Sentenza 4 novembre 2016
Massime • 1
La circostanza attenuante comune dell'attivo ravvedimento (art. 62, comma primo, n. 6, seconda ipotesi, cod. pen.) non è applicabile ai reati contro il patrimonio, in quanto si riferisce esclusivamente all'elisione o all'attenuazione di quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità della circostanza nonostante l'imputato avesse restituito alla persona offesa i beni oggetto del reato di truffa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2016, n. 49348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49348 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2016 |
Testo completo
49 34 8 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Presidente - Sent. n. sez. 2853 Giacomo Fumu Domenico Gallo UP-04/11/2016 R.G.N. 48300/2015Geppino Rago Marco Maria Alma Relatore - Giuseppe Coscioni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI AT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/03/2015 della Corte di Appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria Alma;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Baldi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore dell'imputato, avv. Gabriele Celesti, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 13 marzo 2015 la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza in data 18 marzo 2013 del Tribunale di Catania, Sez. distaccata di Acireale, con la quale AT NI era stato dichiarato colpevole dei reati di truffa e di tentata estorsione ai danni di IL RS e condannato, previ unificazione dei fatti sotto il vincolo della continuazione e riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate con giudizio di 12 equivalenza sulla contestata aggravante e sulla recidiva, a pena ritenuta di giustizia.
2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell'imputato, deducendo:
2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 640 e 641 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. Si duole la difesa del ricorrente del fatto che la Corte di appello non ha provveduto a riqualificare il contestato reato di truffa in quello di insolvenza fraudolenta atteso che l'imputato ebbe a consegnare alla persona offesa in pagamento dei beni ricevuti (trattavasi di due televisori) un assegno postdatato e tratto su di un conto corrente a lui non intestato, circostanze queste ultime note anche alla stessa persona offesa. L'imputato con la propria condotta non avrebbe quindi posto in essere artifizi e raggiri e, pertanto, nel suo agire non sarebbe configurabile il reato di truffa quanto piuttosto quello di insolvenza fraudolenta.
2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 629 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente il fatto che le espressioni utilizzate dal NI non sono tali da poter configurare il delitto di tentata estorsione in quanto le stesse non erano finalizzate ad ottenere alcun ingiusto profitto atteso che la consegna dei beni era già avvenuta. Da ciò ne consegue che al più nell'azione sarebbe ravvisabile il reato di cui agli artt. 56 e 610 cod. pen.
2.3. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 62 n. 6, 133 e 62-bis cod. pen. 640 e 641 cod. pen. e 125, comma 3, cod. proc. pen. Si duole il ricorrente del fatto che, nonostante l'imputato abbia restituito alla persona offesa i beni oggetto dell'imputazione, non è stata riconosciuta allo stesso la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. In ogni caso tale condotta avrebbe dovuto portare all'applicazione di un più mite trattamento sanzionatorio anche mediante il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti contestate. La sentenza impugnata risulta al riguardo del tutto immotivata. CONSIDERATO IN DIRITTO کتار 2 1. Deve in via del tutto preliminare essere evidenziato che i primi due motivi di ricorso risultano caratterizzati da genericità ricalcando in larga parte argomentazioni già contenute nell'atto di appello e che non si confrontano adeguatamente con la sentenza impugnata. E', infatti, appena il caso di ricordare che questa Corte Suprema ha già avuto modo di chiarire che «È inammissibile per genericità il ricorso per cassazione, i cui motivi si limitino a enunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudice a quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 22445 in data 8.5.2009, Candita, Rv. 244181).
