Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2006, n. 9541
CASS
Sentenza 2 febbraio 2006

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La disposizione di cui all'art. 28 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale che prevede che il nome del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all'imputato, non è tutelata, in caso di omissione, da alcuna sanzione di nullità: ne consegue che l'omissione non inficia l'atto al cui compimento la nomina del difensore era finalizzata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/02/2006, n. 9541
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9541
    Data del deposito : 2 febbraio 2006

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