Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 13/08/2025, n. 5924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5924 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05924/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02078/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2078 del 2025, proposto da
NI AL, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza definitiva n. 2950/2015 del Tribunale di Nola avente ad oggetto il risarcimento del danno pari a 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita in costanza di rapporto oltre agli interessi legali, differenze retributive e rivalutazione monetaria per un importo totale di € 26.434,3.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame parte ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Nola, n. 2950/15, pubblicata il 6.10.2015, che così statuiva: statuito: “ 1) Dichiara illegittima la reiterazione dei contratti a tempo determinato stipulati tra le parti 2) condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. al risarcimento del danno in favore di parte ricorrente nella misura di 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data della presente pronunzia al saldo. 3) dichiara il diritto di parte ricorrente alla progressione economica prevista per i docenti assunti a tempo indeterminato ed a percepire le relative differenze retributive, in ragione dell’anzianità di servizio effettivamente maturata cumulando tutti i periodi lavorati in forza dei diversi contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ed indicati in ricorso 4) condanna il Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive per i titoli di cui al punto 3 della presente pronuncia in misura maggiorata dagli interessi legali dalle singole scadenze e fino al soddisfo nei limiti della prescrizione quinquennale ”.
Parte ricorrente denuncia che i suoi diritti non sono stati soddisfatti e chiede che la Sezione ordini all’Amministrazione intimata di eseguire interamente la sentenza, fissando allo scopo un termine; in caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente chiede che la sezione provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’amministrazione.
Il ricorso è fondato e va accolto non avendo l’Amministrazione, non costituita benchè ritualmente intimata, fornito elementi ostativi.
Di conseguenza deve ordinarsi al dare piena ed integrale esecuzione alla sentenza, corrispondendo alla ricorrente le somme ad essa spettante per le causali ivi indicate (risarcimento del danno, oltre alla maggiore somma tra gli interessi calcolati al saggio legale e la rivalutazione monetaria, e differenze retributive dalla data del dovuto a quella del soddisfo) per un totale indicato dalla parte ricorrente pari a € 26.434,3 (23.651,57+2782,73), nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento; in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli o un dirigente dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato che si sostituirà all’Amministrazione e provvederà all’esecuzione della sentenza indicata e della pronuncia alle spese recata dal presente provvedimento nell’ulteriore termine di sessanta giorni; l’eventuale compenso spettante al commissario, che è posto a carico dell’Amministrazione intimata, sarà liquidato dalla sezione su istanza del commissario che documenterà l’attività svolta e le eventuali spese sostenute per adempiere al suo ufficio.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione di eseguire la sentenza indicata in premessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; dispone che in caso di ulteriore inerzia all’amministrazione inottemperante si sostituisca un commissario ad acta che è nominato in persona del Dirigente responsabile della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli o di un dirigente da lui delegato, che provvederà nell’ulteriore termine di sessanta giorni; pone a carico dell’intimato Ministero l’eventuale compenso spettante al commissario che sarà liquidato con separato provvedimento su documentata istanza dell’interessato.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 2.000,00, oltre accessori come per legge, da attribuirsi alla procuratrice di parte ricorrente, siccome dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO