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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14242 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai
Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. ZI NZ Giudice relatore
3) Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 49826 per l'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza del 17/06/2025, vertente
TRA
c.f. e p. i.v.a. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., Sig. Parte_2
( c.f: , con sede legale C.F._1
in Roma,(00192), Piazza Cola di Rienzo n°92, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Aleutine n°31, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Scordamaglia, dal quale
è rappresentata e difesa giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 3° comma c.p.c.. da intendersi apposta in calce all'atto di citazione, anche ai sensi dell'art. 18 5° comma D.M. Giustizia n°44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n°48/2013, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTRICE
E
( c.f.: , residente Controparte_1 C.F._2
in Roma, Vicolo del Casale di San Nicola n° 205, elettivamente domiciliato in Roma, Via Gregorio VII° n°466, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Salvatore Cossa, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura su foglio separato congiunto alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
CONVENUTO
OGGETTO:RISARCIMENTO AN.
All'udienza del 17 giugno 2025 compariva per la parte attrice l'Avv. Franco Carlini, in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Scordamaglia, il quale precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle precisate nell'atto introduttivo del presente giudizio e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato al Sig. la Controparte_1 Parte_1
premesso che:
- essa attrice allo stato era amministrata dal Sig.
[...]
a decorrere dal 04/12/2021, come da visura Pt_2
storica societaria versata in atti;
- in precedenza, a decorrere dal 24/03/2021, la società era stata amministrata dai Sigg.ri Parte_3 [...] e mentre ancora prima, ovvero CP_1 Parte_4
in data 29/11/2018, era stato nominato amministratore unico da parte dell'amministratore di sostegno del Sig. poi deceduto, Persona_1
il Dott. sino al 24/03/2021; Persona_2
- contestualmente alla nomina del Dott. Persona_2
era cessato dalla carica il Sig.
[...] Controparte_1
il quale, pertanto, aveva ricoperto l'incarico di amministratore unico dal 23/10/2002 sino al 29/11/2018;
- l'A.U. Dott. nel corso del proprio mandato, a Per_2
seguito di una dichiarazione resa in data 05/03/2019 dall'Amministratore revocato, Sig. Controparte_1
in sede assembleare aveva appreso della esistenza del conto corrente accesso a nome della Parte_1
presso le n° 1037626882, Parte_1 CP_2
agenzia di Roma 40, filiale 55289 nel mese di maggio 2017, di cui il nuovo amministratore ignorava la esistenza e le cui movimentazioni non erano state rilevate in contabilità;
- successivamente il Dott. a seguito di una Per_2
verifica contabile sugli estratti del conto corrente postale, forniti da soltanto via e.mail in data CP_2
25/03/2019, aveva appreso che tutte le somme riscosse a vario titolo da essa istante nel periodo decorrente dal 20/05/2017 al 16/01/2019, erano state quasi integralmente indirizzate per l'incasso sul predetto conto corrente di , da parte del Sig. CP_2 [...]
