Sentenza 31 ottobre 2018
Massime • 1
Nel giudizio di cognizione, ai fini della determinazione della pena conseguente al riconoscimento della continuazione tra più reati oggetto di giudizio abbreviato, nel caso in cui sia intervenuta condanna definitiva solo per taluni di essi, tra cui quello più grave, non opera il criterio moderatore del cumulo materiale di cui all'art. 78 cod. pen. qualora l'aumento, da effettuarsi prima della riduzione conseguente alla scelta del rito, sia di entità tale da non determinare il superamento del limite dei trent'anni di reclusione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 31/10/2018, n. 21498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21498 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2018 |
Testo completo
21498-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Andrea Tronci Presidente - Sent. n. sez. 1833 Angelo Costanzo UP 31/10/2018- Mirella Agliastro Relatore R.G.N. 23647/2018 Laura Scalia Antonio Costantini ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari In merito all'assoluzione riguardante AL ON nato Bari il 7/9/1970, AL EL nato Bari 21/9/1987 in relazione al capo c) n. 2; 2. SO CC, nato a [...] il [...], 3. PA CO nato Bari il 23/09/1976, 4. SA CE nato Triggiano (BA) il 13/11/1983, 5. SC ER nato Rutigliano (BA) il 31/5/1979, 6. TE CO nato Bari il 20/11/1980, avverso la sentenza del 15/12/2017 della Corte di appello di Bari;
J visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mirella Agliastro;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del P.G. e l'inammissibilità degli altri ricorsi;
udito l'avv. Italia Mendicini sostituto processuale dell'avv. Rosario Cristini, in difesa di SC ER, che si è riportata ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Bari con sentenza del 15/12/2017, in riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bari in data 02/05/2016: -rideterminava la pena per SA CE, per i reati di cui ai capi A), B), C) n. 4 e 5, nella misura di anni quattro e mesi otto di reclusione, assorbiti i reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo in quelli di detenzione e porto illegale di arma clandestina;
-rideterminava la pena nei confronti di SC ER, per i reati di cui ai capi A) e B) della rubrica, in anni quattro mesi sei e giorni venti di reclusione, valutate le già concesse attenuanti generiche in termini di prevalenza sull'aggravante contestata, in relazione al delitto associativo sub capo a) dell'imputazione; -rideterminava la pena nei confronti di TE CO, per il reato di cui agli artt. 2, 4 e 7 I. n. 895/67, detenzione e porto di arma comune da sparo, in anni due mesi uno giorni dieci di reclusione ed euro 3.000,00 di multa;
-· rideterminava la pena per PA CO, per il reato di cui al capo C) n. 2 II parte, nella misura di anni due mesi uno giorni dieci di reclusione ed euro 2.400,00 di multa, assorbiti i reati di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo in quelli di detenzione e porto illegali di arma clandestina e ritenute le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate;
-rideterminava la pena nei confronti di SO CC, per i reati di cui ai capi A), B), B1), C) nn. 4 e 5, assorbiti quelli di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo nelle fattispecie di detenzione e porto illegali di arma clandestina, nella misura di anni sette di reclusione, a titolo di aumento per continuazione con i reati di cui alla pronuncia n. 20/2015 della Corte di assise di appello di Bari del 6/10/2015 divenuta irrevocabile il 22/12/2015; infine confermava la pena inflitta per il capo D) dell'imputazione. - assolveva AL ON e AL EL dai reati di cui al capo C) n. 2 II parte dell'imputazione, per non avere commesso i fatti.
