Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2014, n. 8353
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Sentenza 23 settembre 2014

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La mancanza di una formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in legge n. 203 del 1991) contemplata per i delitti, punibili con pena diversa dall'ergastolo, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare le attività mafiose - è ostativa all'applicabilità della speciale attenuante, di cui al successivo art. 8 stessa legge, prevista a favore di chi, nei reati di tipo mafioso nonché nei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2014, n. 8353
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8353
    Data del deposito : 23 settembre 2014

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