Decreto presidenziale 11 aprile 2023
Ordinanza cautelare 11 maggio 2023
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 17/03/2026, n. 4925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4925 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04925/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05793/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5793 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Arciero e Sara Serafini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di non idoneità attitudinale della ricorrente, emanato in data 17 febbraio 2023 e notificato in pari data, dalla Commissione per l'accertamento delle qualità attitudinali, nell'ambito del concorso pubblico per 1.188 Allievi Agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 29 settembre 2022, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque correlato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. NO SE ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, la sig. -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento del 17 febbraio 2023 con cui è stata esclusa dal concorso pubblico per l’assunzione di 1.118 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 29 settembre 2022, in conseguenza del giudizio di non idoneità attitudinale formulato nei sui confronti, e ne ha chiesto l’annullamento – previa sospensione cautelare – sulla base di due articolati motivi di diritto.
1.2. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità del provvedimento impugnato per «violazione ed erronea interpretazione dei decreti del Ministro dell’Interno n. 198 del 30 giugno 2003 e n. 129 del 28 aprile 2005, oltre che degli artt. 13 del bando di concorso e delle relative disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali; violazione ed erronea interpretazione degli artt. 3 e 5 del d.p.r. 335/1982; violazione del principio di trasparenza di cui all’art. 1 della l. 241/1990 [nonché per] eccesso di potere per insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione» , osservando in sostanza:
- che il provvedimento di esclusione non era adeguatamente motivato;
- che il giudizio della commissione era contraddittorio e illogico;
- che in particolare la valutazione di non idoneità formulata dalla Commissione si fondava essenzialmente «sull’assenza di caratteristiche e requisiti tipici dei ruoli dirigenziali e/o direttivi (contenuti critici e autocritici, profondità di pensiero, capacità decisionale, etc.), che non sono assolutamente richiesti agli appartenenti al ruolo degli Agenti e Assistenti della Polizia di Stato, ai quali l’ordinamento affida lo svolgimento di mansioni puramente esecutive» ;
- che il giudizio di inidoneità attitudinale confliggeva con i risultati positivi ottenuti in sede di valutazione dell’idoneità psico-fisica;
- che la commissione non aveva documentato, mediante apposito resoconto, lo svolgimento né del colloquio con lo psicologo né del colloquio con la Commissione;
- che l’irragionevolezza del giudizio espresso dalla Commissione era comprovata da quanto evidenziato dalla consulenza tecnica di parte allegata al gravame.
1.2. Con il secondo motivo ha contestato la decisione adottata dall’amministrazione per «eccesso di potere per travisamento degli esiti dei test svolti e illogicità del giudizio di non idoneità» , ulteriormente argomentando sull’inadeguatezza della motivazione posta alla base dell’esclusione impugnata e sulla contraddittorietà e illogicità del giudizio espresso dalla Commissione.
2. In data 4 maggio 2023 il Ministero resistente ha depositato una memoria e una documentata relazione al fine di sostenere l’infondatezza delle doglianze di parte ricorrente.
3. Con memoria del 5 maggio 2023 parte ricorrente ha ulteriormente argomentato a sostegno delle proprie domande, insistendo, in particolare, per la concessione della misura cautelare richiesta.
4. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 11 maggio 2023, n. 2378, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare avanzata dalla ricorrente, ritenendo che il gravame fosse sprovvisto del necessario fumus boni iuris e osservando in particolare che «le valutazioni espresse in merito dalla competente Commissione non appa [rivano] esulare dall’alveo delle competenze e capacità richieste per la qualifica di allievo agente di polizia» .
5. Con memoria del 10 dicembre 2015 la sig. -OMISSIS- ha insistito per l’accoglimento del ricorso, soffermandosi ancora una volta sulla ritenuta circostanza che la p.a. avrebbe valutato la sua idoneità attitudinale «con un metro di giudizio totalmente estraneo alle caratteristiche della qualifica per cui concorreva (Allievo Agente), ma tipico di ruoli dirigenziali e direttivi o, comunque, del ruolo degli Ispettori e dei Sovrintendenti» .
6. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
7. Il ricorso è infondato e va rigettato, sicché il Collegio ritiene di poter prescindere da ogni valutazione sulla persistenza di un interesse della ricorrente all’annullamento del provvedimento di esclusione gravato (che appare quantomeno dubbia in ragione del fatto che non risulta agli atti del presente giudizio l’impugnazione da parte della sig. -OMISSIS- della graduatoria finale della procedura concorsuale).
8. Deve innanzitutto evidenziarsi che nel caso di specie la ricorrente è stata giudicata inidonea – all’esito del colloquio collegiale, svolto dopo il risultato negativo dei test e del colloquio individuale con lo psicologo – dalla competente commissione sulla base di una articolata motivazione nella quale si è dato atto:
- sotto il profilo del « livello evolutivo », che la candidata era «non in linea con il profilo attitudinale », perché pur mostrando « una comunicazione curata nelle modalità espositive » era risultata «particolarmente carente nei contenuti critici ed autrocritici e nella capacità di rielaborazione delle proprie esperienze di vita »;
- sotto il profilo del controllo emotivo, che dal colloquio collegiale era emerso che la sig. -OMISSIS- risultava « confusa ed accentuatamente emozionata dinanzi a difficoltà per il cui superamento è richiesta sicurezza ed una maggiore gestione della tensione » e che la stessa aveva una « fiducia in sé non ancora consolidata »;
- sotto il profilo della capacità intellettiva, che la stessa risentiva « di una certa lentezza dei processi logici che ne limita [va] l’efficienza nell’affrontare difficoltà che richiedono rapidità e prontezza di ragionamento » e che il suo pensiero era « povero a livello contenutistico »;
- sotto il profilo della socialità, che la candidata non aveva « sufficienti doti di assertività e decisione » e non dava « sufficienti garanzie di rendimento nei ruoli della Polizia di Stato ».
9. Tanto chiarito, il Collegio osserva che nessuna delle censure articolate da parte ricorrente nei due motivi di ricorso appare meritevole di accoglimento tenuto conto:
- che il giudizio di inidoneità sopra sinteticamente riportato non appare né illogico né intrinsecamente contraddittorio ed è stato espresso dalla Commissione nel pieno rispetto della procedura prevista dalla normativa di riferimento, all’esito del colloquio collegiale e tenendo conto degli esiti dei test somministrati alla candidata e delle risultanze del colloquio individuale;
- che appare chiaro il percorso seguito dalla Commissione per addivenire al giudizio di inidoneità ed appaiono pienamente comprensibili le ragioni che hanno condotto all’esclusione della ricorrente, tenuto conto, peraltro, che la Commissione non si è limitata ad attribuire un voto numerico ma ha del tutto opportunamente corredato il proprio giudizio con una motivazione che – pur sinteticamente – dà conto sia di quanto emerso in sede di colloquio, sia delle ragioni che hanno condotto all’attribuzione dei singoli voti per ogni criterio;
- che non può ritenersi che il giudizio espresso nei confronti della ricorrente si fondi essenzialmente « sull’assenza di caratteristiche e requisiti … che non sono assolutamente richiesti agli appartenenti al ruolo degli Agenti e Assistenti della Polizia di Stato », tenuto conto del sicuro rilievo che hanno nello svolgimento delle funzioni proprie degli Agenti e Assistenti della Polizia il possesso di un livello di controllo emotivo che consenta di gestire « difficoltà per il cui superamento è richiesta sicurezza ed una maggiore gestione della tensione », nonché di un livello di capacità intellettiva idoneo ad affrontare in maniera efficiente « difficoltà che richiedono rapidità e prontezza di ragionamento »;
- che appare priva di fondamento la contestazione della ricorrente relativa alla mancata verbalizzazione integrale del colloquio, atteso che già in altre occasioni questo Tribunale ha avuto modo di notare che l’ordinamento non contempla tale adempimento e che una tale verbalizzazione contrasterebbe con la necessità « che la conversazione fluisca liberamente e senza vincoli formali proprio al fine di consentire l’emersione delle spontanee ed immediate reazioni emotive dell’esaminato e, più in generale, del suo più intimo profilo di personalità » (v. Tar Lazio, I- quater , 28 dicembre 2022, n. 17645 e 8 gennaio 2019, n. 270);
- che non appaiono apprezzabili le argomentazioni con cui la ricorrente ha sostenuto l’irragionevolezza del giudizio di inidoneità per contrasto con quanto accertato in sede di verifica dei requisiti di idoneità psico-fisica, tenuto conto che già in altre occasioni questo Tribunale ha notato che « nell’ambito dei concorsi pubblici l’accertamento relativo all’insussistenza di patologie psichiche si distingue da quello in ordine all’idoneità attitudinale, atteso che il primo è eseguito da una Commissione medica ed è teso ad accertare l’assenza di patologie, mentre il secondo è eseguito da una Commissione di selettori ed è volto ad accertare il possesso dei requisiti di natura attitudinale richiesti dalla peculiarità delle funzioni e dei compiti propri del ruolo per cui si concorre e non si esaurisce nell’indagine psicologica clinica ma è esteso ai profili caratteriali e psicosomatici », osservando che « tale diversità tra i due accertamenti ha come prima conseguenza il fatto che l’assenza di patologie psichiche non ha alcuna rilevanza ai fini del test attitudinale, stante la diversa natura degli accertamenti sanitari e di quelli attitudinali: i primi, preliminari rispetto ai secondi, finalizzati ad escludere la presenza di infermità invalidanti, mentre i secondi tesi ad accertare la predisposizione del candidato allo svolgimento di quel tipo di lavoro » e sottolineando che « dalla diversità tra i due accertamenti discende altresì che tutte le valutazioni che sono espresse nei due diversi momenti devono essere considerate alla luce delle specifiche finalità proprie degli stessi » (cfr. Tar Lazio, I- quater , 3 maggio 2024, n. 8839 e 28 dicembre 2022, n. 17645);
- che non costituisce neppure un apprezzabile indice di irragionevolezza/illogicità del giudizio gravato il fatto che la ricorrente abbia ottenuto punteggi sufficienti in alcuni test, atteso che – in disparte ogni altra considerazione – per consolidata giurisprudenza della sezione « per un verso, il giudizio di idoneità/inidoneità è adottato dalla Commissione all’esito di una valutazione complessiva dei risultati di test e colloqui »; e che « per altro verso, l’art. 5, comma 5, d.m. 28 aprile 2005, n. 129 nel prevedere la ripetizione del colloquio in sede collegiale innanzi alla Commissione in caso di test positivi e colloquio negativo implicitamente ammette che un candidato possa essere valutato inidoneo (all’esito del colloquio collegiale) anche in presenza di risultati positivi a tutti i test » (cfr. ancora Tar Lazio, I- quater , 28 dicembre 2022, n. 17645);
- che non possono essere ritenuti un apprezzabile indice di irragionevolezza del giudizio contestato né i risultati positivi avuti dalla ricorrente durante l’esperienza scolastica né il fatto che la ricorrente sia stata ritenuta nel 2025 idonea a svolgere le funzioni di capotreno alle dipendenze di Trenitalia s.p.a. tenuto conto che « è pacifico che qualità e requisiti dei candidati nei singoli concorsi siano richiesti e valutati in relazione alla specificità dell’impiego oggetto del concorso » (Consiglio di Stato, I, 25 febbraio 2019, n. 527 e 26 febbraio 2019, n. 551) e considerato che il fatto che nel 2025 la sig. -OMISSIS- sia stata ritenuta in possesso di determinate caratteristiche e qualità non dimostra che la stessa le possedesse già nel 2023;
- che, anche alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, non appaiono dirimenti al fine di affermare l’illegittimità del giudizio espresso nei confronti dell’odierna ricorrente le osservazioni svolte nella relazione peritale versata in atti, tenuto conto peraltro che secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa il giudizio attitudinale espresso in sede concorsuale « non può essere confutato da qualsivoglia analisi terza, salvo non se ne faccia emergere la palese irrazionalità o arbitrarietà» (cfr. Consiglio di Stato, II, 7 gennaio 2025, n. 79 e – in termini sostanzialmente analoghi – 15 maggio 2023, n. 4834).
10. Per tutte le ragioni sopra spiegate, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
11. Le spese processuali – avuto riguardo a tutte le circostanze del caso – possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti della parte interessata, manda alla segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI CI, Presidente
NO SE ZA, Primo Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO SE ZA | ZI CI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.