2. Ricorre per cassazione SO CC per il tramite del proprio difensore di fiducia in relazione alla condanna relativa ai reati di cui ai capi A), B), B1), C) nn. 4 e 5, nonché al capo D), per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b), c), e) cod. proc. pen. per violazione di legge, inosservanza dell'art. 125 cod. proc. pen., mancanza manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego del vincolo della continuazione anche rispetto al capo D) della rubrica. La Corte ha ritenuto l'identità del disegno criminoso tra i reati della sentenza impugnata e i 2 аб reati di cui alla sentenza della Corte di assise di appello di Bari in data 06/10/2015, irrevocabile il 22/12/2015, escludendo il vincolo della continuazione solo per il delitto di cui al capo D) della rubrica. Secondo la Corte, l'episodio di cui al capo D), che concerne una vicenda di estorsione in danno di un commerciante, sarebbe "scollato" dall'attività di spaccio ed integrerebbe un'attività illecita autonomamente posta in essere dal ricorrente, a carico del quale è anche stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/91, non essendo rinvenibile alcun plausibile collegamento con gli altri delitti contestati. Il ricorrente invece valorizza quali indici rivelatori della medesimezza del disegno criminoso, la contestualità temporale delle condotte illecite, l'identità territoriale del luogo di commissione, l'identità dei soggetti con cui le stesse sono state realizzate. 2) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 442 comma 2, 671, 186 e 187 disp. att. cod. proc. pen., 81 e 73 e ss. cod. pen. ed ancora violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. per illogicità e manifesta contraddittorietà della motivazione. Secondo la difesa la sentenza impugnata è inficiata da errores in procedendo che si ripercuotono sulla correttezza del risultato finale. La Corte ha individuato il reato più grave in quello di omicidio di cui alla sentenza passata in giudicato, utilizzando come pena base quella complessiva di anni sedici di reclusione, già ridotta ex art. 442 cod. proc. pen., applicando poi i singoli aumenti per continuazione in relazione ai reati oggetto di contestazione nel presente processo, su cui ha applicato la diminuente del rito abbreviato;
infine ha determinato in anni cinque di reclusione ed euro 5.000,00 la pena per il capo D), escluso dalla continuazione. Viceversa la difesa invoca un diverso metodo di calcolo: il riconoscimento della continuazione tra i reati di due distinti giudizi abbreviati comporta, previa individuazione del reato più grave, la determinazione della pena-base nella sua entità precedente all'applicazione della diminuente per il rito abbreviato, l'applicazione dell'aumento per continuazione su detta pena-base, ed infine il computo sull'intero in tal modo ottenuto dalla diminuente del rito abbreviato. Questo significa che la Corte avrebbe dovuto: -individuare la pena base nella sentenza che ha giudicato il reato più grave, prima che la stessa venisse decurtata ai sensi dell'art. 442 comma 2 (anni ventidue di reclusione per il delitto di omicidio della sentenza passata ingiudicato); -sommare la pena determinata a titolo di continuazione (anni due per il capo B) della sentenza definitiva + anni dieci e mesi sei per i reati oggetto di contestazione del processo in svolgimento); - conteggiare la diminuzione per il rito sull'intero in tal modo ottenuto;
3 +45 posto che gli aumenti di pena avrebbero determinato una pena finale superiore ad anni trenta di reclusione (anni 22+ anni due + anni dieci e mesi sei di recl. = anni 34 e mesi sei di reclusione), la Corte avrebbe dovuto procedere alla riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato solo dopo avere applicato il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen., secondo cui la pena della reclusione non può eccedere anni trenta. 3) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza è priva di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze innominate in relazione al capo D) della rubrica, limitandosi a confermare la pena inflitta in primo grado non tenendo conto del comportamento processuale del ricorrente che ha rinunciato ai motivi principali in punto di responsabilità, consentendo una definizione più agevole del giudizio di secondo grado.
3. Ricorre per cassazione "personalmente" PA CO, deducendo violazione dell'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per non essere stata la pena irrogata contenuta nel minimo edittale in considerazione dei gravi precedenti penali, secondo quanto statuito dal giudice di primo grado. La Corte d'appello non aveva tenuto conto del motivo di appello che aveva argomentato trattarsi di precedenti risalenti e di non particolare allarme sociale, non motivando nemmeno in modo implicito o per relationem.
4. Ricorre per cassazione SA CE, per il tramite del proprio difensore di fiducia, per violazione dell'art. 606 lett. e) in relazione agli artt. 27 comma 3 e 101 comma 2 Cost., 62 bis, 133 cod. pen., censurando l'entità della pena. La Corte di appello avrebbe dovuto esprimere un'attenta valutazione sulla pericolosità del prevenuto ed inoltre avrebbe dovuto irrogare una pena inferiore a quella inflitta. Nessuna argomentazione riguardante il profilo delle attenuanti generiche è stata svolta, al di là della indicata citazione della norma codicistica nell'epigrafe del motivo.
