Sentenza 6 febbraio 2014
Massime • 1
In tema di omesso versamento Iva, è legittimo il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dell'importo corrispondente all'imposta evasa nella sua totalità e non alla sola parte che eccede la soglia di punibilità prevista dalla legge, in quanto il profitto del reato si identifica nell'intero ammontare del tributo non versato.
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La massima In tema di omesso versamento delle ritenute certificate ex art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, è legittima la confisca, anche per equivalente, dell'importo corrispondente all'imposta evasa nella sua totalità e non nella sola parte eccedente la soglia di punibilità prevista ex lege, identificandosi il profitto del reato nell'intero ammontare del tributo non versato (Cassazione penale , sez. III , 30/11/2022 , n. 2858). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso versamento di ritenute? Vuoi consultare altre sentenze in tema di omesso versamento di ritenute? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. III , 30/11/2022 , n. 2858 RITENUTO IN FATTO …
Leggi di più… - 2. Omesso versamento di ritenute: non si applica la circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento (Cass. Pen. n. 2858/2022)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 settembre 2023
La massima La circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all' art. 62, comma 1, n. 6, seconda parte, c.p., in quanto riferita alla sola elisione o attenuazione delle conseguenze che non si identificano in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile, non è applicabile al delitto di omesso versamento delle ritenute certificate, previsto dall' art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , che, pur non avendo natura di reato contro il patrimonio, offende comunque il patrimonio della persona offesa, ossia dell'Amministrazione finanziaria (Cassazione penale , sez. III , 30/11/2022 , n. 2858). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/02/2014, n. 18308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18308 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 06/02/2014
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 325
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 32245/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De IS RI, nato in [...] il [...];
avverso la ordinanza del 04/07/2013 del Tribunale della libertà di Como;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Como, con ordinanza emessa in data 4 luglio 2013, accoglieva parzialmente l'appello cautelare proposto da De IS RI, confermando nel resto le statuizioni del provvedimento impugnato.
Il Collegio cautelare precisava che si procedeva nei confronti dell'indagato in base al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter perché, mediante controllo automatizzato concernente il periodo d'imposta 2010, si accertava che De IS RI, legale rappresentante della Sodecor s.r.l., non aveva versato all'erario, entro il termine stabilito dalla legge, l'IVA dovuta in base al modello di dichiarazione presentato nell'anno, per un ammontare complessivo pari a Euro 66.677,00.
Il Tribunale giungeva a tale conclusione dopo aver rigettato il motivo secondo cui il sequestro per equivalente dovesse essere disposto sulla parte di IVA non versata eccedente la soglia di punibilità; dopo aver stabilito l'irrilevanza del fatto che il De IS non avesse distratto l'IVA non versata a profitto proprio ma per il pagamento degli stipendi ai lavoratori dipendenti evitandone il licenziamento e dopo aver disatteso l'eccezione di illegittimità costituzionale, per violazione dei parametri ex artt. 2, 3 e 38 Cost., sul rilievo che il sequestro avrebbe sottratto all'indagato ogni mezzo di sussistenza economica avendo attinto la sua pensione di anzianità.
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza ricorre per cassazione, tramite il proprio difensore, De IS RI, affidando il gravame ai seguenti cinque motivi che, ampiamente articolati, saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo lamenta (ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b)) inosservanza od erronea applicazione dell'art. 321 c.p.p., comma 2, in relazione alla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 143 e D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 10 ter non potendo il sequestro per equivalente investire l'importo corrispondente all'imposta evasa ma solo quella parte superiore alla soglia di punibilità, sul rilievo che solo detta parte determina l'illiceità penale del fatto.
2.2. Con il secondo motivo di gravame eccepisce (ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'interpretazione datane dalla Corte edu.