2. In ogni caso, e per solo dovere di completezza deve essere chiarito che i primi due motivi di ricorso sono entrambi manifestamente infondati. La Corte di appello, infatti, rispondendo in modo congruo e conforme ai principi di diritto che regolano la materia ha chiarito le ragioni per le quali non si può procedere alle invocate derubricazioni dei contestati reati di truffa e di tentata estorsione in quelli rispettivamente di insolvenza fraudolenta e di tentata violenza privata. Quanto al primo dei due reati, nella sentenza impugnata si è evidenziato come risulta accertato in fatto che il NI aveva consegnato alla persona offesa RS a titolo di pagamento dei televisori acquistati un assegno tratto sul conto di tale AT IE che era firmato in bianco e che nell'occasione veniva compilato dallo stesso NI. Il RS aveva però rifiutato tale mezzo di pagamento, ma il NI gli aveva chiesto di trattenere temporaneamente tale titolo di credito rassicurando la persona offesa che l'indomani gli avrebbe consegnato un assegno tratto sul proprio conto corrente. Ciò in realtà non sarebbe più avvenuto ed anzi, a fronte delle rimostranze del RS, il NI con atteggiamento minaccioso gli disse che se lo avesse ancora cercato "sarebbe finita male e gliela avrebbe fatta pagare". Quanto al reato di truffa, alla luce delle circostanze accertate in fatto così come emergenti dalla sentenza impugnata (e che la difesa dell'imputato non ha ritenuto di menzionare nel ricorso nella loro integralità) lo stesso è stato correttamente accertato, atteso che l'imputato non solo ha consegnato alla persona offesa un assegno privo di copertura ma ha posto in essere un atteggiamento ulteriore, inducendo in errore il RS circa la propria solvibilità economica anche fornendo informazioni non veritiere, presentandosi come soggetto inserito nel circuito imprenditoriale ed affermando che stava costruendo un albergo e che pertanto gli servivano tante televisioni. Infatti, secondo un assunto di questa Corte Suprema condiviso anche dall'odierno Collegio «Integra il delitto di truffa la consegna in pagamento, all'esito di una transazione commerciale, di un assegno di conto corrente bancario postdatato, qualora vengano contestualmente fornite al prenditore rassicurazioni circa la disponibilità futura della necessaria provvista finanziaria>> (Sez. 2, n. 33441 del 21/07/2015, Del Gaudio, Rv. 264236). Quanto alla tentata estorsione la Corte di appello - dopo aver sottolineato l'assoluta attendibilità delle dichiarazioni rese dal CA e la "serietà" (si legge nella sentenza "con atteggiamento mafioso") della minaccia rivolta alla persona offesa - ha condivisibilmente evidenziato come sia certamente ravvisabile il reato di tentata estorsione alla luce dell'ingiusto profitto perseguito" consistente nell'evitare che il creditore insistesse per ottenere il pagamento del corrispettivo della vendita dei beni o pretendesse la restituzione degli stessi. D'altro canto è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che «È configurabile il delitto di estorsione e non quello di violenza privata, nel caso in cui l'agente, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, faccia uso della violenza o della minaccia per costringere il soggetto passivo a fare od omettere qualcosa che gli procuri un danno economico» (tra le tante Sez. 2, n. 5668 del 15/01/2013, Levak, Rv. 255242).
3. Quanto al terzo motivo di ricorso deve innanzitutto evidenziarsi da un lato che non risulta dal riassunto dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata (e la difesa dell'imputato non lo altrimenti documentato come sarebbe stato suo onere alla luce del principio giurisprudenziale di "autosufficienza" del ricorso per cassazione) che la difesa del ricorrente abbia invocato con i motivi di gravame una riduzione del trattamento sanzionatorio od il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e, dall'altro, che la stessa difesa ha fatto menzione di un atto (quello documentante l'intervenuta restituzione dei televisori alla persona offesa) che non ha allegato al ricorso. Nessun dubbio allora che non può ravvisarsi un'omissione di motivazione della Corte distrettuale sul punto. -In ogni caso in punto di diritto - è appena il caso di ricordare che, essendo (asseritamente) avvenuta la restituzione dei beni provento della truffa in un momento successivo all'inizio del giudizio, l'attenuante invocata per ciò solo non potrebbe essere riconosciuta all'imputato. Né sarebbe possibile riconoscere l'attenuante prevista dalla seconda parte dell'art. 62, n. 6, cod. pen., ovvero l'attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato. 4 Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la circostanza dell'attivo ravvedimento, di cui all'art. 62 cod. pen., n. 6, seconda ipotesi, si riferisce solo a quelle conseguenze del reato che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale, economicamente risarcibile ai sensi dell'art. 185 c.p.; ne consegue che siffatta circostanza attenuante non è applicabile ai reati contro il patrimonio o che, comunque, offendano il patrimonio quale è appunto la truffa (Sez. 2, n. 2970 del 12/10/2010, dep. 2011, Tutrone, Rv. 249204; Sez. 5, n. 45646 del 26/10/2010, Scerbo, Rv. 249144; Sez. 5, n. 36595 del 16/04/2009, Bossio, Rv. 245137; Sez. 5, n. 24326 del 18/05/2005, Bonora, Rv. 232207).
4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di € 1.500,00 (millecinquecento) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende. Così deciso il 04/11/2016. nsøre Il Presidente Il Consigliere est Giacomo Fumu Marco Maria Altma DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 2 1 NOV. 2016 CANCELLIERE Claudia Pianelli 5