Sentenza 18 febbraio 2004
Massime • 1
L'applicazione dell'indulto può essere proposta nel giudizio di legitimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente, escludendo che l'imputato abbia diritto al beneficio, e non invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione. Ne consegue che , allorché non risulta richiesta, nelle fasi di merito, l'applicazione dell'indulto, la questione non è deducibile in cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2004, n. 11851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11851 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe - Presidente - del 18/02/2004
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - N. 372
Dott. SIRENA Pietro A. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BESSON Michele - Consigliere - N. 45580/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI BI;
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, sezione 1^ penale, in data 8 maggio 2003;
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Dr. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dr. Gianfranco Viglietta, il quale ha concluso chiedendo che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.
Sentito il difensore dell'imputato, avvocato Franco Di Gioia, il quale ha invece chiesto l'accoglimento del ricorso, osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 6 giugno 2001, il Tribunale di Roma dichiarò NI BI responsabile del reato di ricettazione di un assegno bancario e, ravvisata nel fatto l'ipotesi attenuata di cui al capoverso dell'articolo 648 C.P., lo condannò alla pena di quattro mesi di reclusione e di lire 800.000 di multa.
Avverso tale provvedimento l'imputato propose impugnazione, ma la Corte di appello di Roma, con sentenza dell'8 maggio 2003, respinse il gravame.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
a) violazione dell'articolo 606, comma 1^, lettera e), c.p.p.; il ricorrente assume che i giudici del secondo grado avrebbero reso una motivazione manifestamente illogica, argomentando su fatti diversi da quelli evidenziati nei motivi di appello.
b) Mancata applicazione del condono di cui al D.P.R. 22 dicembre 1990, numero 394. Il ricorso deve essere rigettato.
E infatti, la prima censura - oltre che essere ai limiti della genericità - è infondata, atteso che i giudici del secondo grado hanno fornito adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione attribuito allo NI;
mentre il ricorrente ha cercato di fornire una ricostruzione del fatto sulla base di un diverso apprezzamento degli elementi di prova, senza riuscire tuttavia a evidenziare i profili di contraddittorietà o di incongruità logica del provvedimento impugnato.
Del pari infondata è la seconda censura, concernente la mancata concessione del condono di cui al D.P.R. 22 dicembre 1990, numero 394. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, infatti, "il problema dell'applicazione dell'indulto può essere sollevato nel giudizio di legittimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente, escludendo che l'imputato abbia diritto al beneficio, e non, invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione" (Cass. pen., Sez. un., 3 febbraio 1995, Aversa). Ebbene, nel caso concreto i giudici della Corte di appello di Roma hanno omesso di pronunciarsi sul punto, dato che nel dispositivo della sentenza impugnata non si fa alcuna menzione dell'atto di clemenza di che trattasi;
tuttavia detti giudici non hanno risolto negativamente il problema, avendo addirittura affermato nella parte motiva che ricorrono le condizioni per l'applicazione di quell'indulto.
La questione è perciò demandata al giudice dell'esecuzione. Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2004