Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2004, n. 11851
CASS
Sentenza 18 febbraio 2004

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L'applicazione dell'indulto può essere proposta nel giudizio di legitimità soltanto nel caso in cui il giudice di merito lo abbia preso in esame e lo abbia risolto negativamente, escludendo che l'imputato abbia diritto al beneficio, e non invece, quando abbia omesso di pronunciarsi, riservandone implicitamente l'applicazione al giudice dell'esecuzione. Ne consegue che , allorché non risulta richiesta, nelle fasi di merito, l'applicazione dell'indulto, la questione non è deducibile in cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2004, n. 11851
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11851
    Data del deposito : 18 febbraio 2004

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