e IC Di RO ( per procura in atti Email_5 Email_6
RESISTENTE
OGGETTO: monetizzazione ferie non godute
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della
[...]
dal 13.3.1989 al 2.7.2024, con la Controparte_1
qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario – infermiere, assumendo di esser stato costretto ad assentarsi dal lavoro ininterrottamente dal 18.8.2023 sino alla cessazione del
2 rapporto di lavoro per malattia, avendo accumulato 140 giorni di ferie non fruite, ha convenuto in giudizio la Controparte_1
chiedendo al Tribunale di: “- a) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto al pagamento in
suo favore da parte dell' della Controparte_1
somma complessiva di € 14.200,90 – ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che dovesse
essere ritenuto di giustizia – oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di
indennità sostitutiva di n.140 giorni di ferie non goduti;
b) per l'effetto, condannare l'
[...]
al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_1
somma complessiva di € 14.200,90 – ovvero del diverso importo, maggiore o minore, che dovesse
essere ritenuto di giustizia – oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, a titolo di
indennità sostitutiva di n. 140 giorni di ferie non goduti. Il tutto con vittoria di spese e competenze
legali del giudizio, oltre spese generali nella misura del 15% e CAP, ed oltre il contributo unificato
versato pari ad € 118,50, somme da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari.”.
L' nel costituirsi, ha Controparte_1
chiesto il rigetto del ricorso contestando il conteggio dei giorni di ferie reclamati.
La causa è stata discussa all'odierna udienza mediante trattazione scritta.
Pare opportuno un inquadramento della disciplina normativa e pattizia concernente la questione della monetizzazione delle ferie non godute.
L'art. 32 del CCNL Dirigenza sanitaria e veterinaria 2019/2021, ai commi 9 e 11, dispone che: “
9. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto
dal successivo comma 11...”. “11.Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono
monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di
legge e delle relative disposizioni applicative. Fermo restando quanto sopra, il compenso sostitutivo è
determinato per ogni giornata, con riferimento all'anno di mancata fruizione prendendo a base di
calcolo la retribuzione di cui al comma 1”.
Il contratto collettivo prevede, quindi, la monetizzazione delle ferie non godute per esigenze di servizio solo all'atto della cessazione del rapporto lavorativo.
Il diritto all'indennità sostitutiva è sancito in via generale dall'art. 10, comma 2, D. Lgs. n.
66/2003 (applicabile ex art. 2 anche al pubblico impiego): “1. Fermo restando quanto previsto
3 dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie
retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione
collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto
per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di
maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di
maturazione.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla
relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.”
Successivamente è intervenuto il D.L. n. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (cd. decreto legge spending review), convertito, con modificazioni dalla L. n. 135/2012, che, all'art. 5, ottavo comma, ha previsto quanto segue: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di
qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi
inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti
secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla
corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso
di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e
raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione
della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte
di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Tale disposizione di legge ha introdotto dunque, in maniera netta, senza eccezioni di sorta, il divieto di monetizzazione delle ferie non godute per tutto il pubblico impiego.
La Corte Costituzionale, tuttavia, con la sentenza interpretativa n. 95 del 23.3.2016, ha statuito che permane il diritto del dipendente pubblico all'indennità sostitutiva per ferie non godute quando la mancata fruizione non sia imputabile alla volontà del lavoratore.
La Corte di Giustizia Europea, ulteriormente, con sentenza del 20.07.2016 (causa
C341/2015), ha sancito il principio per cui quando al momento del pensionamento non sia
4 più possibile la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite, il lavoratore ha sempre diritto a un'indennità finanziaria per evitare di non beneficiare in alcun modo di tale diritto in forma pecuniaria. La Corte Ue, infatti, ha chiarito che l'art. 7, par. 2 della Direttiva 2003/88
non assoggetta tale diritto ad alcuna condizione diversa da quella relativa alla cessazione del rapporto e al mancato godimento da parte del lavoratore delle ferie annuali cui aveva diritto;
ha precisato infine che il dipendente non ha l'onere di provare di non aver potuto godere delle ferie per fatto a lui non imputabile, ma è il datore di lavoro che deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per fargliele fruire. Così Corte di giustizia,
prima sezione, 18 gennaio 2024, C. - n. 218 del 2022 (Sig. c. Comune di X): “L'articolo 7 della
direttiva 2003/88/CE del Parlamento eur e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni
aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa
nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative
del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i
giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e
non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente
a tale rapporto di lavoro abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di
lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà.”