5. Ricorre per cassazione SC ER per il tramite del proprio difensore di fiducia per i seguenti motivi: 1) violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74 comma 4 d.P.R. n. 309/90. La Corte di appello ha ritenuto sussistente la consapevolezza in capo al SC circa la disponibilità di armi da parte dei sodali, in contrasto con gli elementi di prova raccolti, attesa l'assoluta mancanza di captazioni ambientali o intercettazioni 4 Ex dimostrative di tale consapevolezza. Al SC non si contestano reati quali quelli di cui all'art. 416 o 416 bis cod. pen., né altri reati in tema di armi. Allo stesso è contestata la condotta di acquirente abituale di sostanza stupefacente e non anche quella di intraneo/partecipe al sodalizio. L'aggravante speciale di cui si tratta non è stata sufficientemente accertata nei confronti degli altri membri dell'associazione dedita al narcotraffico, poiché il possesso e l'uso delle armi non è caratteristica indefettibile di tale struttura illecita. 2) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90. Il ricorrente afferma che non basta la diversa tipologia di sostanza quale elemento sintomatico dell'esclusione dell'ipotesi di lieve entità. Non vengono presi in considerazione gli altri elementi indicati nella fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/90. Al SC è contestato un periodo di tempo che va dall'ottobre 2012 al gennaio 2013 e quindi una condotta che si protrae per soli quattro mesi.
6. Ricorre per cassazione TE CO per il tramite del proprio difensore di fiducia per i seguenti motivi: 1) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per omessa e illogica motivazione ai sensi dell'art. 125 comma 3 cod. proc. pen. in ordine alla mancata esclusione della recidiva. In particolare, è stata contestata una recidiva reiterata per fatti commessi dodici anni prima e cioè nel 2004, definiti con due sentenze di patteggiamento;
2) violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in relazione alla mancata determinazione nel minimo della pena.
7. Ricorre per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bari nei confronti di AL ON e AL EL, in ordine all'assoluzione degli imputati per il reato di cui al capo C) n. 2 II parte della rubrica, per non avere commesso il fatto: si tratta della condotta di porto e detenzione di un'arma clandestina costituita da una pistola semiautomatica di fabbricazione cecoslovacca. Afferma il ricorrente che la Corte giunge ad una pronuncia di assoluzione degli imputati, padre e figlio, sulla base di "un'affermazione apodittica" priva di alcun elemento probatorio, così come chiesto dalla difesa e senza indicazioni concrete a sostegno della scelta. La motivazione, secondo il ricorrente, era consistita nella considerazione che poteva apparire possibile che PA PE avesse mentito ai suoi correi, nel trattenere la pistola, dopo l'agguato programmato ma non materialmente eseguito, riferendo falsamente ai sodali di averla data in consegna ad uno dei due AL. Il Procuratore Generale ricorrente ricostruisce storicamente la 5 vicenda aderendo sostanzialmente alla diversa ricomposizione del quadro probatorio che ne aveva fatto il giudice di primo grado: PA PE, in attuazione del progetto di AL ON, era andato in perlustrazione per attuare l'agguato nei confronti di un soggetto inviso a AL ON, ma poiché il bersaglio non venne trovato, rimase ad attendere precisi ordini. avrebbe poi trattenuto la pistola senza Il suddetto PA riconsegnarla, perché nessuno dei due AL l'avrebbe ricevuta. Il giudice di secondo grado ha disatteso la ricostruzione operata dal primo giudice, sulla base di una "congettura" che non trova riscontro nei fatti di causa, ritenendo "possibile" che non avesse restituito la pistola a nessuno dei due AL e l'avesse trattenuta per sé (mentendo ai suoi complici). Il primo giudice invece aveva affermato la responsabilità dei AL in ordine al porto e detenzione dell'arma, non perché "non" l'avessero voluta presso la propria abitazione, bensì perché avevano entrambi la consapevolezza che quell'arma era stata detenuta e portata per la realizzazione dell'azione di fuoco da loro programmata e funzionale al loro interesse: di fatto ne avrebbero avuto la disponibilità, ancorché virtuale. Sulla base di tali considerazioni, il Procuratore Generale ha impugnato l'assoluzione nei confronti dei AL. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nessuno dei ricorsi può trovare accoglimento, la quasi totalità di essi essendo anzi connotata da inammissibilità, per le ragioni che di seguito si svolgono.
2. Posizione di PA CO Il ricorso, peraltro assolutamente generico e riproduttivo dei medesimi motivi di appello, è stato proposto personalmente dall'impugnante a sua firma (risulta soltanto l'autentica della firma da parte del difensore) e non da difensore abilitato e munito di procura speciale per la relativa presentazione, in spregio dell'art. 613 cod. proc. pen., modificato dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 che ha escluso la possibilità per l'imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione.