e da quest'ultimo distratte con una serie CP_1
di operazioni mirate ad azzerare la disponibilità delle somme, di volta in volta accreditate, così come emerso dalla relazione svolta dallo stesso Dott. Per_2
in data 11/06/2019, prodotta in allegato all'atto di citazione;
- da tale relazione era emerso che quanto riscosso a vario titolo da essa esponente nel predetto periodo era stato quasi integralmente indirizzato per l'incasso sul conto corrente postale n° 103762882 dall'amministratore revocato Sig. e poi da quest'ultimo Controparte_1
distratto con una serie di operazioni mirate ad azzerare la disponibilità ogni qual volta fosse stata accreditata una somma sul conto;
- sempre da tale relazione era emersa nel periodo riferito una serie di operazioni in uscita, per i più svariati importi, che avevano generato uscite per un ammontare di € 413.876,38 nel periodo temporale de quo ed in particolare:
a) € 269.051,00 prelevati per contanti allo sportello postale;
b) € 22.220,00 prelevati per contanti allo sportello automatico/Postamat;
c) € 84.181,98 prelevati per pagamenti Postamat e non giustificati contabilmente;
d) € 19.500,00 prelevati per l'emissione di assegni vidimati e non giustificati contabilmente;
e) € 6.679,99 per pagamenti con carta di debito presso sale bingo e sale giochi;
f) € 12.000,00 per bonifici effettuati in favore di soggetti terzi, in assenza di fatture e/o di giustificativi di spesa;
h) innumerevoli operazioni per somme di denaro, anche esse non giustificate contabilmente;
- nello specifico si era rilevato che nel periodo in cui il Sig. aveva ricoperto la carica Controparte_1
di amministratore unico di essa attrice lo stesso aveva eseguito disposizioni che avevano generato uscite per essa istante di € 343.946,88;
- inoltre il Sig. nonostante la revoca dalla Controparte_1
carica di amministratore, aveva continuato ad operare sul conto anche successivamente al 29/11/2018 prelevando indebitamente ingenti somme per contanti allo sportello/cassa ed effettuando disposizioni per l'ulteriore importo di € 69.929,50 che, sommato a quello maturato nel corso del mandato, avevano generato un ammontare complessivo pari ad € 413.876,38;
- si era rilevato altresì che il Sig. sempre Controparte_1
dopo la revoca dall'incarico gestorio, aveva incassato somme, immediatamente distratte, per la somma complessiva di € 70.000,00 circa a titolo di acconti/caparre per aver disposto e/o sottoscritto atti preliminari di compravendita di beni immobili facenti parte del patrimonio aziendale di essa esponente;
- alle somme prelevate dal Sig. dal conto Controparte_1
corrente postale dovevano aggiungersi quanto dallo stesso indebitamente riscosso e riscontrato dalla disamina degli altri c/c intrattenuti da essa attrice ovvero dai bonifici eseguiti a titolo di rimborso del finanziamento soci in violazione del principio di postergazione di cui all'art. 2467 c.c. secondo il seguente schema riassuntivo:
- in data 11/10/2016 per € 15.500,00;
- in data 27/10/2016 per € 20.000,00;
- in data 23/01/2017 per € 5.000,00;
- in data 31/01/2017 per € 40.000,00; in data 20/02/2017 per € 20.000,00; in data 24/02/2017 per € 20.000,00; tanto esposto venivano formulate le seguenti conclusioni:
“ in via principale: nel merito:
- accertare e dichiarare la violazione da parte del Sig. nello svolgimento delle funzioni Controparte_1
di Amministratore Unico di dei Parte_1
doveri imposti dalla legge dall'art. 2476 c.c. con le modalità descritte in narrativa;
- accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima
[...]
condotta tenuta dall'Amministratore Unico nella gestione societaria e, per l'effetto,
- condannare il Sig. al risarcimento dei Controparte_1
predetti danni in favore di che si Parte_1
quantificano nella somma di € 343.946,88 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ovvero al risarcimento della diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata attraverso il criterio comparativo fra il valore attuale dell'azienda ed il valore antecedente alle condotte illecite ovvero, in ultima analisi, con accertamento da effettuarsi in via equitativa;
- condannare il Sig. alla rifusione delle Controparte_1
spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva il Sig. il quale, con comparsa Controparte_1
di risposta, replicava che tutti i prelevamenti delle somme erano stati effettuati per il soddisfacimento di necessità aziendali.
Tanto esposto venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“ voglia l'On. le Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Espletata la prova testimoniale la causa, all'udienza del 17 giugno 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera del procuratore della parte attrice, siccome riportate in atti, era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che la proposta domanda debba trovare accoglimento perché fondata.
