Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2014, n. 15403
CASS
Sentenza 7 marzo 2014

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In tema di revisione, il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare - ove eventualmente accertati - che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella "noviter producta", debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti.

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  • 1Art. 631 - Limiti della revisione
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    Rassegna giurisprudenziale Limiti della revisione (art. 631) Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di revisione, la norma di cui all'art.634 secondo la quale la Corte di appello dichiara d'ufficio, con ordinanza, l'inammissibilità della relativa richiesta, qualora sia stata proposta fuori delle ipotesi previste dagli artt. 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni contenute negli artt. 631, 632, 633 e 641, ovvero risulti manifestamente infondata, non preclude l'adozione della declaratoria di inammissibilità, per i medesimi motivi, con la sentenza conclusiva del giudizio, una volta che questo sia stato disposto (SU, 624/2001). È stata, infatti, …

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  • 2Art. 637 - Sentenza
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    Rassegna giurisprudenziale Sentenza (art. 637) Il provvedimento con il quale il giudice, nel pronunciare sentenza di rigetto della richiesta di revisione, dispone, ai sensi dell'art. 637, comma 4, la ripresa dell'esecuzione della pena, precedentemente sospesa ai sensi dell'art. 635, ha effetto immediato, indipendentemente dall'eventuale impugnazione della suddetta sentenza; ciò in considerazione sia del principio generale dell'immediata eseguibilità dei provvedimenti in materia di libertà (art. 588, comma 2), sia del fatto che tanto la sospensione quanto il ripristino dell'esecuzione costituiscono vicende interne ad un unico rapporto esecutivo, avente il suo titolo nella sentenza …

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  • 3Art. 636 - Giudizio di revisione
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    Rassegna giurisprudenziale Giudizio di revisione (art. 636) L'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634, anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio di revisione ai sensi dell'art. 636 (SU, 18/1998). Nel giudizio di revisione, nel quale si osservano le disposizioni sul dibattimento (Titolo I e II del libro VII), in quanto applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione (art. 636, comma 2), si procede dunque alla fase del concreto “giudizio”, da svolgersi nel contraddittorio delle parti; all'esito, la Corte di Appello pronuncerà una sentenza di accoglimento o di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2014, n. 15403
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15403
Data del deposito : 7 marzo 2014

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