3. Posizione di SA CE I motivi di ricorso hanno riguardato esclusivamente l'entità della pena, atteso che come già sopra rilevato nessuna censura specifica è stata sviluppata in tema di circostanze attenuanti generiche, malgrado il richiamo 6 Ex dell'art. 62 bis cod. pen., nel novero delle norme rispetto alle quali si sarebbe concretizzato il dedotto vizio di motivazione. Né avrebbe potuto essere diversamente, atteso che le attenuanti in questione, già riconosciute dal primo giudice in termini di prevalenza, sono state poi computate nella loro estensione massima dalla Corte d'appello, in accoglimento del relativo motivo di gravame. Tanto premesso, venendo direttamente al trattamento sanzionatorio, rileva il Collegio che la pena base è stata indicata nel minimo edittale e su di essa, una volta operata la decurtazione di un terzo per le attenuanti generiche - così come appena rilevato - è stato applicato il contenuto e complessivo aumento di mesi quattro di reclusione per ben sette reati satelliti, ivi comprese allarmanti violazioni della normativa sulle armi, per di più di carattere clandestino, tenuto conto dell'assorbimento dei fatti di detenzione e porto di arma comune da sparo nei delitti di detenzione e porto delle medesime armi, con l'elemento specializzante della clandestinità, giusta l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., sent. n. 41588 del 12/09/2017, Rv. 270902). A fronte di ciò, il ricorrente si limita a richiedere una rivalutazione del profilo sanzionatorio, senza l'indicazione di specifiche questioni in astratto idonee ad incidere sulla entità della pena e che indichino un preciso difetto del percorso logico-argomentativo offerto dalla Corte di merito, bensì limitandosi ad osservare che "la pena poteva essere diminuita al minimo"; "nella specie tutti gli indici dell'art. 133 cod. pen., dovevano convincere la Corte ad irrogare una pena inferiore a quella inflitta". Laddove è notorio che, nella determinazione della misura del trattamento sanzionatorio, è riconosciuto al giudice un potere discrezionale, il cui esercizio, purché non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione, è incensurabile in sede di legittimità. Quanto alla doglianza consistente nel fatto che "la Corte abbia tralasciato di motivare le ragioni che giustificassero la pericolosità del prevenuto", al di là della non ben comprensibile pertinenza di siffatto rilievo, esso comunque viene smentito dalla considerazione svolta dal Collegio secondo cui “i ben più gravi fatti contestati in questo procedimento segnano indiscutibilmente una escalation della capacità a delinquere di questo imputato". Alla luce delle argomentazioni svolte, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
4. Posizione di SC ER Il ricorrente è stato condannato per i reati di cui al capo A) (art. 74 commi 1, 2 e 4 d.P.R. n. 309/90) e di cui al capo B) (artt. 110, 81 cod. pen. 73 commi 1, 4 e 6 d.P.R. n. 309/90) con il ruolo di acquirente costante di rilevanti partite di 7 stupefacente che provvedeva a cedere autonomamente. Si lamenta la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 74 comma 4 d.P.R. n. 309/90. Rileva in proposito il Collegio che, al di là della motivazione svolta in proposito dalla Corte territoriale che, alla stregua delle risultanze delle captazioni in atti, si è richiamata all'orientamento secondo il quale l'aggravante dell'associazione armata, prevista dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 4, diversamente da quella analoga, ipotizzata dall'art. 416 bis comma 5 cod. pen., quanto all'associazione per delinquere di stampo mafioso, richiede unicamente la disponibilità di armi, non esigendo anche la correlazione tra queste ultime e gli scopi perseguiti dall'associazione criminosa (così, da ultimo, Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Rv. 262714) l'avvenuta rinuncia, - formalizzata dal difensore dell'imputato munito di procura speciale, a tutti i motivi di appello, "ad eccezione di quelli relativi all'entità della sanzione ed all'aumento per effetto del vincolo della continuazione tra i capi A) e B)", quale attestata dalla stessa sentenza impugnata a pag. 13 della motivazione (nonché poi ribadita, a pag. 42 della pronuncia medesima), rende il motivo inammissibile, perché non consentito: ciò in quanto la rinuncia parziale ai motivi di appello deve ritenersi incondizionata e determina la formazione di una preclusione processuale limitatamente ai punti della sentenza gravata oggetto di tale manifestazione di volontà abdicativa, sollevando la Corte d'appello da qualsivoglia onere di motivazione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 40278 del 06/04/2016, Rv. 268198). Peraltro, poiché la pena per il capo d'imputazione inerente al reato associativo sub A) è stata determinata nel minimo edittale di anni dieci di reclusione e su di essa è stata applicata la riduzione massima di un terzo per le concesse attenuanti generiche, valutate in termini di prevalenza, si aggiunge a quanto sopra anche il palese difetto d'interesse in capo al ricorrente, che, una volta di più, rende il motivo inammissibile. I riferiti termini della rinuncia appaiono egualmente "coprire" anche il secondo ed ultimo motivo di ricorso, in tema di qualificazione giuridica del reato continuato sub B) ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, in ordine al quale, in ogni caso, avere la Corte territoriale osservato che i quantitativi di stupefacente di cui il SC si approvvigionava dal sodalizio del SO potevano giungere anche a 100-150 grammi di erba alla volta, cui si aggiungeva anche il rifornimento occasionale di cocaina, rende ineccepibile la disposta esclusione dell'ipotesi di lieve entità, in considerazione dell'inserimento del SC in un contesto di narcotraffico di più vaste proporzioni e del ripetersi frequente delle descritte condotte, in quantitativi non ridotti ed avendo ad oggetto forniture anche diversificate. 45 f 8 Ne consegue che il ricorso, nella sua interezza, deve dichiararsi inammissibile.