Anche la giurisprudenza interna si è conformata a tale orientamento. Si veda ex multis
Cass. 18140/2022 “Il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle
proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di
comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la
perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di
lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto,
formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione
del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro
godimento. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del
dirigente di struttura complessa alla monetizzazione, pur a fronte di un accumulo esorbitante di ferie
non godute ed un'accertata situazione di "endemica" insufficienza di organico, senza verificare la
5 condotta del datore di lavoro ed i rapporti tra insufficienza di organico, non imputabile al lavoratore,
e necessità di assicurare la prosecuzione del servizio)” (nello stesso senso Cass. n. 21780/2022,
Cass. n. 29844/2022 e Cass. n. 17643/2023). Si veda altresì Cass. Cass., Sez. L, n. 21780 dell'8
luglio 2022 “il dipendente ha diritto all'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione
del rapporto di lavoro, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di
esercitare il diritto alle ferie annuali retribuite mediante un'adeguata informazione (nonché, se del
caso, invitandolo formalmente a farlo) nel contempo rendendolo edotto, in modo accurato ed in tempo
utile, della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie retribuite ed alla corrispondente indennità
sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro”.
Pertanto, la perdita del diritto alle ferie, e alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie e di averlo nel contempo avvisato che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento.
Trasponendo i principi sopra esposti al caso di specie, si rileva che la convenuta, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha offerto prova di tale circostanza.
Già sulla scorta delle argomentazioni sopra esposte, facendo corretta applicazione della giurisprudenza richiamata, il ricorso andrebbe accolto in quanto la datrice di lavoro non ha provato di aver esercitato tutta la diligenza necessaria per consentire al ricorrente la fruizione delle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
La domanda, tuttavia, risulta fondata anche per un'ulteriore argomentazione.
Invero, è circostanza pacifica in quanto documentalmente provata che la risoluzione del rapporto di lavoro è intervenuta “per inabilità permanente ed assoluta a svolgere qualsiasi attività
lavorativa” (cfr., doc. 3 ricorrente) sulla scorta delle risultanze della visita della commissione
INPS da cui risulta la seguente diagnosi: “carcinoma sarcomatoide scarsamente differenziato con
localizzazioni peritoneali e intestinali ad origine indefinita e di verosimile pertinenza genitourinaria
già sottoposto a resezione intestinale multipla e e della parete addominale già chemiotrattato in
progressione di malattia e in trattamento con Sotorasib ad uso compassionevole” (cfr., doc. 2).
6 E' altresì documentalmente provato che al mese di luglio 2024 residuavano in capo al ricorrente 140 giorni di ferie (cfr., doc. 4).
Conseguentemente, è evidente come, nel caso di specie, la malattia abbia di fatto impedito al ricorrente di consumare le ferie residue maturate prima della data del suo pensionamento, circostanza rispetto alla quale nessuna (mancanza di) volontà può essere imputata al dipendente (cfr. sul punto Corte Cost. sent. 95/2016).
Si veda altresì Cds, Sezione III, 2 novembre 2023, n. 9417: “va riconosciuto al dipendente il
diritto alla retribuzione del congedo ordinario non usufruito e di cui avrebbe potuto legittimamente
fruire se non fosse intervenuta la malattia protrattasi senza soluzione di continuità fino alla
cessazione del rapporto di lavoro, vale a dire un evento di fatto a lui non imputabile che ha reso
impossibile la fruizione delle ferie già maturate e di quelle che via via andavano maturando man mano
che perdurava lo stato di malattia”.
Né infine può argomentarsi che la posizione ricoperta dal ricorrente gli avrebbe consentito di pianificare e consumare le proprie ferie. Sul punto, la Suprema Corte, con riferimento alla posizione ben più elevata di un dirigente medico di I livello, ha espressamente riconosciuto la spettanza dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute,
trovandosi il dirigente in questione “in posizione sottordinata a quella dei dirigenti di secondo
livello e alla direzione sanitaria responsabile della conduzione della struttura ospedaliera” (Cass. n.
