TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 17/03/2026, n. 4925
TAR
Decreto presidenziale 11 aprile 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 11 maggio 2023
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TAR
Sentenza 17 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione e erronea interpretazione dei decreti ministeriali, del bando di concorso e delle disposizioni sugli accertamenti attitudinali; violazione del principio di trasparenza; eccesso di potere per insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione

    Il Collegio ritiene che il giudizio di inidoneità sia motivato, non illogico né contraddittorio. La Commissione ha rispettato la procedura e le ragioni dell'esclusione sono comprensibili, considerando che il controllo emotivo e la capacità intellettiva sono rilevanti anche per il ruolo di Agente. La mancata verbalizzazione integrale dei colloqui è conforme alla giurisprudenza, e la distinzione tra accertamento psico-fisico e attitudinale è consolidata. I risultati positivi in altri test o in precedenti esperienze lavorative non sono dirimenti per la valutazione del 2023.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento degli esiti dei test svolti e illogicità del giudizio di non idoneità

    Le censure sono state respinte in quanto il giudizio di inidoneità è stato ritenuto motivato, non illogico né contraddittorio, e basato su criteri pertinenti al ruolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 17/03/2026, n. 4925
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4925
    Data del deposito : 17 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo