Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2022, n. 2858
CASS
Sentenza 30 novembre 2022

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Massime2

In tema di omesso versamento delle ritenute certificate ex art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è legittima la confisca, anche per equivalente, dell'importo corrispondente all'imposta evasa nella sua totalità e non nella sola parte eccedente la soglia di punibilità prevista "ex lege", identificandosi il profitto del reato nell'intero ammontare del tributo non versato.

La circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all'art. 62, comma primo, n. 6), seconda parte, cod. pen., in quanto riferita alla sola elisione o attenuazione delle conseguenze che non si identificano in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile, non è applicabile al delitto di omesso versamento delle ritenute certificate, previsto dall'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che, pur non avendo natura di reato contro il patrimonio, offende comunque il patrimonio della persona offesa, ossia dell'Amministrazione finanziaria.

Commentari3

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    La massima In tema di omesso versamento delle ritenute certificate ex art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, è legittima la confisca, anche per equivalente, dell'importo corrispondente all'imposta evasa nella sua totalità e non nella sola parte eccedente la soglia di punibilità prevista ex lege, identificandosi il profitto del reato nell'intero ammontare del tributo non versato (Cassazione penale , sez. III , 30/11/2022 , n. 2858). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso versamento di ritenute? Vuoi consultare altre sentenze in tema di omesso versamento di ritenute? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. III , 30/11/2022 , n. 2858 RITENUTO IN FATTO …

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  • 3Omesso versamento di ritenute: non si applica la circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento (Cass. Pen. n. 2858/2022)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 settembre 2023

    La massima La circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all' art. 62, comma 1, n. 6, seconda parte, c.p., in quanto riferita alla sola elisione o attenuazione delle conseguenze che non si identificano in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile, non è applicabile al delitto di omesso versamento delle ritenute certificate, previsto dall' art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , che, pur non avendo natura di reato contro il patrimonio, offende comunque il patrimonio della persona offesa, ossia dell'Amministrazione finanziaria (Cassazione penale , sez. III , 30/11/2022 , n. 2858). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 30/11/2022, n. 2858
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2858
Data del deposito : 30 novembre 2022

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