Sentenza 18 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 18/02/2003, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2003 |
Testo completo
72082 C.C. APUDELIAA ITALIENA024 19 / 0 3 A D ! S E ONE DEL POPOLO ALIAN A N T 1 E I 3 S N R 1 E T E S A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE . A T E Oggatto N A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg, ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 20519/00 Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Cron. 5492 Dot . Eugenio AMARI Consigliere Rep. Doit. Vittorio Ciauco EBNER Consigliere Ud.20/06/02 Bot . Antonio MERCNE Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 72082 sul ricorso proposto da: L TO FR, elettivamente domiciliato in ROMA VTALE ANGELICO 38, presso lo studio dell'avvocato LUIGI NAPOLITANO, difeso dal 'avvocato CARLO SARRO, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
PRIMO UFF IVA NAPOLI, MIN STERO DELLE FINANZE, in persona del Minist.ro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta 2002 e difende oge legis;
2833 controricorrente avversO la sentenza 11. 199/99 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata 11 06/09/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/02 dal Consigliore Dott. Mario CICALA;
udi to per 11 resistente, l'Avvocato dello Stato CRISCUOLO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. irl persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 205195SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig RA TO ricorre per cassazione deducendo un unico motivo avverso la sentenza n. 199/50/99 del 6 settembre 1999 con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania in accoglimento dell' appello dell'Ufficio IVA di Napoli, dichiarava non applicabile il condono di cui alla legge 413/1991 alle infrazioni all'art. 21 del d.l. 2 marzo 1989 n 69, convertito in 1. 27 aprile 1989 n. 154, commesso dal contribuente La Amministrazione resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 44,47 € 49 della legge 413/1991, omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360, n.5 c.p.c.). sostenendo che la sanatoria in questione determinerebbe la inapplicabilità delle sanzioni anche per mancata emissione delle fatture. 11 motivo deve essere rigettalo. Invero gli artt. 44 47 della legge 413/1991 prevedono la definizione delle controversie relative all'ammontare della imposta dovuta, nonché le "controversie pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto pene pecuniaric e soprattasse relatived infrazioni formali sull'osservanza delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto”;mentre nel caso di specie il giudice di merito ha accertato che si versa in una ipotesi di "mancata emissione di ricevute fiscali e non di irregolarità nella emissione". Ne il ricorrente prospetta alcun vízio logico della indicazione in fatto sopra riportata. M Infinitiva, i ricorso deve essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetra il ricorso, condanna il ricorrente alle spese che liquida in € 1.150,00 di cui 1.000 per onorari oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 20 giugno 2002. Manch Внеш NELLIERE C1 DEPOSITATOR CANCELLERI Hara Gasano 18 FER 2003 IL CANCELLIERE C1 Oggi huolds Gran Amalday ESENTE AI SENSI 11. * TAS. XX - N. 5 A ARGINTRAZIC12 D.F.R. 26/4/1986 SCTARIA