Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2016, n. 49348
CASS
Sentenza 4 novembre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La circostanza attenuante comune dell'attivo ravvedimento (art. 62, comma primo, n. 6, seconda ipotesi, cod. pen.) non è applicabile ai reati contro il patrimonio, in quanto si riferisce esclusivamente all'elisione o all'attenuazione di quelle conseguenze che non consistono in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità della circostanza nonostante l'imputato avesse restituito alla persona offesa i beni oggetto del reato di truffa).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2016, n. 49348
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 49348
    Data del deposito : 4 novembre 2016

    Testo completo