Giova rammentare che in subiecta materia, vertendosi in ambito di responsabilità di natura gestoria ex art. 2476 c.c. a fronte di condotte illecite produttive di danno al patrimonio sociale, è fatto obbligo alla parte istante allegare e provare la esistenza di fatti costituenti illecito civile laddove l'amministratore evocato in giudizio è tenuto a fornire la prova di aver improntato la propria condotta a criteri di prudenza e di correttezza.
Nel caso oggetto di indagine la parte attrice, sulla scorta della relazione del Dott. Persona_2
- nominato A.U. a decorrere dal 29/11/2018 sino al 24/03/2021 dall'amministratore di sostegno del Sig. padre del convenuto e dei Persona_1
soci- ha contestato al Sig. il quale Controparte_1
ha ricoperto la carica gestoria dal 23/10/2002 sino al
29/11/2018, inter alia, di aver distratto somme per l'importo di € 343.946,88.
La parte convenuta in sede di comparsa di risposta si è limitata a replicare di aver agito dietro impulso del proprio ascendente, Sig. e di aver Persona_1
rendicontato ogni attività agli altri soci;
peraltro
- ad argomentare della difesa del convenuto-
i prelevamenti sono stati utilizzati per far fronte ad esigenze aziendali.
Osserva il Collegio che le asserzioni della difesa del Sig. non sono state corroborate Controparte_1 da elementi di prova avendo la stessa omesso di articolare mezzi di prova nelle scansioni di rito.
Al contrario è stata versata in allegato all'atto di citazione la relazione redatta dal Dott. Persona_2
amministratore unico della società attrice
[...]
dal 29/11/2018 al 24/03/2021, il quale, dopo aver riferito di essere venuto a conoscenza
( a fronte della dichiarazione del convenuto, amministratore revocato, in data 05/03/2019 in sede assembleare) della esistenza di un conto corrente che la intratteneva con le Parte_1 [...]
ha informato che: CP_3
- trattasi di un conto corrente aperto nel mese di maggio 2017 le cui movimentazioni non sono mai state rilevate in contabilità;
- quanto riscosso a vario titolo dalla
[...]
nel periodo 20/05/2017- 16/01/2019 è Parte_1
stato quasi interamente indirizzato per l'incasso sul conto corrente ( c/c n° 1037626882 CP_2
presso Roma 40) dall'amministratore revocato e da quest'ultimo distratto con una serie di operazioni mirate ad azzerare le disponibilità ogni qual volta fosse stata accreditata una somma sul conto;
( operazioni in uscita analiticamente indicate alle pagg.
2-6 della richiamata relazione); - a titolo riassuntivo l'amministratore revocato ha effettuato disposizioni che hanno generato uscite per un ammontare di € 413.876,38 nel periodo
20/05/2017-16/01/2019 delle quali:
i) € 269.051,00 per contanti allo sportello postale;
ii) € 22.220,00 prelevati per contanti allo sportello automatico/Postamat;
iii) € 84.181,98 prelevati per pagamenti Postamat
( alla attualità non giustificati contabilmente); iv) € 19.500,00 prelevati per l'emissione di assegni vidimati( alla attualità privi di giustificazione contabile);
v) € 6.679,99 per pagamenti con carta di debito presso sale bingo e sale giochi;
vi) € 12.000,00 per bonifici effettuati a soggetti terzi
( in relazione ai quali non sono state consegnate fatture di pagamento né giustificativi di spesa); vii) il residuo non determinato monetariamente per operazioni di minore rilevanza( anche quest'ultime alla attualità prive di giustificazione contabile);
- l'amministratore revocato ha continuato ad operare sul conto corrente anche in data successiva alla sua revoca dalla carica sociale;
ha effettuato prelevamenti e disposizioni a far data dal 29/11/2018, che hanno generato uscite per € 69.929,50; - il Sig. dopo la sua revoca, ha altresì Controparte_1
incassato somme( prontamente distratte) per l'importo complessivo di € 70.000,00 a titolo di acconti/caparre per aver compromesso in vendita immobili facenti parte del patrimonio societario;
- le somme prelevate dal conto corrente CP_2
si vanno a sommare a quanto prelevato dall'amministratore revocato e già riscontrato dalla disamina degli altri c/c intrattenuti dalla
[...]
