Sentenza 6 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/12/2002, n. 17397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17397 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 1 7397 / 02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO LA CORTE SU RENADI Oggetto SE IONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Presidente R.G.N. 5762/00 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron. 40895 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Dott. DO VIDIRI Rel. Consigliere Ud. 22/10/02 Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 1222, in ROMA VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI presso lo studio. dell'avvocato ENZO MORRICO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
TR RE, GI GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 9, presso lo studio 2002 dell'avvocato EMILIANO AMATO, rappresentati e difesi 4147 dall'avvocato ANTONIO CALO', giusta delega in atti;
-1- controricorrenti avversO la sentenza n. 12569/99 del Tribunale di GENOVA, depositata il 30/12/99 - R.G.N. 7881/91; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/02 dal Consigliere Dott. DO VIDIRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. a -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO OR TR e RG GI chiedevano al OR di Genova di dichiarare la nullità del lodo arbitrale emesso in data 30 giugno 1995 e dei provvedimenti disciplinari loro irrogati dalle VI EL AT ed, a fondamento della domanda, asserivano di essere dipendenti della stessa in di qualità di macchinisti presso l'impianto D.L. Genova Brignole. Esponevano che in data 27 maggio 1994 e nei giorni successivi era stato esposto in bacheca il turno di servizio, concordato con le organizzazioni sindacali, del quale avevano preso conoscenza e che UN VI prevedeva, per il giorno 12 giugno 1994, il loro impiego nella tratta Genova PP/Savona e ritorno a Genova Brignole, con la presenza del OF (vie ordinarie forfettizzate) con partenza alle 9,45 ed arrivo, per fine turno, alle 14,58, orario di cambio con altro personale. Peraltro, giunti a destinazione alle 14,58 non avevano trovato il personale capo D.L. subentrante ed avevano rintracciato il turmo signor RO che, invocandone altro (inesistente e, comunque, diverso da quello esposto in bachecha, intimava loro di proseguire sino a Sestri Levante con rientro alle 17,57. Dopo che essi avevano replicato che, venendo imposto un orario superiore alle 8 ore, avrebbero ottemperato alla richiesta solo a seguito di ordine scritto, il RO si era rifiutato di impartire detto ordine e li aveva sostituiti con altri macchinisti. Con lettera del 1 luglio 1994 era stato loro contestato di avere rifiutato di proseguire il servizio previsto "dal turno concordato con le Organizzazioni sindacali", creando così ritardo ai treni e notevole disagio. Poichè le giustificazioni addotte non avevano sortito alcun risultato, essi avevano adito il Collegio di conciliazione ed provvedimento arbitrato, che aveva confermato il aziendale sicchè avevano dovuto impugnare il lodo. Tanto premesso in fatto, rilevavano che l'arbitrato ND u previsto dall'art. 7 della legge 300 del 1970 aveva natura irrituale e che lo stesso aveva violato il disposto dell'art. 823 c.p.c. (non essendo stato esaminato un punto centrale della controversia) e dell'art. 2697 c.c. Dopo che le VI EL AT si erano costituite eccependo l'inammissibilità e la irricevibilità dell'impugnativa del lodo (da qualificarsi rituale) perchè tardiva e rivolta a giudice incompetente, il OR rigettava le domande. Avverso tale sentenza il TR ed il GI spiegavano gravame principale mentre le 2 VI EL AT proponevano appello incidentale lamentando che il primo giudice aveva erroneamente ritenuto trattarsi nella fattispecie in oggetto di arbitrato irrituale. Il Tribunale di Genova con sentenza del 30 dicembre 1999 annullava i provvedimenti disciplinari emessi dalle VI EL AT numeri 107 e 108 del 19 luglio 1994 e condannava le suddette VI al pagamento della metà delle spese del giudizio, compensando la restante metà. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava che nell'orario definitivo stampato dalle VI per il turno estivo Guide Violui errore nelle giornate di domenica vi era un prevedendosi, come nei giorni feriali, il termine di servizio dei macchinisti nella Stazione di Genova Brignole. Ma mentre nei giorni feriali in tale stazione terminava anche il percorso del treno, la domenica lo stesso proseguiva ma nulla era stato previsto per l'impiego di nuovi macchinisti, pur mantenendosi la delimitazione dell'orario di servizio sino alle ore 14,58 per coloro che avevano condotto il treno sino alla stazione di Genova Brignole. Orbene, i due macchinisti TR e GI nella terza domenica del periodo estivo, in possesso del turno (TV2) privo della correzione (e che quindi, 3 prevedeva, la fine della corsa alla stazione di Genova Brignone), non avendo trovato gli agenti che dovevano sostituirli si erano rifiutati di proseguire oltre senza un ordine scritto. Era risultato pacifico perchè affermato concordemente dai testi escussi - che dopo la pubblicazione del testo definitivo del nuovo orario, ci si era accorti dell'errore relativo al turno domenicale del treno, che solo in tale giorno come detto non terminava il suo tragitto a Genova - ma proseguiva oltre, senza che fosse stato però predisposto il cambio del personale. Nel caso di specie mancava la prova che la correzione GustoNishi dell'errore fosse stato portato