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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/12/2025, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1395 /2025 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1395 del R.G. relativo all'anno 2025 riservato per la decisione nell'udienza a trattazione scritta del 02.12.2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] , CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dall' Avv. CORIGLIANO PASQUALE, C.F._1
CF: ed elettivamente domiciliato, come da mandato in calce ricorso, C.F._2 presso lo studio sito in in Lizzano (Ta) alla Via Carlo Poerio nr.139; ricorrente
E
, nata a [...] il [...] , CF: , CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall' Avv. GAROFALO DANIELA CF: ed C.F._4 elettivamente domiciliata, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso lo studio sito in Taranto, al C.so Umberto I n. 91; resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni: come da note di udienza a trattazione scritta del 02.12.2025 e con visto del P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 della legge n. 69 del 2009. Come risulta dagli atti i coniugi e hanno Parte_1 CP_1 chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto con regolamentazione dei loro rapporti economici secondo l'accordo raggiunto e riportato nelle note di udienza a trattazione scritta del 02.12.2025 quindi il giudizio iniziato in forma contenziosa può definirsi in aderenza a quanto voluto dalle parti riguardo alle condizioni del divorzio.
Con riferimento a tale domanda, dalla documentazione prodotta e dalle concordi dichiarazioni delle parti, risulta che sono separate da quasi un anno senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione ed in considerazione del tempo trascorso e delle domande reciprocamente formulate, è ragionevole presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita.
Sussistono pertanto nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970 e succ. mod. per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel procedimento di separazione definito con Sentenza del Tribunale di Taranto depositata in data 07.01.2025. La regolamentazione dei rapporti tra le parti come da note di udienza a trattazione scritta del
02.12.2025, non risulta contrastare con alcuna disposizione di legge e può pertanto intendersi integralmente recepito nel presente provvedimento per farne parte integrante.
Le spese del giudizio vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da
[...]
e , così provvede: Parte_1 CP_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lizzano il
30/09/2019 da , nato a [...] il [...] Parte_1
e , nata a [...] il [...], con atto trascritto nei registri dello CP_1
Stato Civile del Comune di Lizzano (TA) dell'anno 2019, n. 22, p. II, s. A;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- Dispone che i rapporti economici tra le parti vengano regolati come da note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 02.12.2025 da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto;
- Dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Taranto, il 22/12/2025
Il Giudice est. Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile in primo grado, iscritto al n. 1395 del R.G. relativo all'anno 2025 riservato per la decisione nell'udienza a trattazione scritta del 02.12.2025 promosso
DA
, nato a [...] il [...] , CF: Parte_1
, rappresentato e difeso dall' Avv. CORIGLIANO PASQUALE, C.F._1
CF: ed elettivamente domiciliato, come da mandato in calce ricorso, C.F._2 presso lo studio sito in in Lizzano (Ta) alla Via Carlo Poerio nr.139; ricorrente
E
, nata a [...] il [...] , CF: , CP_1 C.F._3 rappresentata e difesa dall' Avv. GAROFALO DANIELA CF: ed C.F._4 elettivamente domiciliata, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso lo studio sito in Taranto, al C.so Umberto I n. 91; resistente con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Taranto
Oggetto: “Cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni: come da note di udienza a trattazione scritta del 02.12.2025 e con visto del P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Viene omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 n. 4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 della legge n. 69 del 2009. Come risulta dagli atti i coniugi e hanno Parte_1 CP_1 chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da essi contratto con regolamentazione dei loro rapporti economici secondo l'accordo raggiunto e riportato nelle note di udienza a trattazione scritta del 02.12.2025 quindi il giudizio iniziato in forma contenziosa può definirsi in aderenza a quanto voluto dalle parti riguardo alle condizioni del divorzio.
Con riferimento a tale domanda, dalla documentazione prodotta e dalle concordi dichiarazioni delle parti, risulta che sono separate da quasi un anno senza che nel frattempo sia intervenuta una qualche forma di riconciliazione ed in considerazione del tempo trascorso e delle domande reciprocamente formulate, è ragionevole presumere che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere ricostituita.
Sussistono pertanto nel caso di specie i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970 e succ. mod. per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti, dal momento che i ricorrenti vivono separati, senza soluzione di continuità, dal giorno della comparizione personale innanzi al Presidente del Tribunale di Taranto nel procedimento di separazione definito con Sentenza del Tribunale di Taranto depositata in data 07.01.2025. La regolamentazione dei rapporti tra le parti come da note di udienza a trattazione scritta del
02.12.2025, non risulta contrastare con alcuna disposizione di legge e può pertanto intendersi integralmente recepito nel presente provvedimento per farne parte integrante.
Le spese del giudizio vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando nel giudizio instaurato da
[...]
e , così provvede: Parte_1 CP_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Lizzano il
30/09/2019 da , nato a [...] il [...] Parte_1
e , nata a [...] il [...], con atto trascritto nei registri dello CP_1
Stato Civile del Comune di Lizzano (TA) dell'anno 2019, n. 22, p. II, s. A;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della presente sentenza;
- Dispone che i rapporti economici tra le parti vengano regolati come da note depositate per l'udienza a trattazione scritta del 02.12.2025 da intendersi nel presente atto integralmente recepito e trascritto;
- Dichiara compensate le spese del giudizio. Così deciso in Taranto, il 22/12/2025
Il Giudice est. Il Presidente