ovvero ai bonifici effettuati a titolo Parte_1
del rimborso del finanziamento soci( in violazione del principio della postergazione di cui all'art. 2467 c.c.); il tutto per le seguenti somme:
- in data 11/10/2016 per € 15.000,00;
- in data 27/10/2016 per € 20.000,00;
- in data 23/01/2017 per € 5.000,00;
- in data 31/01/2017 per € 40.000,00;
- in data 20/02/2017 per € 20.000,00;
- in data 24/02/2017 per € 20.000,00;
- l'aver distratto quanto incassato a titolo di caparre o di acconto del prezzo sulle compravendite immobiliari ha posto in serio rischio la possibilità di definire tali operazioni con atto pubblico in considerazione dell'ingente credito rivendicato da , che è CP_4
disposta a liberare la singola unità immobiliare dalla garanzia iscritta in caso di incasso di quota consistente del proprio credito;
da ultimo il Dott. ha portato a conoscenza Per_2
che, per disporre delle risorse finanziarie per procedere alla fase di liquidazione, in difetto di finanziamento dei soci, avrebbe dovuto essere dato seguito a taluno dei contratti preliminari di compravendita immobiliare di cui si è innanzi riferito.
Rileva il Tribunale che la suddetta relazione( allegata all'atto introduttivo del presente giudizio) non è stata resistita da contrarie evidenze.
Del pari la parte convenuta, dopo essersi costituita, ha omesso di articolare i mezzi istruttori ammessi ex art. 183 c.p.c..
Al contrario la parte attrice ha richiesto( ed ottenuto) di far escutere i propri testimoni( Dott. Persona_2
e Sig. i quali hanno reso
[...] Parte_3
puntuale conferma di quanto articolato.
In forza dei superiori rilievi, essendo stato fornito riscontro delle plurime condotte illecite poste in essere dall'amministratore revocato, Sig.
[...]
produttive di danno patrimoniale alla società CP_1
attrice, consegue che il convenuto deve versare a titolo di risarcimento-danni alla Parte_1
la somma pari ad € 343.946,88; il tutto
[...] oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla ricezione della notificazione dell'atto di citazione sino alla data di pubblicazione della presente pronuncia ed interessi legali sulla somma così rivalutata a decorrere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, con pronuncia accessoria ex art. 93 c.p.c..
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta la violazione da parte del Sig.
[...]
nello svolgimento della attività CP_1
di Amministratore Unico della Parte_1
dei doveri imposti dall'art. 2476 c.c.;
[...]
dichiara il diritto della Parte_1
al risarcimento dei danni conseguenti alla illecita condotta tenuta dal nominato Amministratore
Unico nella gestione societaria;
per l'effetto condanna il Sig. Controparte_1
al risarcimento dei suddetti danni in favore della determinati Parte_1
in € 343.946,88, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di ricezione dell'atto di citazione sino alla pubblicazione della presente pronuncia ed interessi legali sulla somma così rivalutata a decorrere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
condanna il Sig. a rifondere Controparte_1
in favore della società attrice e, per essa, in favore del procuratore distrattario, le spese del presente giudizio che si liquidano in € 24.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge. così deciso il 14 ottobre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma
Il Giudice Estensore
Dott. ZI NZ
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
In nome del popolo italiano
Tribunale civile di Roma
Sezione Sedicesima
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai
Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. ZI NZ Giudice relatore
3) Dott.ssa Flora Mazzaro Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 49826 per l'anno 2022, trattenuta in decisione alla udienza del 17/06/2025, vertente
TRA
c.f. e p. i.v.a. ), Parte_1 P.IVA_1
in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante p.t., Sig. Parte_2
( c.f: , con sede legale C.F._1
in Roma,(00192), Piazza Cola di Rienzo n°92, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle Aleutine n°31, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Scordamaglia, dal quale
è rappresentata e difesa giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 3° comma c.p.c.. da intendersi apposta in calce all'atto di citazione, anche ai sensi dell'art. 18 5° comma D.M. Giustizia n°44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n°48/2013, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
ATTRICE
E
( c.f.: , residente Controparte_1 C.F._2
in Roma, Vicolo del Casale di San Nicola n° 205, elettivamente domiciliato in Roma, Via Gregorio VII° n°466, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Salvatore Cossa, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura su foglio separato congiunto alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
CONVENUTO
OGGETTO:RISARCIMENTO AN.
