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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 08/10/2025, n. 827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 827 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, Collegio cause in materia di famiglia, composto dai magistrati:
dott. Paolo SORDI Presidente della Corte di Appello
dott. Vito COLUCCI Presidente di sezione dott.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di appello iscritto al n. 665 del ruolo generale dell'anno 2024
T R A
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Bruno in virtù di procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
E
c.f. Controparte_1 C.F._2
1 rappresentato e difeso dall'avv. NT RD in virtù di procura su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n.
1356/2024 pubblicata all'udienza del 06/06/2024 (Restituzione di beni mobili )
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti nelle note scritte inviate in conformità dei rispettivi atti di costituzione nelle note depositate per l'udienza del 12/06/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 15/12/2016 conveniva in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore il coniuge separato CP_1
al fine di sentirlo condannare a restituirle i beni mobili ( cucina componibile e
[...]
camera da letto completa di armadio e poltrona ), di sua esclusiva proprietà ai sensi dell'art. 179 cc in quanto a lei donati dalla madre rimasti nella casa Persona_1
familiare assegnata al marito, deducendo di averne già chiesto la restituzione in occasione del giudizio di separazione ma che il giudice aveva dichiarato inammissibile la domanda.
2. Si costituiva in giudizio , che eccepiva di essere assegnatario Controparte_1
della casa familiare;
che l'assegnazione comprendeva anche gli arredi restando esclusi soltanto i beni di uso strettamente personale del coniuge non assegnatario;
che i beni oggetto della domanda di restituzione non erano di uso strettamente personale dell'attrice; che le fatture di acquisto erano intestate alla madre di lei;
che non v'era prova dell'atto di liberalità; che pertanto l'attrice non era legittimata a chiedere la restituzione dei beni.
3. La causa veniva trattata con l'espletamento di prova per testi.
4. All'esito, con sentenza n. 1356/2024 resa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc
all'udienza del 06/06/2024, il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente
2 pronunciando sulla domanda, la rigettava condannando l'attrice al pagamento delle spese processuali.
5. Con atto di citazione notificato il 10/06/2024 ha impugnato la Parte_1
sentenza dinanzi a questa Corte al fine di ottenere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accogliere l'appello e, in riforma della sentenza gravata, dichiarare
la legittimazione attiva di;
2) accogliere la domanda e, per lo effetto, Parte_1
condannare a restituire a i beni mobili indicati in Controparte_1 Parte_1
narrativa (cucina componibile di cui alla fattura n. 11 emessa in data 29.10.03 dal
venditore nonché la camera da letto composta da trittico, comodini, letto Persona_2
matrimoniale, armadio con specchi interni e poltrona di cui alla ricevuta emessa in
data 26.03.03 dal venditore Zaccaria Mobili) in quanto detenuti illegittimamente e
senza titolo;
3) condannare al pagamento delle spese e competenze Controparte_1
del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, cassa ed iva, con
attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
6. Si è costituito , che ha resistito ai motivi di gravame ed ha Controparte_1
concluso per il rigetto dell'appello col favore dei compensi del grado con attribuzione.
7. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nelle note concesse ai sensi dell'art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza, con ordinanza del 03/07/2025 la Corte ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendo l'attrice carente di legittimazione attiva per non aver dimostrato che i beni mobili oggetto della domanda, che risultavano acquistati dalla madre, le fossero stati poi da quella donati,
ciò in quanto mancava la prova dell'atto di liberalità che doveva essere adeguatamente offerta dovendo escludersi che si trattasse di donazione di beni di modico valore.
3 9. Con un unico articolato motivo, che, per com'è stato formulato, a stento supera il vaglio di ammissibilità previsto dall'art. 342 cpc richiamato dall'art. 473 bis.30 cpc,
ha contestato la decisione lamentando che il primo Giudice non abbia Parte_1
tenuto conto che il convenuto non aveva contestato la circostanza che la proprietà dei mobili oggetto di causa fosse della moglie, sicché, ai sensi dell'art. 115 cpc, ella era esonerata dall'onere di dimostrare la propria legittimazione;
aveva erroneamente applicato le norme sulla donazione degli immobili e non aveva considerato che i mobili rientravano nella sua proprietà esclusiva ai sensi dell'art. 179 cc in quanto provenienti da liberalità dei genitori;
che, non essendo stata impugnata dalla madre, la donazione era valida ai sensi dell'art. 783 cc;
che, essendo di modico valore, giacché il prezzo dei beni era di complessivi € 10.500,00, non era necessaria la stipula di un atto pubblico.
10. L'appello va rigettato.
Ed infatti,
- contrariamente a quanto dedotto dalla appellante, il nella comparsa di CP_1
costituzione del giudizio di primo grado ha espressamente contestato la proprietà dei mobili in capo all'attrice, e di conseguenza la sua legittimazione attiva, evidenziando che le fatture di acquisto erano intestate alla madre ed eccependo sia la mancanza di prova documentale dell'atto di liberalità sia che l'appartamento destinato a casa familiare era già completamente arredato essendo la casa dei genitori di esso convenuto;
- il richiamo alla donazione di beni immobili fatto a pag. 3 della sentenza è chiaramente un errore materiale in cui è incorso il Giudice, com'è chiaro evincere dalle parole successive “i beni immobili oggetto del presente giudizio sono stati acquistati dalla
madre…”;
- la validità della donazione e la mancata impugnazione da parte della madre della appellante non costituiscono oggetto del giudizio, avendo il convenuto CP_2
4 sollevato soltanto la questione della prova dell'atto di liberalità nei suoi confronti ai fini della restituzione dei beni, oltre ad eccepire che l'appartamento adibito a casa familiare era stato da lui ereditato ed era già completamente ammobiliato;
- la sentenza non è stata specificamente contrastata dalla appellante con argomenti idonei a superare la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto non provato che nella specie si trattasse di donazione di modico valore: la infatti, pur Pt_1
richiamando a fondamento del gravame proprio il principio espresso dalla medesima pronuncia ( Cass. 2020 n. 3858) posta a base della decisione -- e cioè che la modicità
della donazione va accertata alla stregua del criterio oggettivo, del valore del bene, e soggettivo, dell'incidenza dell'atto di liberalità sulle condizioni economiche e il patrimonio del donante -- , non ne ha poi fatta applicazione, continuando ad affermare la tesi della modicità del valore della donazione per il solo fatto che il prezzo complessivo pagato per l'acquisto degli arredi della camera da letto e della cucina fosse di € 10.500,00. Il motivo pertanto è rimasto assolutamente generico;
- il difetto di prova della donazione assorbe la questione della proprietà esclusiva dei beni ai sensi dell'art. 179 cc.
11. La sentenza impugnata va pertanto confermata.
12. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal DM. n.
147/2022 e tenuto conto che il valore della causa è compreso nello scaglione da €
5.201,00 a € 26.000,00. Gli importi a titolo di compenso vanno liquidati nei valori medi e per le fasi effettivamente trattate ( studio, introduttiva e decisionale) e vanno ridotti del 30% stante l'assenza di particolari questioni di fatto e/o di diritto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, Collegio cause in materia di famiglia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione
5 notificato il 10/06/2024 da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore n. 1356/2024 pubblicata
[...]
all'udienza del 06/06/2024, così provvede:
1. RIGETTA l'appello;
2. CONDANNA al pagamento delle spese del presente grado di Parte_1
giudizio, che liquida in favore di , a titolo di compenso, in € 2.776,20 Controparte_1
oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap, con attribuzione all'avv.
NT RD che dichiara di averne fatto anticipo.
La Corte da atto che sussistono le condizioni di cui all'art. 1, co.17 e 18, L. n. 228/2012 (13, co.1quater, del dPR n.115/2002 ) per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 16 luglio 2025
IL CONSIGLIERE estensore IL PRESIDENTE
dott.ssa M. Assunta Niccoli dott. Paolo Sordi
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