5. Posizione di TE CO Con il primo motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva dal computo della pena. In particolare, la doglianza riguarda il fatto che è stata contestata una recidiva reiterata per fatti commessi dodici anni prima e cioè nel 2004, definiti con due sentenze di patteggiamento. Si sostiene nel ricorso che ai fini della dichiarazione della recidiva reiterata è necessario che previamente alla commissione dell'ultimo nuovo delitto, sia già stata effettivamente applicata la recidiva in sede giudiziale e su tale doglianza la Corte d'appello non ha fornito alcuna motivazione. Il giudice di secondo grado ha non illogicamente giustificato l'applicazione della recidiva reiterata sul fatto che i delitti in materia di armi contestati in questa sede costituiscono una evoluzione della capacità a delinquere del ricorrente, capacità che il predetto aveva già espresso in precedenza, atteso che costui aveva già subito una prima condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali ed una seconda condanna per resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi ai sensi dell'art. 4 I. n. 110/75. Occorre precisare che non è fondata la considerazione secondo cui la contestazione della recidiva reiterata debba essere preceduta da precedente "riconoscimento giudiziale" della recidiva. L'interpretazione testuale dell'art. 99 non richiede, ai fini della contestazione della recidiva reiterata, o comunque qualificata, il riconoscimento di una precedente recidiva formalmente contestata, ma soltanto la condanna per un fatto costituente delitto. La giurisprudenza ha affermato che per la configurazione della recidiva reiterata "occorre che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili". La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la recidiva reiterata può essere riconosciuta in sede di cognizione anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice (Sez. 5, n.47072 del 13/06/2014, Rv. 261308; Sez. 2 n. 18701 del 7/5/2010, Rv. 247089). Inoltre si è sostenuto, già con pronunce di legittimità risalenti, che il termine "recidivo" usato dal legislatore non indica "una qualità del soggetto giudizialmente affermata" bensì fa riferimento all'avere l'autore del reato già commesso in precedenza altri reati senza la necessità che tale status sia stato affermato in un precedente giudizio. Non necessita dunque, di una precedente contestazione di recidiva la possibilità di riconoscere in un procedimento la qualità di recidivo di un imputato (Sez. 3, n. 6424 del 20/05/1993 Rv. 195127). کے Con riferimento alla mancata determinazione del minimo della pena, il ricorrente ha osservato che contraddittoriamente il giudice di secondo grado ha irrogato una pena base inferiore a quella considerata dal primo giudice ma superiore al minimo legale applicabile e la riduzione operata (di appena mesi sei) non soddisfa la valutazione del coinvolgimento in un unico episodio. La Corte d'appello ha già risposto alla censura, osservando che la condotta del TE, per quanto relativa ad un solo episodio, esprime una capacità a delinquere in "crescita" ed evidenzia una sua contiguità con un sodalizio criminale di notevole spessore. Il motivo è inammissibile perché generico, in presenza di pena non illegale in quanto inflitta nei limiti edittali, anche perché non viene indicata dalla difesa alcuna ragione di ulteriore meritevolezza in favore del ricorrente, che avrebbe dovuto condurre il giudice di appello ad irrogare una pena più mite, con riferimento ai fatti emersi ed alla di lui personalità, così rendendo incongruo il ragionamento dallo stesso svolto.
