Sentenza 3 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/02/2001, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE REPUBBLICA ITALIANA LENOME DEL POPOLO ITALIANO01 5 530 1 5 5 3 0 1 Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L.6000 LA CORT SU R AQI CASSAZIONI FEB 2001 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.14100/95 Dott. Marino Donato SANTOJANNI Dott. Guglielmo Consigliere SCIARELLI Cron. 331 Dott. Guido Consigliere VIDIRI Rep. Dott. Antonio Cons. Relatore LAMORGESE Ud. 07/11/00 Consigliere Dott. Maura LA TERZA ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO A.C.A.P., in persona del direttore dott. deliberazione del Renato Ferrarese, autorizzato con Consiglio di amministrazione n. 136 del 6 ottobre 1995, VIA BOCCA DI LEONE 78 elettivamente domiciliato in Roma, (Foro Traiano n. 1/A, TOMMASO presso l'avv. Ernesto Irace, che con l'avv. Mario] TORTESANI 100 Ghezzi lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
- ricorrente 6408282 contro domiciliato in Roma, BOERI OL, elettivamente CG408257 presso l'avv. Filippo9. Lungotevere Michelangelo n. Biamonti, che con l'avv. Manfredo Lavizzari lo f 1 4550 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta UFFICIO COPIE Richiesta copia studio delega in atti;
dal Sig. d'AMAT controricorrente ele per diritti L.
5.1.01il avverso la sentenza n. 533 del Tribunale di Piacenza IL CANCELLIERE depositata il 15 novembre 1994, R6. 474/14. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2000 dal Relatore Cons. Antonio [R 3000 CANCELLERIA Lamorgese;
Udito l'avv. Filippo Biamonti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore CG073254 Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il CANCELLERIA rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CG073255 Con ricorso al Pretore di Piacenza del 2 giugno 1992, OL BO deduceva di essersi classificato all'ottavo posto della graduatoria avevanoCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE finale di merito dei candidati che UFFICIO COPIE bandito Richiesta copia studio partecipato al concorso pubblico, dal Sig. HUGGA 6cee dall'Azienda consorziale autotrasporti di Piacenza per diritti L. - ACAP, per la copertura dei posti di iladdetto IL CANCELLIERE movimento traffico vacanti alla data di CANCELLERIA pubblicazione del bando, e anche di quelli che sarebbero stati disponibili successivamente alla medesima data, ma che l'azienda, sebbene i posti CC06560 2 CG065608 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE resisi vacanti al 1° giugno 1990 fossero stati Rilasciata copia legale al Sig. BIAMONII dodici, non lo aveva assunto. Questa aveva coperto per diritti L. il 16 FEB. 2001 tali vacanze di organico per metà con coloro che si IL CANCELLIERE erano classificati ai primi sei posti della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE suddetta graduatoria, e per l'altra metà con i UFFICIO COPIE dipendenti con la qualifica di controllore che Rilasciata copia legale al Sig. LRACE avevano superato nell'aprile 1989 una selezione per diritti L. 28 FEB 2001 deduzioni, il interna. Sulla base di tali IL CANCELLIERE ricorrente chiedeva che, dichiarata la illegittimità dell'attribuzione dei posti a questi ultimi, fosse accertato il suo diritto ad essere assunto a decorrere dal 1° giugno 1990, con la qualifica suindicata e la condanna della convenuta al pagamento delle retribuzioni maturate. о т э Nella resistenza dell'azienda, il Pretore con sentenza del 30 settembre 1993 accoglieva la domanda. L'appello proposto dal Consorzio ACAP (quale ente già succeduto all'Azienda omonima) avverso la decisione del Pretore è stato rigettato dal Tribunale della stessa sede con pronuncia depositata il 15 novembre 1994. Il giudice del gravame ha innanzitutto escluso che il contraddittorio dovesse essere integrato nei confronti dei soggetti indicati dall'appellante (i 3 dipendenti che, superata la selezione interna, avevano occupato i posti di addetto movimento traffico). Ha quindi ritenuto che il bando di in questione integrava lo schema concorso dell'offerta al pubblico e che essendo l'obbligo da questa scaturente per l'azienda riferito anche ai posti che si sarebbero resi vacanti entro il periodo di validità della graduatoria del concorso, denunciato inadempimento. Ilsussisteva il Tribunale ha quindi affermato la costituzione coattiva del rapporto di lavoro, poiché il bando di concorso conteneva tutti gli elementi del contratto di lavoro. aPer la cassazione della sentenza, ricorre questa Corte il Consorzio soccombente sulla base di quattro motivi. Il BO resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, in ordine alla eccezione di inammissibilità del controricorso sollevata dalla ricorrente, che ha dedotto la nullità della procura a margine dell'atto, in quanto priva del requisito della specialità, rileva il Collegio che la questione, sebbene introdotta con la memoria di cui 4 all'art. 378 cod. proc. civ., deve tuttavia essere trattandosi di questione rilevabile esaminata, d'ufficio. L'eccezione è però infondata. A disattenderla è sufficiente richiamare il prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, di recente ribadito dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 108 del 10 aprile 2000. Esse hanno affermato che quando la procura non espliciti in modo chiaro la volontà di proporre ricorso in cassazione, principale ○ - come appunto nella fattispecie in incidentale esame, ove la procura è quella risultante dalla stampigliatura a margine del controricorso di un testo predisposto per altre evenienze o per essere impiegato in ogni circostanza (delego a rappresentarmi e difendermi in ogni grado e fase del presente procedimento ed atti inerenti conseguenti e successivi, compreso il processo di esecuzione e l'eventuale giudizio di opposizione gli avv.ti .)