Sentenza 22 giugno 2022
Ordinanza collegiale 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 22/06/2022, n. 1762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1762 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/06/2022
N. 01762/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00560/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 560 del 2022, proposto da ZI RO, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro De Angelis, Marcello Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Camerota, non costituito in giudizio;
RICORSO
EX ARTT. 112 E SS. DEL D.LGS N. 104/2010
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha proposto il ricorso all’esame del Collegio per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Vallo della Lucania, n. 425/2016, emessa in data 13/09/2016, depositata il successivo 14/09/2016, recante condanna del resistente Ministero al pagamento, in suo favore, pese tutte del giudizio in seguente misura: 1) €.500,00 per onorario; 2) €.125,00 per spese; 3) IVA e CPA come per legge.
La ricorrente, a fondamento del ricorso, ha esposto che:
ha ricevuto, in data 26/02/2016, avviso di pagamento recante prot. n° 2531/2016, emesso dall’Ufficio Affari Generali e Demani del Comune di Camerota (Sa), relativamente a presunti canoni enfiteutici non versati, per un importo di €.3.517,67;
pertanto, è stata proposta opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Vallo della Lucania (Sa);
che in data 13/09/2016, il giudice di pace di Vallo della Lucania, con la sentenza n. 425/2016, depositata il 14/09/2016 presso la cancelleria, ha accolto la domanda, annullando l’atto impugnato e condannando il resistente al pagamento, in suo favore, delle suddette somme;
nonostante i plurali tentativi di conseguire adempimento spontaneo – in virtù (anche) dell’esiguità dell’importo – ad oggi, il credito in oggetto non è stato ancora soddisfatto;
risulta decorso, altresì, ed inutilmente, il termine procedimentale dilatorio (giorni 120 – decorrenti dal 6.12.2018) di cui all’art. 14 D.L. n. 669/1996 conv. in L. n. 30/1997 in difetto di definitivo adempimento dell’intera obbligazione;
pertanto, si attesta, così, in relazione al detto credito, la giustiziabilità del titolo in sede di ottemperanza ex art. 114 c.p.a..
Sulla scorta delle descritte causali, la ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di voler adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’integrale esecuzione del giudicato in esame, con condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento in suo favore delle dette somme.
Non si è costituito l’intimato Ministero.
Alla camera di consiglio del 21.06.2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Osserva il Collegio che, dalla documentazione versata in atti emerge che:
l’azionata sentenza è passata in giudicato per mancata opposizione nel termine di legge, come emerge dalla certificazione datata 28/09/2017;
-la sentenza, munita della formula esecutiva in data 8.05.2017, è stata notificata al Ministero presso la sua sede reale, in pari data;
- è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
- le statuizioni contenute nella sentenza in epigrafe risultano, allo stato, non aver ricevuto esecuzione, stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, non costituita in giudizio.
Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e sussistente la fondatezza della pretesa, il ricorso in esame deve essere accolto e, per l’effetto, in esecuzione dell’azionato titolo esecutivo, deve ordinarsi al Ministero intimato di provvedere alla corresponsione in favore del ricorrente (entro il termine di novanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza) delle residue somme ad esse spettanti per effetto della sentenza in epigrafe, nei limiti in cui le somme in base ad essa dovute non sono state ancora corrisposte e, dunque, detratti i pagamenti già effettuati e con la precisazione che non sono dovute “le spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss., c.p.c.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive, poiché l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore (T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 11 maggio 2010 n. 699).
Ciò in considerazione del fatto che il creditore della p.a. può scegliere liberamente di agire in sede di esecuzione civile ovvero in sede di giudizio di ottemperanza, ma una volta scelta questa seconda via non può chiedere la corresponsione delle spese derivanti dalla eventuale notifica al debitore di uno o più atti di precetto (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, 14 luglio 2009, n. 1268)” (TAR Campania, Napoli, sez. VI, 10 settembre 2018, n. 5446).
Per il caso di ulteriore inadempienza, si nomina sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, con facoltà di delega a funzionario dell’Ufficio cui è preposto, affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato commissario o al funzionario eventualmente delegato e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro il successivo termine di sessanta giorni decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, al pagamento delle somme ancora dovute, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. Una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto. Il compenso per il commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente.
Infine, tenuto conto del non elevato livello di complessità della causa, il Collegio ritiene congrua la determinazione, a titolo di spese e competenze relative al presente giudizio, dell’importo forfettario complessivo pari ad euro 500,00 (cinquecento/00).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Condanna il Ministero al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), con ordinanza collegiale n. 2798/22, ordina che alla pagina 2 rigo 3, pagina 3 primo, ottavo e diciassettesimo rigo, nel dispositivo, pagina 5 rigo secondo laddove si legge “Ministero”, debba leggersi e intendersi “Comune di Camerota”.