TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/10/2025, n. 3580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3580 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del dott. Giovanni Andrea Rippa ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 14308/2024 del R.G.
Tra
, nato a Giugliano in [...] il [...], rappresentato e difeso dagli Parte_1 avv.ti Roberto Capasso e Maria Passariello;
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
Conclusioni: come in atti
Ragioni di fatto e diritto CP_ Parte ricorrente allegava che l'istante, in data 27/06/2024, riceveva dall' sede di Giugliano richiesta di restituzione di somme indebitamente percepite sulla pensione cat. 07015004, di titolarità del Sig. Per_1
(padre deceduto del ricorrente); che, da quanto esposto in una nota datata 15/04/2020, mai
[...] pervenuta ed acquista solo tramite l'accesso alla piattaforma myimps, l'indebita percezione, afferente l'importo di € 10.454,00 (cfr. doc. in atti), si sarebbe consumata tra il 01 e il 31/03/2005 in ragione della circostanza che il ricorrente secondo la motivazione indicata in detta nota avrebbe “riscosso rate di pensione in data successiva alla morte del pensionato”.
Deduceva che la pretesa restitutoria risulta essere prescritta essendo spirato il termine di prescrizione, in quanto non è stato notificato alcun atto interruttivo nei 20 anni intercorsi.
Esponeva inoltre che nel merito la richiesta risulta essere assolutamente infondata in quanto il Sig. , Per_1 padre dell'attuale istante, quando era ancora in vita, presentava domanda per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e, stante l'esito positivo dell'accertamento sanitario, inviava la documentazione necessaria per la liquidazione delle relative provvidenze economiche, ivi comprese le rate arretrate;
che il
1 Sig. , nel redigere la documentazione amministrativa, delegava alla riscossione il figlio, attuale Per_1 istante, essendo pertanto, al fine della liquidazione, state indicate le coordinate bancarie del Sig. Pt_1
Aggiungeva che la fase concessoria di cui alla pensione cat. 07015004, ovvero la liquidazione delle CP_ provvidenze economiche, che all'epoca dei fatti, non era gestita direttamente dall' si protraeva nel tempo, determinando l'accumulo di rate arretrate, per un importo pari a € 10.450,00 che, venivano erogate solo successivamente al decesso del beneficiario, sul conto corrente dell'istante, già indicato nella documentazione compilata e inviata dal de cuius quando era ancora in vita. CP_ Rilevava che le somme di cui l' lamenta l'indebita percezione tra il 01 e il 30/03/2005, a ben vedere, non sono altro che l'importo delle rate arretrate e maturate prima del decesso;
l'istante, quale erede legittimo del
Sig. , con il consenso di tutti gli altri eredi tratteneva le somme, in assoluta buona fede ovvero in Per_1 ragione di un incontestato diritto successorio.
Esponeva che, invero, al Sig. , succedevano la moglie e i figli , Persona_1 Persona_2 CP_2
CP_
e stante il decesso, si apriva quindi la successione e in tale contesto veniva CP_3 Pt_1 Per_3
CP_ gestita anche la ripartizione delle somme corrisposte dall' a titolo di arretrati.
L' si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato.
A fronte della riscossione delle rate della pensione nel mese di marzo 2005, era onere dell' provare di CP_1 aver chiesto la ripetizione delle somme entro il termine di prescrizione decennale.
Nella fattispecie concreta in esame, l' non ha fornito la prova di aver esercitato il diritto di ripetere le CP_1 somme entro il termine di prescrizione decennale.
Pertanto il diritto di chiedere la ripetizione delle somme erogate è prescritto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere pertanto poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara che il ricorrente non è tenuto alla restituzione della somma di €10.454,00, indicata nelle comunicazioni dell' prodotte in atti;
CP_1
- condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in €2.362,70, oltre CP_1 rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti.
Così deciso il 01.10.2025 Il Giudice
dott. Giovanni Andrea Rippa
2