All'udienza del 17 giugno 2025 compariva per la parte attrice l'Avv. Franco Carlini, in sostituzione dell'Avv. Giuseppe Scordamaglia, il quale precisava le proprie conclusioni riportandosi a quelle precisate nell'atto introduttivo del presente giudizio e chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato al Sig. la Controparte_1 Parte_1
premesso che:
- essa attrice allo stato era amministrata dal Sig.
[...]
a decorrere dal 04/12/2021, come da visura Pt_2
storica societaria versata in atti;
- in precedenza, a decorrere dal 24/03/2021, la società era stata amministrata dai Sigg.ri Parte_3 [...] e mentre ancora prima, ovvero CP_1 Parte_4
in data 29/11/2018, era stato nominato amministratore unico da parte dell'amministratore di sostegno del Sig. poi deceduto, Persona_1
il Dott. sino al 24/03/2021; Persona_2
- contestualmente alla nomina del Dott. Persona_2
era cessato dalla carica il Sig.
[...] Controparte_1
il quale, pertanto, aveva ricoperto l'incarico di amministratore unico dal 23/10/2002 sino al 29/11/2018;
- l'A.U. Dott. nel corso del proprio mandato, a Per_2
seguito di una dichiarazione resa in data 05/03/2019 dall'Amministratore revocato, Sig. Controparte_1
in sede assembleare aveva appreso della esistenza del conto corrente accesso a nome della Parte_1
presso le n° 1037626882, Parte_1 CP_2
agenzia di Roma 40, filiale 55289 nel mese di maggio 2017, di cui il nuovo amministratore ignorava la esistenza e le cui movimentazioni non erano state rilevate in contabilità;
- successivamente il Dott. a seguito di una Per_2
verifica contabile sugli estratti del conto corrente postale, forniti da soltanto via e.mail in data CP_2
25/03/2019, aveva appreso che tutte le somme riscosse a vario titolo da essa istante nel periodo decorrente dal 20/05/2017 al 16/01/2019, erano state quasi integralmente indirizzate per l'incasso sul predetto conto corrente di , da parte del Sig. CP_2 [...]
