Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2013, n. 18818
CASS
Sentenza 8 marzo 2013

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Massime1

L'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio. Ne consegue che rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio.

Commentario1

  • 1L'mmissione di colpevolezza non preclude la revisione della sentenza
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2013, n. 18818
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18818
Data del deposito : 8 marzo 2013

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