Si sostiene che la Corte Europea, proprio con riferimento alla misura del sequestro preventivo nei reati tributari, ha confermato la diretta attuazione della CEDU, traendone la conclusione che anche l'applicazione delle norme processuali aventi contenuto sanzionatorio non può essere retroattiva, ma deve riguardare, nel caso di specie, soltanto i mancati versamenti aventi rilevanza penale di imposte scadute dopo il 31 dicembre 2007.
Aggiunge che tutte le norme sul "giusto procedimento" contenute nella CEDU, ben più articolate di quelle contenute nell'art. 111 Cost., siano applicabili al procedimento di riesame, tra cui anche la celebrazione pubblica dell'udienza a pena di nullità, dovendo il diritto interno conformarsi alla giurisprudenza della Corte edu e pervenendosi in tal modo a ritenere che anche il procedimento in materia de liberiate in sede di riesame, che si celebra con il rito camerale, viola la regola della necessaria pubblicità dell'udienza, che è considerata il presidio della corretta amministrazione della Giustizia, sulla base dell'art. 6, par. 1 della CEDU per la mancata previsione di un'udienza pubblica dinanzi le camere specializzate dei tribunali.
Sicché la celebrazione del procedimento in camera di consiglio, non avendo assicurato la pubblicità dell'udienza, radica, secondo il ricorrente, un vizio non emendabile della decisione del Tribunale del riesame, che in conseguenza deve essere annullata.
2.3. Con il terzo motivo deduce (ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)) l'illegittimità del provvedimento di sequestro preventivo per difetto della allegazione e dimostrazione degli elementi essenziali per la sua adozione, dovendosi tenere conto che il soggetto avvantaggiato dall'evasione fosse la società e non l'indagato, laddove il Gip nel decreto di sequestro non aveva affatto motivato circa l'impossibilità di recuperare l'imposta a carico del contribuente (la Sodecor s.r.l.), che, come sarebbe dimostrato dalle visure ipocatastali delle proprietà immobiliari, disponeva invece di beni capienti per le pretese dell'erario e facilmente aggredibili. Di conseguenza anche la motivazione del Tribunale del riesame risulterebbe intrinsecamente viziata, avendo affermato apertis verbis come fosse irrilevante procedere alla verifica della sussistenza o meno delle prospettate condizioni di legittimità del provvedimento cautelare.
2.4. Con il quarto motivo di gravame denuncia (ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) l'erronea applicazione dell'art. 322 ter c.p., comma 1, essendo la cautela agganciata alla necessaria acquisizione di un profitto al patrimonio del reo, profitto nella specie non sussistente in quanto il ricorrente avrebbe omesso il versamento dell'Iva non al fine di arricchirsi, bensì al solo fine di evitare il licenziamento dei dipendenti, garantendo loro la regolare corresponsione dello stipendio.
2.5. Con il quinto ed ultimo motivo chiede sollevarsi la questione di legittimità costituzionale circa la eseguibilità del sequestro preventivo anche sui beni necessari per la soddisfazione di esigenze vitali e sul denaro versato per scopi assistenziali, essendo stato sottoposto a sequestro anche il conto corrente sul quale confluisce la pensione di anzianità di esso ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.
2. Quanto al primo motivo del ricorso, si osserva come la fattispecie incriminatrice preveda una soglia di punibilità richiedendo che l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto non versata - e dovuta, in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo - debba superare i cinquantamila mila Euro.
Ne consegue come non ogni omesso versamento sia penalmente rilevante, essendo tali solo quelli che superino una determinata soglia in modo da cagionare una sensibile offesa all'erario.
Sul piano dell'inquadramento dogmatico detta soglia non può perciò essere qualificata come condizione obiettiva di punibilità, ai sensi dell'art. 44 cod. pen., ma costituisce un elemento costitutivo dell'illecito facendo parte del fatto tipico e dovendo, come tale, essere pienamente investita dal fuoco del dolo.