- mentre l'apposizione del mandato a margine del ricorso (o del controricorso) già redatto esclude di per sé ogni dubbio sulla volontà della parte di proporlo (o di contraddire al ricorso), quale che sia il tenore dei termini usati nella redazione dell'atto, la mancanza di una prova siffatta e la conseguente incertezza in ordine alla effettiva portata della volontà della parte, non può tradursi in una pronuncia di inammissibilità del ricorso (o del controricorso) per mancanza di procura speciale, ma va superata attribuendo alla parte la volontà che consenta all'atto di procura di produrre i suoi effetti, secondo il principio di conservazione dell'atto (art. 1367 cod. civ.), di cui è espressione, a proposito degli atti del processo, l'art. 159 cod. proc. civ. Con il primo motivo il Consorzio denuncia violazione e falsa applicazione della normativa in tema di blocco delle assunzioni di cui alle leggi 29 dicembre 1988 n. 554, 28 febbraio 1990 n. 37, 29 dicembre 1990 n. 407, 12 luglio 1991 n. 202, nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Deduce che sebbene abbia eccepito sin dal giudizio di primo grado l'operatività del divieto di nuove assunzioni stabilito dalle denunciate disposizioni, la sentenza impugnata ha totalmente ignorato tale eccezione, e che il BO neppure ha dimostrato la sussistenza di vacanze, specificamente escluse da esso ricorrente, in misura tale da consentire la prevista deroga a tale divieto, cioè possibilità di assunzione nei limiti del venticinque per cento dei posti vacanti per cessazioni dal servizio e non coperti in ciascun profilo professionale fino al 31 dicembre 1990. Consorzio Con il secondo motivo il consorzio denuncia violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ. e vizio di motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ.). Assume l'insufficienza delle argomentazioni con le quali il Tribunale ha individuato il momento dal quale l'azienda era obbligata a far ricorso alla graduatoria degli idonei nel caso di nuove assunzioni, determinandolo dalla data di deliberazione del bando di concorso (16 novembre 1988) e non dalla data di approvazione della graduatoria stessa (4 aprile 1990). Addebita alla sentenza impugnata di non avere svolto alcuna indagine ai fini della ricostruzione della volontà dell'azienda espressa nella deliberazione del bando di concorso, da cui non risultava alcuna preclusione della possibilità di copertura di posti nel periodo compreso tra l'approvazione del bando e la formazione della graduatoria, ma un'autolimitazione del potere dell'azienda soltanto durante il periodo di validità della graduatoria 7 approvata. Sostiene la legittimità del passaggio dei sei dipendenti dalla qualifica di controllori a quella di addetti movimenti traffico, essendo esso avvenuto in epoca (marzo/aprile 1989) durante la quale non sussisteva l'obbligo dell'azienda di ricorrere alla graduatoria degli idonei e non integrando l'avanzamento dei sei controllori nuove assunzioni. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 102 e 107 cod. proc. civ. e si assume che erroneamente il giudice del merito ha omesso di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli agenti TI, IN, RN, ET, PI e UR, per i quali è stata dichiarata l'illegittimità dell'attribuzione dei posti di addetto movimento e traffico, incidendo tale statuizione sulla posizione degli stessi;
che in ogni caso la illegittimità doveva essere limitata alla copertura di un solo posto, in quanto la pretermissione del BO poteva essere riferita soltanto ad una delle attribuzioni per avanzamento. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2932 cod. civ., poiché l'incoercibilità della prestazione esclude la 8 costituzione coattiva del rapporto di lavoro e a carico dell'azienda può residuare solo un obbligo risarcitorio. La censura proposta con il terzo motivo deve essere esaminata in via prioritaria, dato il suo carattere eventualmente assorbente delle altre doglianze, che attenendo al merito presuppongono la regolarità del contraddittorio con la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti che a norma dell'art. 102 cod. proc. civ. devono agire o essere convenute nel medesimo processo. A tale proposito, su un piano generale va premesso che, secondo la costante giurisprudenza, il litisconsorzio necessario è configurabile con riferimento ad un unico rapporto inscindibile con pluralità di parti, la cui partecipazione al giudizio è resa indispensabile al fine di evitare che venga emessa una sentenza inutiliter data. Come ha già messo in evidenza autorevole dottrina, questa locuzione si riferisce alla utilità giuridica della sentenza, che nelle ipotesi di inscindibilità di rapporti e di situazioni giuridiche, alla cui disciplina più soggetti sono ad eguale titolo interessati e comunque coinvolti, non può essere emessa