a conoscenza dei ricorrenti in modo tempestivo. Per tale motivo, trattandosi di sanzione irrogata perchè il dipendente aveva opposto un rifiuto alla prosecuzione del servizio, le VI avrebbero dovuto fornire la prova che il turno concordato con le organizzazioni sindacali e rettificato fosse stato portato a conoscenza dei lavoratori in tempo utile e comunque prima del 12 giugno 1994. Detta prova però non era stata fornita sicchè i ricorrenti, che erano in possesso di un "turno" non contenente la rettifica dell'orario, in assenza di un ordine scritto che modificava detto turno, legittimamente non avevano 4 ottemperato alla richiesta di prosecuzione del loro servizio sino a Sestri Levante sicchè la sanzione disciplinare ad essi inflitta doveva considerarsi illegittima. Avverso tale sentenza la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo. Resistono con controricorso OR TR e RG GI. La società ha depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Que No Vide Con il primo motivo di ricorso la società deduce omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. In particolare la ricorrente deduce che il Tribunale contraddicendosi, anzichè soffermarsi su quale fosse stato il turno effettivo da rispettare, aveva sottolineato che le VI non avevano dato prova alcuna della avvenuta tempestiva comunicazione della modifica del turno ai controricorrenti, con ciò discostandosi dall'indagine che lo stesso Tribunale aveva ritenuto che dovesse essere compiuta per evitare l'errore. Ed invero, dalle testimonianze rese era emerso con certezza che 5 il turno effettivo da rispettare fosse quello indicato dall'azienda e non quello indicato dai macchinisti e che presumibilmente la correzione del turno fosse avvenuta poco tempo dopo la pubblicazione, che era avvenuta attraverso l'affissione in bacheca sin dal 27 maggio 1994 mentre i fatti per cui è causa si erano verificati il 12 giugno 1994. Con il secondo motivo la s.p.a. VI EL AT denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e ss. C.C. in relazione all'art. 73 del contrato collettivo nazionale di lavoro. Sostiene la ricorrente più precisamente che il Tribunale ha dato una non DO Video corretta interpretazione della clausola contrattuale ravvisando dalla chiara lettera di detta clausola l'esistenza di un obbligo del superiore ad emettere l'ordine per iscritto - indispensabile per la sanzionabilità del dipendente che a detto ordine non ha dato esecuzione ed escludendo di contro che detto ordine debba essere richiesto esplicitamente dai lavoratori. La Corte non può prendere in esame il merito dei suddetti motivi di censura. Come risulta documentalmente provato questa Corte di Cassazione con sentenza 4 aprile 2002 n. 4841 ritenendo che la procedura previstaarbitrale 6 dall'art. 87 del contratto collettivo dei ferrovieri applicabile nel caso di specie configurasse un ha statuito, accogliendo il arbitrato irrituale spiegato dalla societàterzo motivo di gravame VI EL AT (con il quale la società stessa deduceva che la natura irrituale del lodo di conferma della sanzione disciplinare irrogata dall'azienda ostava all'esame del merito della controversia ed alla denunzia di errori di diritto), che l'impugnazione contro detto lodo poteva esercitarsi solo per i vizi diretti a vulnerare la manifestazione della volontà la violenza о il dolo enegoziale, come l'errore, DO Vidur. l'incapacità delle parti al conferimento dell'incarico o dell'arbitro. L'impugnativa, di contro, risultava preclusa per errori di diritto, sia in ordine alla valutazione delle prove che in riferimento alla idoneità della decisione adottata a comporre la controversia. La Corte stessa, sulla base di tali argomentazioni, ha evidenziato che il Tribunale di Genova aveva inammissibilmente annullato il lodo arbitrale in oggetto al di fuori delle ipotesi espressamente sancite dagli artt. 1427-1429 C.C. applicabili al lodo irrituale;
ha poi cassato la relativa sentenza e decidendo nel merito - per non essere necessari ulteriori accertamenti di merito 7 ha, infine, rigettato l'originario ricorso proposto dal TR e dal GI. Tutto ciò premesso, essendo la summenzionata decisione nel corso del presente giudizio (laintervenuta sentenza n. 4841 del 2002 della Corte di Cassazione è stata, infatti, pronunziata in relazione al gravame proposto avverso la sentenza non definitiva del Tribunale di Genova del 21 gennaio 1999 resa tra le stesse parti in causa e nello stesso processo), deve trovare applicazione il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. sicchè il presente ricorso va DO UN dichiarato inammissibile. Ed invero la riforma o la cassazione della sentenza non definitiva pone nel nulla le pronunzie rese con la sentenza definitiva in quanto dipendenti dalla sentenza riformata о cassata e determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso prodotto contro tale sentenza per la mancanza, al momento della decisione, del provvedimento impugnabile, rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di legittimità (cfr. in tali sensi : Cass. 19 giugno 1998 n. 613; Cass. 13 gennaio 1995 n. 363). Ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione, tenuto presente che la sentenza n. 4841 del 2002 ha già regolato "le spese dell'intero processo".
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 22 ottobre 2002. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE DO Video AL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria - 6 DIC 2002 ggr, VIL CANCELLIERE 9