6. Posizione di SO CC Con il primo motivo il ricorrente censura il diniego dell'applicazione del vincolo della continuazione, oltre che per i reati di cui ai capi A), B), B1), C) nn. 4 e 5, anche rispetto al capo D) della rubrica. La Corte ha ritenuto l'identità del disegno criminoso tra i reati della sentenza impugnata tra di loro e quelli di cui alla sentenza della Corte di assise di appello di Bari in data 06/10/2015, irrevocabile il 22/12/2015, escludendo il vincolo della continuazione solo per il delitto di cui al capo D) della rubrica. Il giudice di secondo grado aveva riconosciuto l'identità del disegno criminoso tra i reati coperti dal giudicato e quelli di cui al procedimento in corso, in ragione del fatto di essere stati commessi in un ristretto arco di tempo ed in luoghi in gran parte coincidenti e ad opera per lo più degli stessi autori. Quelli di cui alla sentenza irrevocabile erano stati consumati proprio in Rutigliano, che costituiva il teatro principale delle azioni delittuose del gruppo, nonché la piazza principale del narcotraffico su cui si intendeva imporre il monopolio del sodalizio capeggiato dal ricorrente SO CC. La motivazione della pronuncia di secondo grado riflette il profilo storico dei contrasti tra contrapposti gruppi criminali per il monopolio del narcotraffico, che era stata la principale causale dell'omicidio di ZZ MA, per il quale delitto la responsabilità concorsuale del SO e di altri due soggetti, LO AN e GI HE, era ormai coperta dal giudicato, per essere stati dichiarati inammissibili gli atti di appello. 45 10 La Corte di appello, al pari del G.U.P., aveva escluso, dal vincolo della continuazione, il capo D) della rubrica, afferente ad una estorsione condotta nei confronti di un operatore commerciale, essendosi in presenza di un'attività illecita che prescinde da quella sistematica di spaccio di stupefacenti svolta dal ricorrente, in posizione di vertice con gli altri componenti del gruppo ai quali viene addebitato il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n.309/90, e per il quale rimane applicata la pena di anni cinque di reclusione ed euro 5.000,00 di multa. Il mancato collegamento tra i due reati si spiega, secondo la Corte di appello e con giudizio condivisibile, sulla base di un rapporto meramente occasionale e non per effetto di una deliberazione concepita ab origine in tal senso. L'attività di spaccio di stupefacenti ha costituito la principale forma di lucro del gruppo SO ed il fatto estorsivo ha costituito una fonte di illecito guadagno conseguente ad un iniziale rapporto lecito ad un operatore economico, sul quale si era innestata la condotta di estorsione: la doglianza, quindi, non può trovare accoglimento. Con il secondo motivo viene contestato il calcolo compiuto dalla Corte di appello all'esito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari divenuta esecutiva, relativa all'omicidio di ZZ MA, ed i reati addebitati ai capi A), B), B1), C) nn. 4 e 5 della rubrica nel presente procedimento. Calcolo che il giudice distrettuale ha effettuato individuando il reato più grave nell'anzidetto omicidio e determinando quindi in anni sette di reclusione, tenuto conto della diminuente per il rito abbreviato, l'entità complessiva (distinta per singolo illecito e tenuto conto dell'assorbimento per i delitti in materia di armi, per le ragioni già in precedenza rappresentate) dell'aumento concernente i delitti per cui è processo, da apportarsi sulla pena definitiva già irrogata al SO, essa pure in sede di giudizio abbreviato e comprensiva anche dei reati satellite rispetto al più grave fatto di sangue. Si rinvia all'illustrazione del motivo di ricorso, quale già precedentemente compiuta, per ciò che attiene alle diverse modalità di calcolo indicate dalla difesa, in estrema sintesi consistenti nell'effettuazione solo al termine del conteggio totale vale a dire, una volta stabilita la pena base e computati gli - aumenti per tutti i reati ritenuti espressione del medesimo e preesistente disegno criminoso la riduzione per il rito, di cui all'art. 442 cod. proc. pen., così da applicare nella presente fattispecie il criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen., pervenendosi in conclusione ad una pena finale più contenuta. È da dire subito che il motivo è destituito di fondamento e va rigettato. La tesi difensiva si richiama espressamente all'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite, cristallizzato nella sentenza n. 45583 del 25/10/2007, Rv. 11 237692, secondo cui la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato si applica dopo che la pena è stata determinata nell'osservanza nelle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dall'art. 71 fra le quali vi è la disposizione limitativa del cumulo materiale in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore a trent'anni. Sennonché tale