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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/04/2025, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 591/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 591/2025 V.G. posta in decisione il 18.03.2025 e promossa dai coniugi
NO TR, nato a [...] il [...], C.F. , C.F._1
residente in [...] (avv. Antonella Tarroni)
e
AR HI, nata a [...] il [...], C.F. , residente in C.F._2
Monopoli (BA), Via Indelli n. 45 (avv. Lucia Pisani)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
14.02.2025; preso atto che l'udienza del 11.03.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli NO EL, nato a [...] il [...], e NO DA, nata a [...] il [...], entrambi economicamente autosufficienti;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra TR NO, nato a [...] il [...], C.F. , eHI AR, nata a [...] il C.F._1
05/06/1956, C.F. , celebrato il 20/11/1976 in Francia, trascritto in Italia nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Caltanissetta (CL) dell'anno 1977, al n. 11, Parte
II, Serie C;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Caltanissetta (CL) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizion
1) “A titolo di assegno divorzile, AT PI corrisponderà a AR PH, entro il giorno cinque del mese, la somma di € 150,00 mensili, rivalutata annualmente ex indici Istat,
a partire dal corrente mese di febbraio 2025.
2) Le parti dichiarano di avere definito tutti i loro pregressi rapporti
economico-patrimoniali e di non avere pertanto null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in ordine ai rapporti derivanti dal matrimonio, tranne quanto previsto dal presente atto.
3) Ciascuna parte si farà carico del compenso del proprio difensore.”
Ravenna, 07/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 591/2025 V.G. posta in decisione il 18.03.2025 e promossa dai coniugi
NO TR, nato a [...] il [...], C.F. , C.F._1
residente in [...] (avv. Antonella Tarroni)
e
AR HI, nata a [...] il [...], C.F. , residente in C.F._2
Monopoli (BA), Via Indelli n. 45 (avv. Lucia Pisani)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
14.02.2025; preso atto che l'udienza del 11.03.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli NO EL, nato a [...] il [...], e NO DA, nata a [...] il [...], entrambi economicamente autosufficienti;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra TR NO, nato a [...] il [...], C.F. , eHI AR, nata a [...] il C.F._1
05/06/1956, C.F. , celebrato il 20/11/1976 in Francia, trascritto in Italia nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Caltanissetta (CL) dell'anno 1977, al n. 11, Parte
II, Serie C;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Caltanissetta (CL) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizion
1) “A titolo di assegno divorzile, AT PI corrisponderà a AR PH, entro il giorno cinque del mese, la somma di € 150,00 mensili, rivalutata annualmente ex indici Istat,
a partire dal corrente mese di febbraio 2025.
2) Le parti dichiarano di avere definito tutti i loro pregressi rapporti
economico-patrimoniali e di non avere pertanto null'altro a pretendere l'uno nei confronti dell'altro in ordine ai rapporti derivanti dal matrimonio, tranne quanto previsto dal presente atto.
3) Ciascuna parte si farà carico del compenso del proprio difensore.”
Ravenna, 07/04/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi