Sentenza 2 febbraio 2006
Massime • 1
La disposizione di cui all'art. 28 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale che prevede che il nome del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all'imputato, non è tutelata, in caso di omissione, da alcuna sanzione di nullità: ne consegue che l'omissione non inficia l'atto al cui compimento la nomina del difensore era finalizzata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2006, n. 9541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9541 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 02/02/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 389
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 019142/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA LI IO N. IL 04/05/1982;
avverso ORDINANZA del 01/02/2005 TRIBUNALE DI ROMA;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO;
Lette le conclusioni del P.G. GERACI Vincenzo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 1.2.2005 il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, provvedendo sulla domanda proposta da MA LI IO, tendente ad ottenere la dichiarazione di non esecutività della sentenza 13.11.2003 del medesimo Tribunale e la restituzione in termini per proporre impugnazione, rigettava tale richiesta.
Il EI aveva contestato il passaggio in giudicato della sentenza, sostenendo che l'esecutività della stessa era stata erroneamente dichiarata a causa del fatto che la notifica dell'estratto contumaciale era stata effettuata ad un difensore di ufficio anziché a quello di fiducia da lui nominato.
Rilevava il giudice predetto che la notifica, nell'impossibilità di eseguirla nel domicilio eletto, era stata fatta ai sensi dell'art. 161 c.p.p., a mani del difensore d'ufficio nominato a seguito della rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, che, a dire di quest'ultimo, ne aveva regolarmente informato il proprio cliente. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il EI, lamentando erronea applicazione della legge penale, sul rilievo che nella specie la rinuncia al mandato non risultava essere stata a lui comunicata dal difensore di fiducia da lui nominato, avv. Giovanni Tedesco, non potendo a tal fine bastare la semplice dichiarazione verbale del predetto professionista, per cui difensore del medesimo doveva considerarsi tuttora lo stesso avv. Tedesco, al quale avrebbe dovuto essere notificato l'estratto contumaciale e, in mancanza di tale adempimento, la sentenza non poteva ritenersi passata in giudicato.
Ciò posto, osserva la Corte che le doglianze avanzate sono prive di fondamento. Ed infatti, a prescindere dalla considerazione che il difensore di fiducia ha dichiarato di avere data regolarmente comunicazione all'imputato della rinuncia al mandato, come ormai da tempo statuito da questa Corte, nessuna norma del codice di rito prevede che la dismissione non sia operante sino a quando non venga portata a conoscenza della parte (v. Cass., Sez. 5, sent. n. 31399 del 27.4.2004, Pananti RV 229969). La norma invocata dal ricorrente, e cioè quella di cui al terzo comma dell'art. 108 c.p.p., prevede invece cosa diversa, ossia che la rinunzia al mandato non ha effetto sino a quanto l'interessato non risulti assistito da un nuovo difensore, di fiducia o d'ufficio, e finché non sia decorso il termine a difesa eventualmente richiesto dal nuovo difensore. Nella specie, a seguito della rinuncia al mandato e alla successiva comunicazione di essa al giudice, era stato nominato un difensore d'ufficio, e questo, regolarmente avvertito, non aveva chiesto alcun termine.
La disposizione di cui all'art. 28 disp. att. c.p.p., cui ha fatto riferimento il ricorrente e che prevede che il nominativo del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all'imputato, non è tutelata, in caso di omissione, da sanzione di nullità; sicché, in ossequio al principio della tassatività dei vizi che comportano nullità (art. 177 cod. proc. pen), non si può ritenere che la mancata comunicazione all'imputato del nominativo di quel difensore comporti la nullità dell'atto al cui compimento era finalizzata la designazione, ossia l'assistenza nel corso del processo.
Sono state quindi osservate le disposizioni vigenti, le quali, a seguito della dismissione, resa nota al giudice procedente, impongono soltanto la nomina di un difensore di ufficio, il quale, una volta nominato, assume a tutti gli effetti i poteri riservati alla difesa dell'imputato e non può essere sostituito, salvo i casi indicati dall'art. 97 c.p.p.. Gli arresti giurisprudenziali citati dal ricorrente sono impropriamente richiamati, in quanto riguardano fattispecie diverse, non attinenti al caso in esame, riguardante la indispensabile designazione del difensore d'ufficio per essere venuta meno la difesa fiduciaria.
In conclusione, va quindi ritenuto che l'estratto contumaciale è stato ritualmente notificato al difensore d'ufficio legittimamente nominato in sostituzione di quello fiduciario, che aveva rinunciato al mandato, e, essendo il termine per impugnare la sentenza inutilmente scaduto, la stessa va ritenuta passata in giudicato. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2006