Sentenza 30 ottobre 2018
Massime • 1
In tema di reato di omesso versamento di ritenute certificate di cui all'art. 10-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, è configurabile la causa di giustificazione prevista dall'art. 51 cod. pen. solo se i provvedimenti che impongono il dovere di non adempiere all'obbligo tributario, come l'ammissione al concordato preventivo ovvero, in alternativa, il provvedimento del tribunale che abbia vietato il pagamento di crediti anteriori, siano intervenuti prima della scadenza di tale obbligo e, dunque, non siano successivi alla consumazione del reato. (Fattispecie in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca).
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- 1. Il reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis D.Lgs. 74/2000 tra crisi di liquidità e principio di colpevolezzaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 maggio 2025
Indice: 1. Premessa 2. L'elemento oggettivo: certificazione, soglia e momento consumativo 3. L'elemento soggettivo: il problema del dolo e la crisi di liquidità 4. La riforma del 2024: il riconoscimento normativo dell'inesigibilità 5. Prova del rilascio delle certificazioni: un nodo irrisolto 6. Conclusioni: verso una responsabilità penale proporzionata 7. Giurisprudenza 1. Premessa Il delitto di omesso versamento di ritenute certificate, oggi disciplinato dall'art. 10-bis d.lgs. 74/2000, costituisce una delle espressioni più significative delle oscillazioni del legislatore in materia penal-tributaria. In origine la riforma del 2000, ispirata all'intento di depenalizzare le ipotesi …
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La massima In tema di omesso versamento delle ritenute certificate ex art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, è legittima la confisca, anche per equivalente, dell'importo corrispondente all'imposta evasa nella sua totalità e non nella sola parte eccedente la soglia di punibilità prevista ex lege, identificandosi il profitto del reato nell'intero ammontare del tributo non versato (Cassazione penale , sez. III , 30/11/2022 , n. 2858). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso versamento di ritenute? Vuoi consultare altre sentenze in tema di omesso versamento di ritenute? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. III , 30/11/2022 , n. 2858 RITENUTO IN FATTO …
Leggi di più… - 5. Omesso versamento ritenute: la procedura di concordato preventivo scrimina il reato? (Cass. Pen. n. 9248/2021)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 settembre 2023
La massima In tema di reati tributari, la procedura di concordato preventivo scrimina il reato di omesso versamento di ritenute di cui all' art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , riguardante gli obblighi scaduti tra la presentazione dell'istanza di ammissione al concordato, sia esso in bianco che con deposito del piano, e l'adozione del relativo decreto, solo ove sia intervenuto un provvedimento del tribunale che abbia vietato, o comunque non autorizzato, come invece richiesto dall'interessato, il pagamento dei suddetti debiti, essendo in tal caso configurabile la scriminante dell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità di cui all' art. 51 c.p. (Cassazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/10/2018, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2018 |
Testo completo
02860-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Scu Composta da: Sent. n. sez. 2589/2018 -Presidente - GIULIO SARNO -CC 30/10/2018 GASTONE ANDREAZZA Relatore R.G.N. 25551/2018 ALDO ACETO ANDREA GENTILI ALESSANDRO MARIA ANDRONIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI TRENTO nei confronti di: NA UC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 29/05/2018 del TRIB. LIBERTA' di TRENTO udita la relazione svolta dal Consigliere GASTONE ANDREAZZA;
sentite le conclusioni del Pg PAOLA FILIPPI che conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza;