principio, assolutamente corretto, non si attaglia affatto al caso in esame. La doglianza di cui trattasi ripropone il problema della individuazione del corretto ordine della sequenza logico-temporale di applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 78 cod. pen. e 442 co. 2, cod. proc. pen. A tale riguardo va innanzi tutto osservato che la corretta soluzione si configura in termini non coincidenti, a seconda che essa afferisca a un giudizio di cognizione o di rideterminazione della pena in sede esecutiva: nel primo caso, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha definitivamente affermato proprio che laa partire dall'arresto delle Sezioni Unite richiamato dal ricorrente riduzione conseguente alla scelta del rito abbreviato deve operarsi dopo che la pena è stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene stabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., tra cui rientra anche la disposizione limitativa del cumulo materiale di cui all'art. 78 cod. pen., in forza della quale la pena della reclusione non può essere superiore ad anni trenta (v., in senso conforme e più di recente, Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Rv. 257325). Per contro, nel giudizio di esecuzione, s'impone un differente approccio, collegato al principio dell'intangibilità del giudicato ed all'assenza, in materia, di disposizioni di carattere derogatorio, che consentano al giudice dell'esecuzione di incidere in punto di rideterminazione della pena, onde, in esito al riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati, già definitivamente giudicati, che abbiano formato oggetto di processi celebratisi tutti con rito abbreviato, il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. non può che operare successivamente alla riduzione di pena conseguente alla scelta del rito (cfr. Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015, Rv. 265867). Tanto premesso, la situazione con la quale occorre confrontarsi è di tipo misto, poiché, nella presente fattispecie, il vincolo della continuazione è stato riconosciuto fra reati oggetto del processo di cognizione ed altri già definiti con sentenza irrevocabile, l'uno e l'altra connotati dal rito abbreviato. In siffatte ipotesi, l'efficacia preclusiva connessa al ricordato principio della intangibilità del giudicato è suscettibile di conoscere eccezioni, ma ciò solo qualora il reato coperto da giudicato non sia quello più grave, atteso che, in tal caso,la relativa pena dovrà essere conteggiata in termini di mero aumento, cosicché si discosterà da quella irrogata a titolo di pena principale, conformemente al favor cui è ispirato l'istituto della continuazione. Con la Аб ہے 12 conseguenza ulteriore per cui, in dette evenienze, sarà egualmente applicabile il limite previsto dall'art. 78 cod. pen., prima di far luogo alla riduzione per la scelta del rito (cfr. Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017 - dep. 2018, Rv. 271751). Nella specifica vicenda, tuttavia, il reato più grave è quello coperto da giudicato (in uno ai reati satellite già ad esso avvinti dal vincolo di cui all'art. 81 cpv. cod. pen.), per cui deve ritenersi legittimo il modus procedendi della Corte d'appello, che ha preso le mosse da quel reato e dalla sentenza irrevocabile (per totali anni sedici di reclusione), su di essa apportando si ripete gli aumenti - per i reati per cui è processo, la cui entità, pur prima del computo della diminuente del rito, in quanto pari ad anni dieci e mesi sei di pena detentiva (poi ridotti a sette), risulta tale da non far scattare il criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. Il relativo motivo va dunque rigettato. Con il terzo motivo il ricorrente censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con riferimento al capo D), richiesta già avanzata con i motivi di appello. In proposito, va rilevato che l'imputato risulta aver personalmente rinunciato a tutti i motivi d'appello, fatta eccezione di quelli relativi alla pena ed al riconoscimento del vincolo della continuazione con la sentenza irrevocabile di cui si è poc'anzi trattato. Ora, anche a voler opinare che il riferimento generico alla pena valga ad escludere dal novero dei motivi abdicati quello in tema di attenuanti generiche, così come assume il ricorrente, sta di fatto che le attenuanti generiche risultano essere state già concesse dal primo giudice, con valutazione in termini di equivalenza rispetto alle aggravanti, onde evidente è l'inammissibilità del motivo, la cui generica formulazione non consente peraltro neppure di ritenere che lo stesso debba essere inteso nel senso della richiesta formulazione di un più favorevole giudizio di valenza, stante l'assenza di qualsivoglia motivo a supporto (al di là dei divieti di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991, del cui mancato rispetto l'imputato ha beneficiato).
