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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/12/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione CIVILE
n. 1395/2025 r.g.v.g.
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Presidente
Dott.ssa Laura Speranza Giudice
Dott.ssa Ida Perna Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1395 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente ad oggetto: divorzio su ricorso congiunto e vertente
TRA
- nato a [...], il [...] – c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Angela Di Marino, presso il cui studio, sito in
Torre del RE (NA), alla via Circumvallazione, n. 44/B, è elettivamente domiciliato
E
- nata a [...], il [...] – c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Pia Falanga, presso il cui studio, sito in Torre del
RE (NA), alla via Nazionale, n. 458/E, è elettivamente domiciliata
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata,
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI Con le note rispettivamente depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
25.11.2025, la difesa di ha rappresentato che “allo stato non sussiste alcuna volontà di Parte_1 riconciliazione tra i sigg.ri e ” e ha chiesto “Che l'Adito Tribunale di Torre Parte_1 Controparte_1
Annunziata voglia accogliere il ricorso congiunto e pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pompei il giorno 13.10.1993, confermando le condizioni concordate dalle parti e riportate nel ricorso introduttivo da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. All'uopo chiede l'assegnazione della causa in decisione”; la difesa di ha rappresentato che la parte “dichiara di essere a conoscenza delle norme processuali che Controparte_1 prevedono la partecipazione all'udienza, e di aver aderito liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazione all'udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di non volersi conciliare” e ha chiesto di “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 13/10/1993 in Pompei annotato nel registro atti del matrimonio al n. 146 parte 2 serie B anno 1993, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pompei , a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
confermare per il resto ed integralmente i patti e le condizioni di cui al ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio in atti versato e di seguito comunque riportati: 1) disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
2) Il sig. si obbliga a Parte_1 corrispondere alla sig.ra a titolo di assegno divorzile, l'importo complessivo di € 30.000,00 Controparte_1
(trentamilaeuro) in una unica soluzione come da accordo tra le parti a mezzo vaglia postale;
3) La sig.ra Controparte_1 con la riscossione del succitato importo portato dal vaglia postale si dichiara perciò integralmente soddisfatta, con rinuncia espressa ad ogni altra ragione, pretesa ecc, e con dichiarazione di null'altro a pretendere. 4) Le spese di lite sono interamente compensate fra le parti”.
Le conclusioni del PM non sono pervenute.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.07.2025, e hanno chiesto dichiararsi Parte_1 Controparte_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario da loro contratto in Pompei (NA), in data
13.10.1993.
I ricorrenti hanno precisato che, dalla predetta unione, è nata una figlia, maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente.
Le parti, altresì, hanno chiarito di essersi separate con separazione consensuale, omologata dall'intestato
Tribunale, con decreto n. 1119/2022, emesso in data 14.06.2022, all'esito della loro “comparizione” - per il tramite di note di trattazione scritta ritualmente depositate - dinanzi al Presidente del Tribunale all'udienza presidenziale cartolare del 26.05.2022 e che lo stato di separazione, da allora, è proseguito ininterrottamente, perdurando tutt'ora.
Pertanto, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio e provvedersi, quanto alle statuizioni accessorie, in senso conforme a quanto pattuito e trasfuso nel ricorso depositato. Gli stessi ricorrenti, con le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
23.09.2025, hanno dichiarato di non avere interesse alla conciliazione e hanno ribadito la loro volontà di divorziare alle condizioni del ricorso;
nondimeno, con provvedimento depositato il 21.10.2025, il Giudice delegato ha dichiarato la nullità della procura alle liti conferita da al difensore, ha ordinato Parte_1 la rinnovazione della stessa procura e ha rilevato il persistente mancato deposito del verbale dell'udienza presidenziale tenutasi nel contesto del procedimento di separazione consensuale inter partes, rinviando, per la trattazione, alla successiva udienza del 25.11.2025, sostituita, poi, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dalla fissazione di un termine per il deposito di note, decorso il quale, con ordinanza depositata in data
27.11.2025, preso atto del deposito delle note predette, il Giudice delegato ha riservato la decisione al
Collegio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1.12.1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento conclusosi con separazione consensuale omologata con decreto n. 1119/2022 (“comparizione”, invero, avvenuta mediante il deposito di note scritte per l'udienza presidenziale cartolare del 26.05.2022) e, dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente, è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Vanno disposte le formalità previste dalla legge.
Quanto ai provvedimenti accessori alla pronuncia sullo status, ritiene il Tribunale di poter recepire con sentenza le pattuizioni di cui al ricorso depositato in data 04.07.2025, in quanto non contrarie a norme imperative, e che, in sintesi, prevedono l'obbligo, a carico del , di versare, una tantum, in favore della Pt_1
, un importo, pari a Euro 30.000,00, a titolo di assegno divorzile. CP_1
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pompei
(NA), in data 13.10.1993, da [nato a [...], il [...]] e da Parte_1
[nata a [...], il [...]] (atto n. 299 P. 2, S. A, Reg. Atti Controparte_1
Matrimonio dell'anno 1993);
b) dà atto che le parti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
c) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a titolo di assegno Parte_1 Controparte_1 divorzile, in un'unica soluzione, l'importo complessivo di € 30.000,00 (Euro trentamila/00); il suddetto importo verrà corrisposto in favore della sig.ra mediante assegno Controparte_1 circolare non trasferibile n. 0374501218-00 emesso da Poste italiane spa in data 12.06.2025;
d) dà atto che con la riscossione del predetto assegno circolare si dichiara Controparte_1 integralmente soddisfatta dell'accordo transattivo, con rinuncia espressa ad ogni altra ragione, diritto o pretesa e con dichiarazione di null'altro a pretendere;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pompei (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di incombenze ex art. 152 septies c.p.c.;
f) nulla sulle spese.
Così deciso in Torre Annunziata in camera di consiglio l'01.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Ida Perna Dott.ssa Maria Rosaria Barbato