e da quest'ultimo distratte con una serie CP_1
di operazioni mirate ad azzerare la disponibilità delle somme, di volta in volta accreditate, così come emerso dalla relazione svolta dallo stesso Dott. Per_2
in data 11/06/2019, prodotta in allegato all'atto di citazione;
- da tale relazione era emerso che quanto riscosso a vario titolo da essa esponente nel predetto periodo era stato quasi integralmente indirizzato per l'incasso sul conto corrente postale n° 103762882 dall'amministratore revocato Sig. e poi da quest'ultimo Controparte_1
distratto con una serie di operazioni mirate ad azzerare la disponibilità ogni qual volta fosse stata accreditata una somma sul conto;
- sempre da tale relazione era emersa nel periodo riferito una serie di operazioni in uscita, per i più svariati importi, che avevano generato uscite per un ammontare di € 413.876,38 nel periodo temporale de quo ed in particolare:
a) € 269.051,00 prelevati per contanti allo sportello postale;
b) € 22.220,00 prelevati per contanti allo sportello automatico/Postamat;
c) € 84.181,98 prelevati per pagamenti Postamat e non giustificati contabilmente;
d) € 19.500,00 prelevati per l'emissione di assegni vidimati e non giustificati contabilmente;
e) € 6.679,99 per pagamenti con carta di debito presso sale bingo e sale giochi;
f) € 12.000,00 per bonifici effettuati in favore di soggetti terzi, in assenza di fatture e/o di giustificativi di spesa;
h) innumerevoli operazioni per somme di denaro, anche esse non giustificate contabilmente;
- nello specifico si era rilevato che nel periodo in cui il Sig. aveva ricoperto la carica Controparte_1
di amministratore unico di essa attrice lo stesso aveva eseguito disposizioni che avevano generato uscite per essa istante di € 343.946,88;
- inoltre il Sig. nonostante la revoca dalla Controparte_1
carica di amministratore, aveva continuato ad operare sul conto anche successivamente al 29/11/2018 prelevando indebitamente ingenti somme per contanti allo sportello/cassa ed effettuando disposizioni per l'ulteriore importo di € 69.929,50 che, sommato a quello maturato nel corso del mandato, avevano generato un ammontare complessivo pari ad € 413.876,38;
- si era rilevato altresì che il Sig. sempre Controparte_1
dopo la revoca dall'incarico gestorio, aveva incassato somme, immediatamente distratte, per la somma complessiva di € 70.000,00 circa a titolo di acconti/caparre per aver disposto e/o sottoscritto atti preliminari di compravendita di beni immobili facenti parte del patrimonio aziendale di essa esponente;
- alle somme prelevate dal Sig. dal conto Controparte_1
corrente postale dovevano aggiungersi quanto dallo stesso indebitamente riscosso e riscontrato dalla disamina degli altri c/c intrattenuti da essa attrice ovvero dai bonifici eseguiti a titolo di rimborso del finanziamento soci in violazione del principio di postergazione di cui all'art. 2467 c.c. secondo il seguente schema riassuntivo:
- in data 11/10/2016 per € 15.500,00;
- in data 27/10/2016 per € 20.000,00;
- in data 23/01/2017 per € 5.000,00;
- in data 31/01/2017 per € 40.000,00; in data 20/02/2017 per € 20.000,00; in data 24/02/2017 per € 20.000,00; tanto esposto venivano formulate le seguenti conclusioni:
“ in via principale: nel merito:
- accertare e dichiarare la violazione da parte del Sig. nello svolgimento delle funzioni Controparte_1
di Amministratore Unico di dei Parte_1
doveri imposti dalla legge dall'art. 2476 c.c. con le modalità descritte in narrativa;
- accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
al risarcimento dei danni conseguenti alla illegittima
[...]
condotta tenuta dall'Amministratore Unico nella gestione societaria e, per l'effetto,
- condannare il Sig. al risarcimento dei Controparte_1
predetti danni in favore di che si Parte_1
quantificano nella somma di € 343.946,88 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ovvero al risarcimento della diversa somma, maggiore o minore, che verrà accertata attraverso il criterio comparativo fra il valore attuale dell'azienda ed il valore antecedente alle condotte illecite ovvero, in ultima analisi, con accertamento da effettuarsi in via equitativa;
- condannare il Sig. alla rifusione delle Controparte_1
spese e dei compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Si costituiva il Sig. il quale, con comparsa Controparte_1
di risposta, replicava che tutti i prelevamenti delle somme erano stati effettuati per il soddisfacimento di necessità aziendali.
Tanto esposto venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“ voglia l'On. le Giudice adito, contrariis reiectis, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Espletata la prova testimoniale la causa, all'udienza del 17 giugno 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni ad opera del procuratore della parte attrice, siccome riportate in atti, era trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
Ritiene il giudicante che la proposta domanda debba trovare accoglimento perché fondata.