6493/2021; cfr. anche Cass. SS.UU., n. 9146/2009). Ciò in quanto il dirigente medico di I
livello non ha alcun potere formale o sostanziale di “programmarsi le ferie e di auto attribuirsene
il godimento”, avendo il solo “onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei
giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla
normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità
suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (in tal senso anche Cass. n. 8521/2015 e Cass. n. 26985/2009). La giurisprudenza di legittimità
ha poi esteso anche ai dirigenti di II livello o di struttura complessa i principi espressi dalla giurisprudenza eurocomunitaria, affermando che la teorica possibilità di autodeterminazione delle ferie di cui godono detti dirigenti sia un elemento insufficiente ad escludere il loro diritto alla monetizzazione delle ferie, laddove l'azienda datrice di lavoro
7 non fornisca prova di avere fatto tutto il possibile per consentire loro l'esercizio in concreto del diritto (cfr. Cass., n. 13613/2020, Cass., n. 18140/2022, n. 32830/2023). Principio ribadito recentemente dalle pronunce Cass. n. 13679/2024 e Cass. n. 5496/2025.
Pertanto, tenuto conto delle superiori considerazioni, il rifiuto di corrispondere al ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie maturate è da considerarsi illegittimo in quanto contrastante con l'art. 7 della Direttiva 2003/88, come interpretato dalla Corte UE e con i principi di diritto sin qui esposti.
Tanto chiarito, con riferimento al quantum debeatur, possono essere condivisi i conteggi di parte, in quanto elaborati nel rispetto della contrattazione collettiva, detratto quanto specificamente contestato dall' Controparte_1
[...]
Infatti, con riferimento alle festività soppresse, applicandosi analogicamente quanto previsto in ambito scolastico, si rileva che al fine di accedere all'indennità sostitutiva è
necessario che tali giornate siano state richieste e non siano state concesse per ragioni organizzative.
A tale proposito non vale richiamare la giurisprudenza di legittimità (Cass. 8926/2024) e amministrativa (Consiglio di Stato 802/1986) che ha riconosciuto l'assimilabilità delle festività soppresse al congedo ordinario per ferie, avendo rilevato tali pronunce una identità
di funzione, natura e possibilità di ottenere un'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione per fatto non imputabile al dipendente, senza, però, disconoscere la sussistenza di una differente disciplina che implica presupposti diversi per la fruizione del beneficio e del diritto all'indennità sostitutiva.
Nel caso di specie, parte ricorrente non ha provato in alcun modo di avere richiesto i giorni di riposo per festività soppresse, con conseguente perdita del diritto, non potendo trovare applicazione né i principi stabiliti in materia di obblighi del datore di lavoro e di riparto dell'onere probatorio dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale in relazione alle ferie, né la direttiva 2003/88/CE che espressamente si applica ai periodi minimi di riposo giornaliero, settimanale e ferie annuali pari ad almeno quattro settimane, garantite dalla normativa vigente ai docenti a prescindere dai giorni di festività soppresse.
8 Ancora, si condivide l'assunto della convenuta secondo cui ai dipendenti pubblici si applichi il solo primo comma dell'art. 5 della L. n. 260/49 con la conseguente spettanza in caso di domenica non lavorata coincidente con la festività della sola normale retribuzione globale di fatto giornaliera, comprensiva di ogni elemento accessorio.
Deve, pertanto, essere riconosciuta in favore del ricorrente l'indennità sostitutiva per ferie non godute, pari alla somma di € 14.200,90 da cui devono essere detratte le festività
soppresse e quelle ricadenti nella giornata di domenica. Su tale importo spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36, L. n. 724/1994
dalla cessazione del rapporto al saldo.
In ragione della peculiarità della causa e del parziale accoglimento del ricorso, le spese di lite sono integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di alla percezione dell'indennità sostitutiva Parte_1
per ferie non godute e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore del predetto della somma di euro € 14.200,90 detratte le festività soppresse e quelle ricadenti nella giornata di domenica, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in data 22.12.2025
IL GIUDICE
-IN MO
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
IN MO in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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