se non a contraddittorio integro, e determina perciò l'esigenza della presenza in giudizio dei soggetti necessari interessati che ad esso siano rimasti estranei. In ipotesi assimilabili alla fattispecie in esame, relative a procedure concorsuali nell'ambito dell'impiego privato, in cui il lavoratore, dopo avere partecipato senza successo ad una selezione l'attribuzione di una qualifica superiore, per deducendo di essere stato ingiustamente escluso dalla promozione, per irregolarità o inadempimenti che determinano l'illegittimità della procedura o del suo esito, chieda che sia accertato il suo diritto ad essere incluso nella graduatoria dei dipendenti da promuovere, in modo da ottenere la comparazione della propria posizione con quella degli altri candidati risultati vincitori о si è affermato che il giudizio deve idonei, svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti al concorso in ordine ai quali devono essere effettuati i raffronti, con la conseguenza che ove il giudice riscontri la non integrità del deve ordinarne l'integrazione neicontraddittorio, confronti di tutti i controinteressati;
mentre tale integrazione non è necessaria, quando il lavoratore non chieda l'annullamento del concorso e la 10 riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno conseguente alla illegittima esclusione dalla graduatoria dei promuovendi (cfr. Cass. 28 novembre 1998, n. 12128, Cass. 7 giugno 1996 n. 5315 ed altre precedenti). E sempre con riferimento ad ipotesi relative a concorsi interni nell'ambito dell'impiego privato, per la promozione al grado superiore, la necessità del litisconsorzio in controversie in cui sia stata dedotta la lesione del diritto alla promozione derivante dalla illegittima esclusione del dipendente è stata giustificata (v. in motivazione Cass. 16 luglio 1991 n. 7855) dalla unicità del fatto costitutivo, integrato dal bando e dalla successiva individuazione dei promuovendi, dalla unicità dell'impegno assunto dal datore di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti per la partecipazione alla selezione, e dalla unicità della prestazione finale, o comunque unitariamente considerata, di un determinato numero di promozioni. Tali principi devono essere applicati anche alla fattispecie in esame, dovendosi anche qui rimarcare la inscindibilità delle situazioni giuridiche di tutti coloro cui sia stato attribuito 11 illegittimamente il posto in questione, in quanto il diritto al posto del BO non può essere affermato se non dopo il raffronto con gli altri aspiranti al posto e senza escludere l'analogo diritto dell'altro lavoratore cui il posto è stato assegnato. Né d'altra parte, non potendo che essere uno solo il posto di lavoro rivendicato dal BO, la necessità del litisconsorzio può essere limitata soltanto ad uno dei sei dipendenti indicati in- TI, IN, FO, ET, FI e UR - rispetto ai quali era stata dichiarata la illegittimità dell'attribuzione del posto: non abbiano conseguiti punteggi risulta che costoro differenziati e non si può individuare chi fra gli stessi sia legittimato a contraddire in ordine alla pretesa avanzata dal BO, il quale nel sostenere che doveva essere preferito rispetto a tutti e sei quei dipendenti indebitamente inseriti nella graduatoria dei posti da coprire di addetto movimento e traffico, ha con la doglianza proposta investito globalmente la posizione dei predetti assegnatari dei posti. La sentenza impugnata si è discostata dai suddetti principi, limitandosi a negare la dell'integrità del sussistenza di un difetto 12 contraddittorio e a sostenere che l'accertamento richiesto riguardagiudiziale esclusivamente del concorrente l'esistenza del diritto all'assunzione nei confronti del datore di lavoro, senza che si realizzi un fenomeno di legittimazione passiva necessariamente congiunta, ovvero determinata dalla contitolarità del rapporto sostanziale che si fa valere, sebbene per affermare il diritto all'assunzione del BO abbia, poi, statuito la illegittimità dell'assunzione di coloro che erano stati preferiti allo stesso. La mancata partecipazione al giudizio dei sei litisconsorti necessari innanzi indicati comporta la nullità sia del giudizio pretorile sia di quello di appello, che quella nullità non ha riscontrato, e delle relative sentenze, le quali vanno perciò cassate, con rinvio della causa al Tribunale di Piacenza in composizione monocratica, quale giudice di primo grado. L'accoglimento del terzo motivo determina l'assorbimento degli altri. Ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità e delle precedenti fasi di merito. 13
P. Q. M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
dichiara la nullità dell'intero processo e rimette la causa al Tribunale di Piacenza, giudice di primo grado in composizione monocratica;
compensa interamente fra le parti le spese di ogni fase e grado del giudizio. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000. Il Presidente Il Consigliere est. Marino Saurojanni Autowo CammoyenЛ оч но вибраний Hille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositals in Cancelleria 3 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I 0 A 3 D 1 S 3 , S . 5 O A T L T . R L , A N O ' A B S L 3 E L I 7 P E D - S D I 8 A - I N T 1 S S G 1 N O O E P S E A I M G D I A G E A , E O D L O T R E T T I T A S R I L N I L G E D S E E E R O D 14