Giova rammentare che in subiecta materia, vertendosi in ambito di responsabilità di natura gestoria ex art. 2476 c.c. a fronte di condotte illecite produttive di danno al patrimonio sociale, è fatto obbligo alla parte istante allegare e provare la esistenza di fatti costituenti illecito civile laddove l'amministratore evocato in giudizio è tenuto a fornire la prova di aver improntato la propria condotta a criteri di prudenza e di correttezza.
Nel caso oggetto di indagine la parte attrice, sulla scorta della relazione del Dott. Persona_2
- nominato A.U. a decorrere dal 29/11/2018 sino al 24/03/2021 dall'amministratore di sostegno del Sig. padre del convenuto e dei Persona_1
soci- ha contestato al Sig. il quale Controparte_1
ha ricoperto la carica gestoria dal 23/10/2002 sino al
29/11/2018, inter alia, di aver distratto somme per l'importo di € 343.946,88.
La parte convenuta in sede di comparsa di risposta si è limitata a replicare di aver agito dietro impulso del proprio ascendente, Sig. e di aver Persona_1
rendicontato ogni attività agli altri soci;
peraltro
- ad argomentare della difesa del convenuto-
i prelevamenti sono stati utilizzati per far fronte ad esigenze aziendali.
Osserva il Collegio che le asserzioni della difesa del Sig. non sono state corroborate Controparte_1 da elementi di prova avendo la stessa omesso di articolare mezzi di prova nelle scansioni di rito.
Al contrario è stata versata in allegato all'atto di citazione la relazione redatta dal Dott. Persona_2
amministratore unico della società attrice
[...]
dal 29/11/2018 al 24/03/2021, il quale, dopo aver riferito di essere venuto a conoscenza
( a fronte della dichiarazione del convenuto, amministratore revocato, in data 05/03/2019 in sede assembleare) della esistenza di un conto corrente che la intratteneva con le Parte_1 [...]
ha informato che: CP_3
- trattasi di un conto corrente aperto nel mese di maggio 2017 le cui movimentazioni non sono mai state rilevate in contabilità;
- quanto riscosso a vario titolo dalla
[...]
nel periodo 20/05/2017- 16/01/2019 è Parte_1
stato quasi interamente indirizzato per l'incasso sul conto corrente ( c/c n° 1037626882 CP_2
presso Roma 40) dall'amministratore revocato e da quest'ultimo distratto con una serie di operazioni mirate ad azzerare le disponibilità ogni qual volta fosse stata accreditata una somma sul conto;
( operazioni in uscita analiticamente indicate alle pagg.
2-6 della richiamata relazione); - a titolo riassuntivo l'amministratore revocato ha effettuato disposizioni che hanno generato uscite per un ammontare di € 413.876,38 nel periodo
20/05/2017-16/01/2019 delle quali:
i) € 269.051,00 per contanti allo sportello postale;
ii) € 22.220,00 prelevati per contanti allo sportello automatico/Postamat;
iii) € 84.181,98 prelevati per pagamenti Postamat
( alla attualità non giustificati contabilmente); iv) € 19.500,00 prelevati per l'emissione di assegni vidimati( alla attualità privi di giustificazione contabile);
v) € 6.679,99 per pagamenti con carta di debito presso sale bingo e sale giochi;
vi) € 12.000,00 per bonifici effettuati a soggetti terzi
( in relazione ai quali non sono state consegnate fatture di pagamento né giustificativi di spesa); vii) il residuo non determinato monetariamente per operazioni di minore rilevanza( anche quest'ultime alla attualità prive di giustificazione contabile);
- l'amministratore revocato ha continuato ad operare sul conto corrente anche in data successiva alla sua revoca dalla carica sociale;
ha effettuato prelevamenti e disposizioni a far data dal 29/11/2018, che hanno generato uscite per € 69.929,50; - il Sig. dopo la sua revoca, ha altresì Controparte_1
incassato somme( prontamente distratte) per l'importo complessivo di € 70.000,00 a titolo di acconti/caparre per aver compromesso in vendita immobili facenti parte del patrimonio societario;
- le somme prelevate dal conto corrente CP_2
si vanno a sommare a quanto prelevato dall'amministratore revocato e già riscontrato dalla disamina degli altri c/c intrattenuti dalla
[...]