RITENUTO IN FATTO Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento ha proposto 1. ricorso avverso la ordinanza del Tribunale del riesame di Trento che in data 29/05/2018 ha annullato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme di cui a conti bancari e postali nei confronti di MA LU per il reato di cui all'art. 10 bis del D. Lgs n. 74 del 2000 in relazione all'omesso versamento, in qualità di legale rappresentante della SEA s.p.a., entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale 770/2017 di sostituto di imposta, di ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione per euro 237.741,63 relativi all'anno di imposta 2016. 2. Con un unico motivo di ricorso lamenta inosservanza della legge penale nonché, specificamente, inosservanza degli artt. 161, commi 6 e 7, e 168 legge fall. e dell'art. 151 cod. pen.. Nella specie, deduce che il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto la sussistenza della scriminante di cui all'art. 51 cod. pen. in relazione verosimilmente all'adempimento del dovere. Premette che, con provvedimento del 02/03/2017, il Tribunale civile, a fronte di domanda di ammissione alla procedura di concordato in bianco aveva concesso al debitore SEA s.p.a. il termine di 120 giorni per il deposito del piano concordatario, senza vietare il pagamento dei debiti pregressi;
che, successivamente, era stata concessa dal Tribunale una proroga per il deposito del piano concordatario e della documentazione;
che il debitore SEA non aveva rispettato il termine massimo di mesi sei per il deposito del piano concordatario, e che il Tribunale fallimentare aveva ammesso il debitore alla procedura di concordato il 16/11/2017. Ciò posto, deduce che alla data effettiva di insorgenza del debito tributario (da individuare nel giorno 31/10/2017) vi erano stati : una domanda di concordato in bianco, un deposito tardivo del piano nonché l'assenza di un divieto espresso del Tribunale di pagare debiti pregressi. Deduce pertanto che il debitore non poteva ritenersi legittimato a non adempiere al debito tributario giacché : non avrebbe potuto sapere se il Tribunale avrebbe ritenuto ammissibile la domanda di concordato, stante la tardività del deposito documentale;
non vi era stato alcun divieto di pagare debiti pregressi;
in ogni caso il debito non sarebbe stato pregresso ma successivo alla presentazione della domanda e perciò avrebbe dovuto integrare un credito prededucibile ai sensi degli artt. 16 comma 7 e 111 della legge fall.. Pertanto, il sequestro operato sul patrimonio per la parte equivalente a detto credito non conterrebbe le caratteristiche di alcuna violazione della par condicio. 1 3. Successivamente ha presentato memoria l'interessato a mezzo del proprio Difensore osservando che, effettuati da parte sua, nei termini concessi dal Tribunale civile, gli adempimenti al fine di ottenere l'ammissione al concordato, l'avvenuto deposito del provvedimento di ammissione al concordato, avvenuto solo in data 16/11/2017, e quindi successivamente alla consumazione del reato, non poteva essergli imputato. Ha inoltre richiamato ad ulteriore conferma il disposto dell'art. 168 legge fall. che, vietando azioni esecutive da parte dei creditori, comporterebbe implicitamente il divieto di pagamento di debiti anteriori. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Va ricordato che nelle pronunce di questa Corte adesive all'indirizzo (cui mostra di aderire lo stesso P.M. ricorrente) che, con riguardo alle condotte di cui ai reati di omesso versamento, attribuiscono rilievo alla procedura di ammissione al concordato preventivo del soggetto tenuto al versamento stesso, essenzialmente con riguardo agli effetti, inibitori o meno, di detto versamento discendenti dalla procedura concorsuale in oggetto (cui si connette rilievo pubblicistico), non si prescinde, innanzitutto, da un basilare presupposto, rappresentato dalla anteriorità del provvedimento di ammissione al concordato rispetto alla scadenza del termine di legge che segna anche (come riconosciuto dallo stesso provvedimento impugnato) il momento consumativo del reato di cui all'art. 10 ter cit., ovvero, in alternativa, dalla constatata adozione, da parte del Tribunale civile, di un provvedimento che, ancor prima della suddetta