La prima ed importante conseguenza che deriva da tale costruzione è che, nella materia governata dal diritto penale tributario, le soglie di punibilità non sono predisposte per delimitare il comportamento lecito da quello illecito bensì rispondono all'esigenza di individuare il confine a partire dal quale un comportamento già illecito, ma penalmente indifferente, diventi viceversa penalmente rilevante.
Le Sezioni Unite di questa Corte nelle sentenze gemelle LL e AN hanno infatti chiarito come la soglia di cinquantamila euro (di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 10 bis e 10 ter) costituisca, da un lato, un elemento del fatto, contribuendo a definirne il disvalore e rientrando perciò nell'oggetto del dolo, e come, dall'altro, il reato D.Lgs. n. 74 del 2000, ex art. 10-ter non si ponga in rapporto di specialità ma di progressione illecita con il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, comma 1, che punisce con la sanzione amministrativa l'omesso versamento periodico dell'imposta entro il mese successivo a quello di maturazione del debito mensile IVA, con la conseguenza che al trasgressore devono essere applicate entrambe le sanzioni (Sez. U, 28/03/2013, n. 37424, AN, Rv. 255757). È dunque pienamente ragionevole il ricorso ad un meccanismo sanzionatorio che consideri l'imposta evasa nella sua interezza e non per la sola porzione relativa al superamento della soglia, essendo connotata da illiceità anche la parte residua.
Ciò non solo spiega come debba ritenersi manifestamente infondata la prospettata questione di legittimità costituzionale ma rende razionale il meccanismo del sequestro per equivalente, in quanto strumentale alla confisca di valore, che ha ad oggetto il profitto del reato, corrispondente all'imposta evasa nella sua interezza e non solamente con quella parte che eccede il limite di punibilità previsto dalla legge.
Ne consegue l'infondatezza del motivo.
3. Anche il secondo motivo è infondato.
Con esso il ricorrente solleva due questioni collegate a precise posizioni assunte dalla Corte edu in materia di irretroattività delle norme sanzionatorie e di pubblicità delle udienze.
3.1. Quanto al primo profilo, nessuno dubita delle connotazioni sanzionatorie delle quali sia dotato il provvedimento ablatorio patrimoniale L. n. 244 del 2007, ex art. 1, comma 143, e dunque del rilievo che a tale proposito riveste la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo la quale ha ritenuto in - contrasto con i principi sanciti dall'art. 7 della Convenzione le ipotesi di applicazione retroattiva della confisca di beni (v., ad es. LC c. Gran Bretagna, n. 17440/90, sentenza del 9 febbraio 1995). Va anche ricordato come le Sezioni Unite di questa Corte abbiano assunto analoga posizione in proposito affermando che la confisca per equivalente, introdotta per i reati tributari dalla L. n. 244 del 2007, art. 1, comma 143, ha natura eminentemente sanzionatoria e,
quindi, non essendo estensibile ad essa la regola dettata per le misure di sicurezza dall'art. 200 cod. pen., non si applica ai reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della legge citata (Sez. U, 31/01/2013, n. 18374, Adami ed altro, Rv. 255037). Ciò posto, è inesatto il riferimento nel caso di specie alle regole che disciplinano l'irretroattività delle norme sanzionatorie, in quanto al ricorrente si rimprovera di aver omesso il versamento dell'Iva per l'anno 2010 e dunque non si pone alcun problema di irretroattività della disciplina sanzionatoria che era ratione temporis in vigore al momento della commissione del fatto addebitato.
3.2. Quanto al secondo profilo, con il quale si eccepisce la nullità del procedimento celebrato innanzi al Tribunale del riesame per violazione della disciplina sulla pubblicità delle udienze, essendosi proceduto con le forme del procedimento camerale anziché nelle forme della udienza pubblica, va ricordato come la Corte costituzionale (Corte cost., sent. n. 214 del 2013) abbia anche recentemente ribadito che l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che garantisce il diritto alla pubblica udienza, può ritenersi violato soltanto se la parte processuale abbia espressamente manifestato la volontà di richiedere la trattazione della causa nella pubblica udienza, potendo l'interessato comunque non avvalersi della facoltà attribuitagli.