ovvero ai bonifici effettuati a titolo Parte_1
del rimborso del finanziamento soci( in violazione del principio della postergazione di cui all'art. 2467 c.c.); il tutto per le seguenti somme:
- in data 11/10/2016 per € 15.000,00;
- in data 27/10/2016 per € 20.000,00;
- in data 23/01/2017 per € 5.000,00;
- in data 31/01/2017 per € 40.000,00;
- in data 20/02/2017 per € 20.000,00;
- in data 24/02/2017 per € 20.000,00;
- l'aver distratto quanto incassato a titolo di caparre o di acconto del prezzo sulle compravendite immobiliari ha posto in serio rischio la possibilità di definire tali operazioni con atto pubblico in considerazione dell'ingente credito rivendicato da , che è CP_4
disposta a liberare la singola unità immobiliare dalla garanzia iscritta in caso di incasso di quota consistente del proprio credito;
da ultimo il Dott. ha portato a conoscenza Per_2
che, per disporre delle risorse finanziarie per procedere alla fase di liquidazione, in difetto di finanziamento dei soci, avrebbe dovuto essere dato seguito a taluno dei contratti preliminari di compravendita immobiliare di cui si è innanzi riferito.
Rileva il Tribunale che la suddetta relazione( allegata all'atto introduttivo del presente giudizio) non è stata resistita da contrarie evidenze.
Del pari la parte convenuta, dopo essersi costituita, ha omesso di articolare i mezzi istruttori ammessi ex art. 183 c.p.c..
Al contrario la parte attrice ha richiesto( ed ottenuto) di far escutere i propri testimoni( Dott. Persona_2
e Sig. i quali hanno reso
[...] Parte_3
puntuale conferma di quanto articolato.
In forza dei superiori rilievi, essendo stato fornito riscontro delle plurime condotte illecite poste in essere dall'amministratore revocato, Sig.
[...]
produttive di danno patrimoniale alla società CP_1
attrice, consegue che il convenuto deve versare a titolo di risarcimento-danni alla Parte_1
la somma pari ad € 343.946,88; il tutto
[...] oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla ricezione della notificazione dell'atto di citazione sino alla data di pubblicazione della presente pronuncia ed interessi legali sulla somma così rivalutata a decorrere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, con pronuncia accessoria ex art. 93 c.p.c..
PQM
Il Tribunale Civile di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: accerta la violazione da parte del Sig.
[...]
nello svolgimento della attività CP_1
di Amministratore Unico della Parte_1
dei doveri imposti dall'art. 2476 c.c.;
[...]
dichiara il diritto della Parte_1
al risarcimento dei danni conseguenti alla illecita condotta tenuta dal nominato Amministratore
Unico nella gestione societaria;
per l'effetto condanna il Sig. Controparte_1
al risarcimento dei suddetti danni in favore della determinati Parte_1
in € 343.946,88, oltre rivalutazione monetaria a decorrere dalla data di ricezione dell'atto di citazione sino alla pubblicazione della presente pronuncia ed interessi legali sulla somma così rivalutata a decorrere dalla data di pubblicazione della presente pronuncia sino all'effettivo soddisfo;
condanna il Sig. a rifondere Controparte_1
in favore della società attrice e, per essa, in favore del procuratore distrattario, le spese del presente giudizio che si liquidano in € 24.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso,
C.P.A. ed I.V.A. come per legge. così deciso il 14 ottobre 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma
Il Giudice Estensore
Dott. ZI NZ
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo