Sentenza 23 settembre 2014
Massime • 1
La mancanza di una formale contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (conv. in legge n. 203 del 1991) contemplata per i delitti, punibili con pena diversa dall'ergastolo, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare le attività mafiose - è ostativa all'applicabilità della speciale attenuante, di cui al successivo art. 8 stessa legge, prevista a favore di chi, nei reati di tipo mafioso nonché nei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/09/2014, n. 8353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8353 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 23/09/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - N. 2554
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - N. 53600/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR ET, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 707/13 della Corte di appello di Salerno del 14 marzo 2013;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SALZANO Francesco, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. RUGGIERO Andrea, del foro di Roma, il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 14 marzo 2013, ha confermato la decisione con la quale il Gip del locale Tribunale, in esito a giudizio abbreviato, aveva condannato AR ET - riconosciuto colpevole del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per avere, in concorso con altri, più volte acquistato sostanze stupefacenti del tipo cocaina che poi veniva rivenduta a terzi - alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa, previa concessione della attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 7 del predetto art. 73.
La Corte territoriale, visti i motivi di gravame proposti dal AR ha escluso che la fattispecie potesse essere sussunta nel paradigma dell'art. 73, comma 5 del citato D.P.R.; ha, altresì, escluso la possibilità di concedere la speciale attenuante della L. n. 203 del 1991, art. 8, posto che la attività di spaccio degli stupefacenti non rientrava fra quelle cui era dedita la organizzazione camorristica capeggiata dal AR;
per lo stesso motivo andava esclusa la continuazione fra i reati commessi da quella organizzazione e quello ora in esame;
i numerosi e gravissimi precedenti gravanti sul prevenuto escludevano la concedibilità delle attenuanti generiche, mentre il complessivo trattamento sanzionatorio, tenuto anche conto della continuazione interna, è stato ritenuto congruo dalla Corte di Salerno.
Ha proposto ricorso per cassazione il AR deducendo la erronea applicazione della legge penale nonché la carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Ha, altresì, dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, non avendo la Corte motivato in ordine al fatto che la attività
di spaccio degli stupefacenti non fosse oggettivamente tale da agevolare la attività criminale del clan camorristico. Tale vizio si riverbera anche in relazione alla motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione esterna. Riguardo alla continuazione interna, non essendo conosciuto il numero degli episodi di spaccio, non è chiaro il criterio di congruità dell'aumento di pena disposto ai sensi dell'art. 81 c.p.. È, infine, dedotta la carenza di motivazione in ordine sia alla negazione delle attenuanti generiche sia in ordine alla determinazione della pena base.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto, risultato infondato non è, pertanto, meritevole di accoglimento.
Con riferimento alla doglianza avente ad oggetto l'asserita violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, ovvero in ordine alla omessa motivazione della Corte di appello sul medesimo punto, rileva questo giudice che, prescindendosi dalla qualificazione giuridica della fattispecie, se cioè essa integra gli estremi del reato circostanziato (come era orientamento di gran lunga prevalente nel vigore del vecchio testo del citato comma 5), ovvero se si tratti di autonoma figura di reato (così come si ritiene sulla base della legislazione vigente), è costante la giurisprudenza di legittimità nella affermazione che, ai fini della riconoscibilità della predetta fattispecie, è necessario che ricorrano tutti gli elementi sintomatici previsti dalla norma, nel senso che se anche uno solo di essi deponga nel senso di escludere la tenuità della fattispecie, correttamente il giudice deve negare la applicabilità della normativa più favorevole all'imputato (così per tutte: Corte di cassazione, Sezione 3^ penale, 23 giugno 2014, n. 27064). Nel caso la Corte territoriale ha fatto buon governo del sopraindicato principio, escludendo la ricorrenza del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in ragione sia delle reiterazione delle condotte criminose, tale da farne escludere la occasionalità, sia della non trascurabile quantità di stupefacente di volta in volta oggetto di cessione sia, infine della presenza di mezzi non rudimentali finalizzati alla commissione degli illeciti de quibus. Con riferimento al motivo di ricorso, con il quale si lamenta erronea applicazione della legge penale ovvero la omissione di motivazione in ordine alla mancata concessione della speciale diminuente di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 8, ne rileva la Corte l'infondatezza;
invero, secondo un orientamento della Corte, che qui si intende condividere e che la Corte territoriale salernitana già aveva fatto suo, la mancanza di formale contestazione dell'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito, con modificazioni, con L. n. 203 del 1991 - contemplata per i delitti, punibili con pena diversa dall'ergastolo, commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare le attività mafiose - è ostativo all'applicabilità della speciale attenuante di cui all'art. 8 stessa legge.
Questa, infatti, è prevista esclusivamente a favore di chi, nei reati di tipo mafioso nonché, dei delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori (Corte di cassazione, Sezione 2^ penale, 4 giugno 2009, n. 23121). Il rigetto del sopraesposto motivo di ricorso giustifica il rigetto anche del successivo, riguardante il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati ora in questione e le altre condotte criminose in altri contesti ascritte al AR, atteso che fra queste ultime, concernenti appunto reati afferenti al sodalizio mafioso del quale anche l'odierno ricorrente è stato ritenuto partecipe, e quelle ora in discussione non è stato individuato, con motivazione scevra da vizi logici o giuridici che si fonda proprio sulla mancata contestazione della circostanza aggravante di cui al D.L. n. 203 del 1991, art. 7, alcun legame che ne dimostri unicità di disegno criminoso.
Riguardo alla applicazione dell'aumento legato alla continuazione cosiddetta interna fra i vari episodi di acquisto e successiva rivendita di stupefacenti la censura mossa dal AR non coglie nel segno, dato che è lo stesso capo di imputazione a lui contestato che richiama, oltre che l'art. 81 cpv c.p., la pluralità di condotte volte, appunto, all'approvvigionamento ed alla successiva cessione dello stupefacente del tipo cocaina, di talché pienamente giustificato è il correlativo aumento di pena, contenuto peraltro entro limiti certamente non vessatori nei confronti dell'odierno ricorrente.
Quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche essa è motivata, in maniera adeguata, sulla base della personalità penale del prevenuto, quale risultante dalla pluralità delle condanne da lui riportate.
A tale proposito si osserva che di nessun rilevo è il fatto che esse siano intervenute successivamente alla contestazione dei fatti ora in questione, atteso che, quali elementi descrittivi della personalità del condannato ai fini della eventuale individuazione delle condizioni per riconoscere o negare le circostanze attenuanti generiche, è senza dubbio possibile prendere in esame sia l'esistenza di elementi preesistenti al reato che quella di elementi ad esso sopravvenuti.
Quanto, infine, alla dosimetria del trattamento sanzionatorio inflitto al AR la censura mossa alla sentenza della Corte territoriale campana è assolutamente generica posto che non è prospettata alcuna ragione, considerato che sul punto la sentenza è pienamente confermativa della decisione del giudice di prime cure, che avrebbe dovuto indurre il giudice del gravame a discostarsi dalla determinazione già fissata dal tribunale di Salerno. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2015