Sentenza 28 gennaio 2003
Commentario • 1
- 1. I delitti di false informazioni e di ostacolo alle funzioni delle Autorità di vigilanzaMarco Gambardella · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. I soggetti attivi. Le Autorità di vigilanza. – 2. Le false informazioni all'Autorità di vigilanza. – 3. L'ostacolo alle funzioni dell'Autorità di vigilanza. – 4. Concorso di reati. Rapporto con gli illeciti amministrativi. 1. I soggetti attivi. Le Autorità di vigilanza Una crescente importanza nella prassi giudiziaria ha assunto negli ultimi anni il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza, contenuto nell'art. 2638 c.c. (si veda ad es. A. Nisco, Il caso Bnl-Unipol: abuso di informazioni privilegiate e ostacolo alle funzioni di vigilanza, in Casi di diritto penale dell'economia, a cura di L. Foffani-D. Castronuovo, il Mulino, 2015, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2003, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
се 69000 REPUBBL01 252/ 03 A TNIE DA DIGISTRAZIONE T A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. TAB. ALL. B - N. 5 D.P.R. 26/4/1986LA CORTE SUPREMA DI CASS T R IB U T A R I A SEZIONE QUINTA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.5440/00 Dott. Alfio Finocchiaro Consigliere Dott. Stefano Monaci Cron. 2713 Dott. Mario Cicala Consigliere Rep. Dott. Antonio Merone Consigliere Ud. 4-6-02 Dott. Francesco Ruggiero Cons. Rel. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente: CAMPIONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 69000 Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore,e l'Ufficio del Registro di Brescia, in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12, domiciliano;
- ricorrente
contro
TT IA, residente a [...], in via M. D'Azeglio n.25;
- intimato -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Lombardia-Milano n.40/21/99 del 9-3-99. 2434 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4/6/02 dal Relatore Cons. Dott. Francesco Ruggiero;
Procuratore Udito il P.M., in persona del Sostituto Generale Dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Il sig. IA TT impugnava l'avviso di liquidazione dell'Ufficio del Registro di Brescia, con cui venivano negati i benefici della L. n.408/49. La Commissione Tributaria di primo grado di Brescia, con sentenza n.2177/05/91, accoglieva il ricorso. Il gravame dell'Ufficio era rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale di Lombradia-Milano, con sentenza n.40/21/99 del 9-3-99, nella quale si rilevava che l'azione dell'Amministrazione Finanziaria per il recupero dell'imposta di registro in misura ordinaria era stata esercitata ben oltre il termine di tre anni dalla data di mancata presentazione della denuncia di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art.6 D.L. n. 1150/67 convertito con modificazioni nella L. n. 26/68, per cui tale azione si era prescritta. Per la cassazione della sentenza ricorre il Ministero superfluamente anche l'Ufficio deldelle Finanze (e Registro, peraltro privo di soggettività esterna 2 e, quindi, di legittimazione) con ricorso notificato il 23-2-2000. Il contribuente non svolgeva attività difensiva. Motivi della decisione Il ricorso è fondato e va accolto. L'Amministrazione Finanziaria svolge due doglianze. Con il motivoprimo si denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 D.L. 11-12-67 n.1150, convertito nella L. 7-2-68 n. 26, rilevando che nell'impugnata decisione si era partiti dall'erroneo presupposto che il termine annuale per la presentazione della denunzia di ultimazione dei lavori non avrebbe carattere di perentorietà. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione della L. 29-4-81, in all'art. 360 n.3 e 5 c.p.c., e l'omessa ed relazione punto decisivo dellainsufficiente motivazione su un controversia, ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c.,c., rilevando che nella sentenza impugnata era stato considerato come termine ultimo per la presentazione di detta dichiarazione il 31-12-82, fissato dalla L. n.1150/67 e successive proroghe. I l tema da delibare è il seguente : se abbia natura ordinatoria о perentoria il termine di un anno dalla ultimazione dei lavori, termine entro il quale i contribuenti - ammessi al beneficio in via provvisoria 3 devono presentare al competente Ufficio del Registro la denuncia, corredata da documentazione, da cui risulti l'adempimento degli obblighi previsti per la conferma delle agevolazioni (art. 6 D.L. n. 1150/67 conv. nella L. n.26/68) e se una volta riconosciuta la natura decadenziale del termine annuale - l'azione di recupero dell'imposta di registro in misura ordinaria sia sempre esperibile, essendo ilormai contribuente definitivamente decaduto dal beneficio. In quanto pienamente condiviso, si ritiene di conformarsi ad un orientamento ormai consolidato di questa Corte (Cass. Civ. n.11239/93, n.3772/94, n.10253/99; Cass. Sez. Trib. n.7516/2000, n.7533/2000). La decisione impugnata è impostata su una ricostruzione parziale del quadro normativo. L'art. 6 D.L. n. 1150/67 stabilisce che i contribuenti, ammessi a fruire in via provvisoria della agevolazioni in oggetto "debbono presentare all'ufficio presso il quale l'atto è stato registrato, entro un anno dalla data di ultimazione dei lavori, una denuncia, corredata dalla relativa documentazione, dalla quale risulti che sono stati adempiuti gli obblighi previsti per la conferma delle agevolazioni" (co.1°), tenendo fermo l'obbligo di denuncia per "i contribuenti i quali siano incorsi nella decadenza dalle obbligazioni tributarie 11 4 nell'anno dalla decadenza medesima (co 2°). Ne consegue che la questione da risolvere attiene solamente alla possibilità della dimostrazione dell'avveramento della condizione apposta alla spettanza del beneficio fiscale (ultimazione dei lavori), in assenza di denuncia, dopo lo spirare del termine annuale. E la tesi dell'Ufficio si fonda proprio sulla affermazione della perentorietà del termine della denuncia. Quindi, la soluzione del quesito è conseguenziale alla espressa previsione della decadenza. Infatti, ai sensi dell'art.6 D. L. n. 1150/67, convertito nella L. agevolazioni n. 24/68,la fruizione delle tributarie, concesse nel settore edilizio dalla L. n.408/49 e succ. mod., è subordinata alla presentazione, nel termine fissato a pena di decadenza dalla norma, di apposita denuncia corredata dalla documentazione dell'adempimento degli obblighi imposti per la conferma del beneficio attività qust'ultima che non costituisce per il contribuente una mera facoltà, ma si atteggia come comportamento obbligatorio posto a suo carico quindi, un vero e proprio onere - al fine di rendere possibile la verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per la conferma del beneficio. Nella fattispecie, è pacifico ed incontroverso l'inadempimento di tale onere. 5 conseque la Alla delineata violazione di legge cassazione della sentenza impugnata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti dei fatti, ai sensi dell'art. 384 co.1° c.p.c.,la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda introduttiva del contribuente. La considerazione del concreto svolgersi della vicenda processuale giustifica l'equa compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Decidendo nel merito, rigetta il ricorso ESEX introduttivo del contribuente. Compensa le spese A: dell'intero giudizio. Così deciso in Roma il 4-6-2002, nella camera di 2. 26/4/1986 consiglio della Sezione Tributaria della Suprema Corte AL. B N. 5 di Cassazione. Il Relatore Il Presidente Dott. Alfio Finocchiaro Dott. Francesco Ruggiero чтоM ay DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Oggi 2.8 GEN. 2003 Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 1 6