Nella specie, non risulta che il ricorrente abbia manifestato una tale volontà nella fase di merito, derivando da ciò l'infondatezza della sollevata eccezione.
4. Il terzo motivo di gravame è parimenti infondato, non risultando da alcun atto del processo e da alcuna indicazione contenuta nel ricorso, che dunque nella specie difetta di autosufficienza, che la società detenesse il profitto diretto dell'evasione. È pacifico infatti che, quanto alle persone giuridiche, il ricorso al sequestro per equivalente è ope legis escluso dal fatto che i reati tributari non rientrano nel novero di quelli, previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001, a L. n. 231, per i quali risulti consentita la confisca di valore atteso che gli artt. 24 e ss. del citato D.Lgs. non prevedono i reati fiscali tra le fattispecie in grado di giustificare l'adozione del provvedimento, con esclusione dell'ipotesi - enunciata univocamente ed a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, recentemente ribadita dalle Sezioni Unite (Sez. U, 31(01/2014, n. 10561, Gubert) ed ormai costituente perciò diritto vivente - in cui la struttura aziendale costituisca un apparato fittizio utilizzato dal reo per commettere gli illeciti.
5. Il quarto motivo è manifestamente infondato.
Con esso si postula la necessità dell'acquisizione di un profitto al patrimonio del reo, affinché possa essere legittimamente emesso un decreto di sequestro preventivo per equivalente per il reato provvisoriamente contestato.
Nel caso di specie il Tribunale distrettuale ha fondato il rigetto dell'istanza di riesame in parte qua sul rilievo che, pur non essendo la circostanza rilevante ai fini del rimprovero mosso nei confronti del ricorrente, non vi fosse peraltro alcuna prova circa il fatto che l'indagato avesse agito al solo fine di garantire il pagamento degli stipendi ai dipendenti.
A ciò il ricorrente obietta ribadendo di non essersi assicurato alcun profitto, di non aver intascato gli importi in denaro delle imposte, delle quali aveva omesso i versamenti, e di aver solo curato di garantire una occupazione e una retribuzione ai dipendenti della società.
Senonché, ai fini dell'adozione della cautela reale, non è affatto richiesto che l'autore del reato se ne assicuri il profitto, essendo sufficiente che il vantaggio economico, che consegue anche ad un risparmio di spesa ottenuto attraverso il mancato pagamento delle imposte, sia assicurato alla società, per la quale la persona fisica ha illecitamente agito, realizzando un fatto costituente reato, che rappresenta la condizione necessaria e sufficiente per innescare il meccanismo sanzionatorio patrimoniale nei casi in cui la legge espressamente lo preveda e fungendo il profitto come parametro economico per la confisca di beni per un valore equivalente al profitto stesso da chiunque sia stato conseguito per effetto della illecita condotta realizzata dall'autore del reato che, per questa ragione diventa destinatario della misura.
6. Anche il quinto motivo è manifestamente infondato. Il Tribunale ha ritenuto, con congrua ed adeguata motivazione, che la pensione del De IS, non confluisse, allo stato, sul conto corrente in sequestro acceso presso la filiale di Dormelletto (No) della Veneto Banca S.C.P.A., come del resto documentato dallo stesso interessato.
Il quale, trascrivendo nel ricorso la nota del 6 maggio 2013 e dalla quale si desume che i ratei di pensione sarebbero stati accreditati su quel conto corrente a partire dal mese di luglio 2013, ha confermato ampiamente la correttezza della decisione impugnata secondo la quale sul conto sequestrato (nel giugno del 2013) non potevano essere confluiti i ratei pensionistici, con conseguente palese irrilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata circa la pretesa violazione degli artt. 2, 3, e 38 della costituzione per avere il sequestro sottratto all'indagato ogni mezzo di sussistenza economica.
7. Segue pertanto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014