Sentenza 29 marzo 2017
Massime • 1
Risponde del reato di omesso versamento delle ritenute certificate, previsto dall'articolo 10-bis, d.lgs n. 74 del 2000, anche l'amministratore subentrato nella legale rappresentanza dell'impresa, che versi in situazione di difficoltà finanziaria, salvo che dimostri di essere incorso, al momento della consumazione del reato, in errore sul fatto (art.47) ovvero che la sua omissione è dovuta a caso fortuito o forza maggiore. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto che la consapevolezza dell' amministratore "pro tempore" dell'avvenuta distrazione, da parte del suo predecessore, della liquidità necessaria al pagamento del debito tributario, non fosse elemento idoneo ad escludere il dolo della condotta omissiva ma, anzi, rendesse la sua condotta omissiva ancor più consapevole).
Commentari • 5
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1. Premessa La pronuncia in esame si inserisce nel complesso dibattito sull'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato previsto dall'art. 10-bis D.lgs. 74/2000, che punisce il sostituto d'imposta che omette il versamento delle ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti. In particolare, la Corte di cassazione si sofferma sulla necessità di un'analisi accurata del dolo generico, non riducibile alla mera volontà omissiva, ma da intendersi come coscienza e volontà della condotta nella sua valenza illecita. 2. La questione controversa Nel caso di specie, l'amministratrice di una società in grave crisi finanziaria aveva omesso di versare ritenute per …
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La massima In tema di omesso versamento delle ritenute certificate ex art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74, è legittima la confisca, anche per equivalente, dell'importo corrispondente all'imposta evasa nella sua totalità e non nella sola parte eccedente la soglia di punibilità prevista ex lege, identificandosi il profitto del reato nell'intero ammontare del tributo non versato (Cassazione penale , sez. III , 30/11/2022 , n. 2858). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso versamento di ritenute? Vuoi consultare altre sentenze in tema di omesso versamento di ritenute? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. III , 30/11/2022 , n. 2858 RITENUTO IN FATTO …
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La massima La circostanza attenuante dell'attivo ravvedimento di cui all' art. 62, comma 1, n. 6, seconda parte, c.p., in quanto riferita alla sola elisione o attenuazione delle conseguenze che non si identificano in un danno patrimoniale o non patrimoniale economicamente risarcibile, non è applicabile al delitto di omesso versamento delle ritenute certificate, previsto dall' art. 10-bis d.lg. 10 marzo 2000, n. 74 , che, pur non avendo natura di reato contro il patrimonio, offende comunque il patrimonio della persona offesa, ossia dell'Amministrazione finanziaria (Cassazione penale , sez. III , 30/11/2022 , n. 2858). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di omesso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/03/2017, n. 46459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46459 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2017 |
Testo completo
46459 - 17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da -Presidente - Sent. n. Sez.ми Aldo Cavallo PU - 29/03/2017 Claudio Cerroni Relatore - R.G.N. 6706/2017 Aldo Aceto Alessio Scarcella Pietro Molino ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TT TO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 28/09/2016 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Fimiani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avv. Francesco Amodio. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. TO TT ricorre per l'annullamento della sentenza del 28/09/2016 della Corte di appello di Milano che, in parziale riforma di quella del 09/04/2014 del Tribunale di quello stesso capoluogo da lui impugnata, ha revocato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, confermando nel resto la condanna alla pena principale di sei mesi di reclusione, oltre pene accessorie, per il reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritto perché, quale legale rappresentante della società cooperativa MENEGHINA Soc. Coop.>>, non aveva versato nel termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute operate nell'anno d'imposta 2008 risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti per un ammontare complessivo di € 254.046,00. 1.1.Con unico motivo, deducendo d'aver assunto la carica di amministratore unico solo il 03/12/2008 e quindi di liquidatore il 24/12/2009 e che il precedente amministratore aveva esaurito le liquidità provenienti dalle ritenute non versate investendole nell'attività d'impresa, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'insussistenza del reato e comunque la mancanza di dolo, con conseguente inosservanza dell'art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione contraddittoria e manifestamente illogica su entrambi i punti. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.Il ricorso è infondato.
3.Il reato di cui all'art. 10-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 è unisussistente e si consuma alla data di scadenza del cd. "termine lungo" previsto dalla norma. Ne consegue che anche l'elemento soggettivo (dolo generico, costituito dalla consapevolezza delle somme da versare e dall'inadempimento volontario) deve sussistere al momento della consumazione del reato.
3.1.Come autorevolmente insegnato da questa Corte, fino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno precedente, il comportamento omissivo del contribuente non è penalmente rilevante, e la condotta criminosa si realizza e consuma solo nell'istante in cui, alla detta scadenza, si registri un'omissione del versamento che (indipendentemente dalle modalità del suo formarsi) superi la soglia minima prevista>>, ciò perché la condotta penalmente rilevante non è l'omesso versamento delle ritenute nel termine previsto dalla normativa tributaria, ma il mancato versamento delle ritenute certificate nel maggiore termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo di imposta dell'anno precedente (...) La prova del dolo è insita in genere nella duplice circostanza del rilascio della certificazione al sostituito e della presentazione della dichiarazione annuale del sostituto (Mod. 770), che riporta le trattenute effettuate, la loro data ed ammontare, nonché i versamenti relativi>> (Sez. U. n. 37425 del 28/03/2013, Favellato).
3.2.La stessa sentenza, nel giustificare il principio che il reato di cui all'art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, entrato in vigore il 1° gennaio 2005, è applicabile anche alle omissioni dei versamenti relativi all'anno 2004, ha spiegato che la 2 regola della c.d. ignoranza inevitabile può applicarsi al cittadino comune, sfornito di specifiche competenze, allorché egli abbia assolto il dovere di conoscenza con l'ordinaria diligenza attraverso la corretta utilizzazione dei mezzi di informazione, di indagine e di ricerca dei quali disponga (Sez. 1, n. 25912 del 18/12/2003, dep. 2004, Garzanti, Rv. 228235), mentre non può validamente essere invocata da chi svolge una attività rispetto alla quale ha il dovere di informarsi con diligenza sulla normativa esistente (Sez. 5, n. 22205 del 26/02/2008, Ciccone, Rv. 240440) ed è certamente questo il caso, ricorrente - nella specie, del legale rappresentante di una società di capitali, tenuto alla puntuale conoscenza e osservanza (anche attraverso la scelta e l'ausilio di collaboratori competenti) delle normative correlate allo svolgimento della attività imprenditoriale -, né in caso di mero dubbio interpretativo, che comporta comunque l'obbligo di evitare la condotta a rischio di sanzione (Sez. 6, n. 6991 del 25/01/2011, Sirignano, Rv. 249451; Sez. 3, n. 28397 del 16/04/2004, Giordano, Rv. 229060)>>.
3.3.Ne consegue che l'amministratore che subentri nella legale rappresentanza dell'impresa, della quale assume il pieno e consapevole dominio, non può addurre, a giustificazione delia materiale insussistenza del reato e/o della sua colpevolezza, la pregressa distrazione, da parte del precedente amministratore, della liquidità necessaria al pagamento del debito tributario, a maggior ragione se (ed anzi proprio perché) la circostanza è a lui già nota. La condotta omissiva oggettivamente sussiste in ogni caso;
il dolo può essere escluso solo se il nuovo amministratore dimostri di versare, al momento della consumazione del reato, in errore sul fatto (art. 47), sulla sussistenza cioè degli elementi costitutivi del reato (il pagamento effettivo delle retribuzioni, le ritenute effettuate, il rilascio delle certificazioni) ovvero che l'omissione è dovuta a caso fortuito o a forza maggiore. Tutte circostanze - queste ultime mai dedotte. - 3.4.Il ricorso, pertanto, deve essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29/03/2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Cavallo Allslinio Aldo Aceto Now Sech DEPOSITATA IN CANCELLERIA 3 10 OTJ 2017 VIL CANCELLIERE Luana Adriani