ammissione, e sempre in un momento anteriore alla scadenza dei termini per il versamento, abbia vietato il pagamento di crediti anteriori. Infatti, nessun serio profilo di applicazione della causa di giustificazione dell'art. 51 cod. pen., invocata dal ricorrente, potrebbe evidentemente porsi laddove manchino le "norme giuridiche" o gli "ordini legittimi" menzionati da detta previsione codicistica che, esattamente in antitesi rispetto all'obbligo di versamento, impongano addirittura di astenersene. Tale è dunque la ragione per la quale, appunto, in plurime decisioni di questa Corte, una volta constatato il rilievo pubblicistico degli interessi presidiati dalle norme di natura concorsuale, si è rilevato come necessario il preesistente provvedimento di ammissione al concordato (Sez. 3, n. 39696 del 08/06/2018, Grifi, Rv. 273838; Sez. 3, n. 15853 del 12/03/2015, Fantini, Rv. 263436) ovvero, in alternativa, un preesistente provvedimento 2 del Tribunale di divieto di pagamento dei crediti anteriori (tra le altre, sia pure con riferimento all'omesso versamento di Iva, Sez. 4, n. 52542 del 17/10/2017, Marchionni, Rv. 271555) 2. Ciò posto, e dovendo dunque ribadirsi la operatività di detti principi tanto più non venendo in considerazione, nella specie, di mero omesso versamento di ritenute, le specifiche problematiche caratterizzanti invece, in ragione della natura dell'imposta, l'omesso versamento Iva, e che hanno condotto anche alcune pronunce a negare l'idoneità scriminante dell'ammissione al concordato (tra le altre, Sez. 3, n. 12912 del 04/02/2016, Ugolini, Rv. 266708; Sez. 3, n. 44283 del 14/05/2013, P.M. in proc. Gavioli, Rv. 257484), dallo stesso provvedimento impugnato si evince che nessuno dei presupposti sopra menzionati si è verificato posto che, assente un qualsivoglia provvedimento interlocutorio "inibitorio" del pagamento di crediti, l'ammissione al concordato preventivo è avvenuta il 16/11/2017, ovvero in data successiva alla data del 31/10/2017 di consumazione del reato di omesso versamento. ep Sennonché, al fine di superare un tale ostacolo, ben presente al Tribunale tertino, il provvedimento impugnato appare valorizzare la circostanza che la data di deposito del provvedimento di ammissione non sarebbe imputabile al ricorrente, adoperatosi nel depositare tempestivamente gli atti necessari, sicché, una volta intervenuto il provvedimento di ammissione, anteriore o successivo che esso sia alla maturazione del termine di scadenza dell'obbligo di versamento, lo stesso sarebbe comunque idoneo a scriminare la condotta in oggetto. Ritiene tuttavia il Collegio che un tale assunto si ponga in contrasto con la necessità, imprescindibile ai fini di una corretta lettura dell'art.51 cod. pen., applicato dall'ordinanza impugnata, che l'adempimento del dovere di non versamento delle ritenute, incompatibile con il precetto tributario di segno opposto, sia contestuale, e non successivo, alla consumazione del reato, cosicché resta sempre determinante il fatto che, al momento della scadenza del termine di versamento, il provvedimento di ammissione al concordato, sia già intervenuto. Del resto, anche il dato, ulteriormente segnalato dall'ordinanza del Tribunale, secondo cui una diversa lettura in termini di illiceità penale del fatto non consentirebbe all'imprenditore di realizzare il piano concordatario senza subire azioni monitorie, di cognizione od esecutive per la soddisfazione del credito, sia pure finalizzato a considerare un'ottica di più estesa salvaguardia degli interessi connessi alla procedura concordataria e dei suoi effetti, non può scalfire la necessità dell'interpretazione dell'art.51 cod. pen. nel solo senso possibile appena sopra evidenziato. 3 3. In definitiva, dunque, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Trento cui è demandato il nuovo giudizio da effettuarsi nel'osservanza delle regole qui richiamate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Trento. Così deciso il 30 ottobre 2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Giulio Sarno Gastone Andreazza Mich DEPOSITATA IN CANCELLERIA AL 2 2 GEN 2019 IL CANCELLIE Luana Mariani 4