7. Ricorso del P.G. presso la Corte di appello di Bari Il ricorso proposto dal Procuratore Generale avverso l'assoluzione per non avere commesso i fatti, pronunciata dal giudice di secondo grado nei confronti di AL ON e AL EL per il reato di cui al capo C) n. 2 II parte, è inammissibile. Sul presupposto della sicura disponibilità di una pistola in capo a PA PE, GI CC e SO HE, quale comprovata dalle risultanze delle intercettazioni in atti, la ricorrente parte pubblica ribadisce la 13 Аб correttezza della ricostruzione della vicenda già compiuta dal primo giudice a detta del quale, giusta le dichiarazioni proprio del PA e del GI, l'arma in questione doveva essere impiegata per l'esecuzione di un attentato funzionale agli interessi di AL ON e fu quindi lasciata al di lui figlio, EL, a seguito del mancato reperimento della vittima predestinata ed in funzione della successiva esecuzione di un nuovo tentativo ritenendo quindi del tutto congetturale l'ipotesi per cui il PA potesse aver mentito, trattenendo per sé l'arma dopo il fallito agguato e riferendo falsamente ai sodali di averla consegnata ad uno dei AL, circostanza che si assume essere stata posta a fondamento della censurata assoluzione. In realtà, la Corte di appello ha svolto ben altro e più articolato discorso, atteso che: a) ha ritenuto fondate le obiezioni difensive, che avevano evidenziato come le dichiarazioni dei citati PA e GI non fossero affatto fra loro convergenti e, dunque, non si riscontrassero reciprocamente, posto che, mentre il GI che aveva partecipato in prima persona solo alla fase iniziale dell'operazione, curando la consegna della pistola al PA ed a tale AN "la RA, identificato dagli inquirenti per IA AN aveva riferito, nei termini sopra in larga parte anticipati ed asseritamente appresi proprio dal PA, che le ricerche dell'individuo da colpire, nell'interesse di AL ON, non avevano sortito effetto, per cui l'arma era stata lasciata allo stesso AL, ovvero comunque nella sua disponibilità, il PA aveva per contro rappresentato di essersi recato, insieme al IA, presso l'abitazione di EL AL per poi procedere all'esecuzione dell'attentato, che fu tuttavia rimandata per l'assenza di ON AL;
b) ha conseguentemente ritenuto che non vi fosse affatto chiarezza sul ruolo effettivo di AL ON e tanto meno raggiunta la prova dell'avvenuta consegna dell'arma a AL EL;
c) ha reputato viepiù convalidate le obiezioni difensive dalla circostanza oggettiva che l'arma di cui trattasi, che il PA avrebbe lasciato al figlio di AL ON il 18/01/2013, fosse stata sequestrata a distanza di pochi giorni - segnatamente, il 30/01/2013 - nella disponibilità dello stesso PA, senza che questi fosse stato in grado di giustificare in alcun modo il possesso della pistola in questione. Dunque, l'affermazione di un possibile mendacio da parte del PA che, per vero, non va attribuita alla Corte territoriale, trattandosi solo di una possibile spiegazione alternativa offerta dalla difesa: cfr. pag. 56 della sentenza impugnata in ogni caso è solo la risultante, ancorché sicuramente opinabile, di - un ben diverso e coerente ragionamento, scandito dai passaggi che si sono sopra evidenziati. 14 45 Ciò posto, la valutazione di implausibilità della motivazione del giudice di secondo grado non è sorretta da riferimenti fattuali che possano incrinare il convincimento della Corte d'appello, avendo l'ufficio ricorrente aderito pedissequamente alla ricostruzione del giudice di primo grado, sulla scorta della ritenuta consapevolezza che i tre correi sopra indicati avevano avuto l'arma in loro possesso per compiere "un'azione che ad essi AL interessava", senza formulare alcuna valutazione critica sul convincimento della Corte e, di più, fondando il proprio discorso su un dato per certo erroneo, vale a dire sul preteso ritrovamento dell'arma a casa di CA HE (cfr. foglio 3 del ricorso), da dove invece la pistola era stata solo prelevata, così eludendo un passaggio fondamentale del ragionamento assolutorio della Corte distrettuale, essendo fuor di dubbio come rilevato che la pistola semiautomatica VZOR 70 - cal. 7,65 di produzione ceca, priva di punzonatura e perciò clandestina, di cui al capo d'accusa in esame, fu sequestrata in data 30/1/2013 al PA. In altri termini e conclusivamente, il Procuratore Generale ha offerto un'interpretazione dei fatti contrapposta alla ricostruzione del giudice, senza confrontarsi realmente con il discorso giustificativo coerentemente svolto dalla Corte territoriale: ne consegue la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.
8. I ricorrenti soccombenti (ad eccezione della parte pubblica) vengono condannati al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. SO CC viene condannato alle sole spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi proposti da PA CO, SA CE, SC ER, TE CO, che condanna al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Rigetta il ricorso proposto da SO CC che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 31/10/2018 Il Consigliere estensore Il Presidente Mirella Agliastro lecinice, Andrea Tronci Andra Dronc sh DEPOSITATO IN CANCELLERIA U Oggi, 1 MAG 2019 E S T IL CANCELERERE R IL Lorenapragomer