Decreto 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, decreto 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 234/2025 R.G. Vol.
CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA Il Consigliere delegato dott.ssa Caterina Greco ha pronunciato il seguente DECRETO Nel procedimento camerale iscritto al n. 234/2025 R.G.V.G. promosso da
, rappresentato e difeso dagli Avvocati SPALLITTA Parte_1
RO contro
, in persona del Ministro pro tempore. Controparte_1
------------------- Letto il ricorso depositato il 29.05.2025 con il quale il ricorrente in epigrafe domanda – ai sensi della Legge 89/2001, come modificata e integrata dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 208/2015 – l'indennizzo per la non ragionevole durata del giudizio civile n. 7502/2008 R.G. del Tribunale Terza Sezione Civile di Palermo introdotto con la notifica dell'atto di citazione in data 08.05.2008 e conclusosi con la sentenza n. 696/2012 pubblicata il 14.02.2012, per il giudizio d'appello innanzi alla Corte d'Appello Terza Sezione Civile di Palermo di cui al n. 519/2012 R.G. iniziato con la notifica dell'atto di gravame in data 14.03.2012 e conclusosi con sentenza n. 1633/2017 emessa il 21.09.2017, per il giudizio di legittimità di cui al n. 9596/2018 R.G. iniziato con la notifica del ricorso in data 21.03.2018 e conclusosi con ordinanza n. 4861/2023 del 16.02.2023, nonché per il giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'Appello Seconda Sezione Civile di Palermo recante n. 920/2023 R.G. iniziato con notifica dell'atto di riassunzione in data 12.05.2023 e conclusosi con sentenza n. 940/2024 del 31.05.2024; Esaminati gli atti e la documentazione allegata;
Ritenuta la tempestività del ricorso in relazione al termine di cui all'art. 4 legge n. 89/2001 (cfr. all. 31); Rilevato che la domanda di equa riparazione dell'istante è limitata al giudizio di primo grado (R.G. 7502/2008), a quello instaurato innanzi alla Corte d'Appello (R.G. 519/2012) e a quello svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione (R.G. 9596/2018); Rilevato che dalla documentazione allegata emerge che:
- il giudizio di primo grado (R.G. 7502/2008) ha avuto una durata di 3 anni, 9 mesi e 6 giorni (08.05.2008-14.02.2012), arrotondati a 4 anni, ai sensi dell'art.
2-bis della Legge n. 89/2001, superando il termine di ragionevole durata (anni 3) ai sensi dell'art. 2 Legge n. 89/01 per un'eccedenza di 1 anno (4 - 3);
- il giudizio di secondo grado (R.G. 519/2012) ha avuto una durata di 5 anni, 6 mesi e 7 giorni (14.03.2012-21.09.2017), arrotondati a 6 anni, ai sensi dell'art.
2-bis
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- il giudizio di legittimità (R.G. 9596/2018) ha avuto una durata di 4 anni, 10 mesi e 26 giorni (21.03.2018-16.02.2023), arrotondati a 5 anni, ai sensi dell'art.
2-bis della Legge n. 89/2001), superando il termine di ragionevole durata (anni 2) ai sensi dell'art. 2 Legge n. 89/01 per un'eccedenza di 4 anni (5 - 1); per un totale di 9 anni di ritardo; Ritenuto, pertanto, che in considerazione degli interessi coinvolti e del valore e della rilevanza della causa, va riconosciuto al ricorrente un indennizzo in misura pari ad
€ 4.500,00 (pari ad € 400,00 per i primi tre anni di ritardo, € 500,00 dal 4° al 6°, € 600,00 dal 7° al 9°), oltre agli interessi in misura legale dalla data di deposito del ricorso al pagamento;
Considerato, infine, che le spese del procedimento, liquidate come in dispositivo, sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 147/2022 con parametro di minima complessità, già da tempo applicata da questo Ufficio, trova ora anche l'autorevole avallo della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 16512/2020) e vanno poste a carico del soccombente;
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P visti ed applicati gli artt.
1-bis e ss. della Legge n. 89/2001 INGIUNGE al Ministero della Giustizia il pagamento, senza dilazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, in favore di la somma di Parte_1
€ 4.500,00, oltre interessi legali calcola a di deposito del ricorso sino al pagamento;
e delle spese legali liquidate in € 237,00 per compensi, oltre ad € 27,00 per esborsi, I.V.A., C.P.A. e spese generali, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore degli Avvocati Sonia Spallitta e Alessandro Licata dichiaratisi antistatari;
DISPONE che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ed al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Palermo, 12 giugno 2025 Il Consigliere delegato Caterina Greco
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