Sentenza 8 marzo 2013
Massime • 1
L'inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen. sussiste quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all'evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l'esito del giudizio. Ne consegue che rimane del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio.
Commentario • 1
- 1. L'mmissione di colpevolezza non preclude la revisione della sentenzaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 novembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/03/2013, n. 18818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18818 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 08/03/2013
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 501
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 42087/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON AG Monneret De Villard Marianna;
avverso l'ordinanza 23 giugno 2012 della Corte di appello di Perugia;
Letti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso;
Sentita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Presidente Dr. De Roberto;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Gaeta Pietro, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. OSSERVA
1. Con ordinanza 23 giugno 2012 la Corte di appello di Perugia dichiarava inammissibile l'istanza di revisione proposta da ON AG Monneret De Villard Marianna, "così qualificato l'atto depositato in data" 30 maggio 2012.
Rilevava la Corte che l'atto rievocava la vicenda che aveva determinato la condanna dell'istante per plurimi fatti di calunnia da parte del Tribunale di Roma con sentenza pronunciata il 17 febbraio 1964, parzialmente riformata, quanto a due ipotesi di reato, dalla locale Corte di appello con sentenza 7 luglio 1965, divenuta irrevocabile a seguito del rigetto del ricorso per cassazione;
che la calunnia era incentrata sulle false incolpazioni rivolte dalla Marianna ON AG Monneret De Villard nei confronti di GN GO, MP NI e BR RI nel corso della deposizione testimoniale nell'ambito del procedimento penale avente ad oggetto il decesso di wilma montesi ed in quello a carico di IL MU;
che, in effetti, l'istanza contiene una "proclamazione di innocenza" tutta riferibile all'assenza di volontà della ON AG di accusare persone che mai avevano commesso alcun reato, e nelle conclusioni una domanda di assoluzione perché il fatto non sussiste e di "declaratoria della nullità della sentenza di condanna per violazione di norme imperative, mancanza di equità, imparzialità, indipendenza e per falsità"; che, dunque, l'istanza, così come congegnata, "risulta radicalmente priva delle indicazioni necessarie per renderla ammissibile e funzionale allo scopo per l'assenza di ogni nuovo elemento di prova, allegandosi, soltanto alcuni documenti" (dedica scritta su un libro donato a GN GO, da parte dell'autore, all'epoca magistrato a Roma;
invito a partecipare ad un provino presso la RAI, grazie all'intervento del GN;
lettera del padre della ON AG) di contenuto tale da far escludere che possa essere ipotizzabile una valida richiesta di revisione ai sensi dell'art. 630 c.p.p., comma 1, lett. c), e per l'intrinseca inidoneità della domanda a vincere la resistenza della decisione di condanna, così chiaramente qualificando manifestamente infondata la richiesta.
2. Ricorre per cassazione ON AG Monneret De Villard Marianna, con atto sottoscritto dall'avvocatessa Fabiana Fois, deducendo violazione di legge;
più in particolare, degli artt. 630, 631 e 634 c.p.p.. Rileva, in primo luogo, la ricorrente che non sussistevano le condizioni per la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione non potendo questa ritenersi manifestamente infondata, per l'assenza di quel fumus impeditivo alla sua stessa apprezzabilità; il giudice a quo aveva, in effetti, anticipato il giudizio di merito risultando sufficiente per l'ammissibilità della richiesta la mera prospettazione di una prova nuova, secondo un giudizio prognostico astratto. In più, essendo stata cancellata dal sistema la distinzione tra fase rescindente e fase rescissoria, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione avrebbe dovuto essere verificato esclusivamente e in astratto il rilievo della prova a condurre al proscioglimento utilizzando una delle formule indicate dagli artt. 529, 530 e 531 c.p.p.. Più in particolare, l'ammissibilità della richiesta risultava da tutti gli elementi di prova prodotti: l'invito per il provino presso la RAI fatto pervenire alla ricorrente per il tramite dello Spataro che comprova il perdurare di rapporti affettuosi con il GN;
la lettera del padre della ricorrente attestava che la relazione tra la ON AG ed il GN era tuttora in corso, tanto da spingere il padre a raccomandare alla figlia di tener fede all'impegno preso con costui di annullare il precedente matrimonio;
elementi, tutti, in grado di scardinare il presupposto fondante il giudizio di condanna, vale a dire, il risentimento della ON AG nei confronti del GN che avrebbe determinato la donna ad accusare falsamente costui.
Il ricorso è inammissibile.
3. Nel sistema del codice del 1930 la dichiarazione di inammissibilità o di rigetto dell'istanza, poteva, a norma dell'art. 558, comma 3, essere pronunciata "Quando l'istanza di revisione è inammissibile o appare manifestamente infondata". Stando alla giurisprudenza ed alla dottrina, nell'ambito di tale ultima nozione erano da annoverare gli aspetti della delibazione attinenti all'oggetto della richiesta, secondo un regime parallelo a quello previsto per il ricorso per cassazione dall'art. 524, comma 2, in quanto tipico del solo giudizio di legittimità, ma avente un ambito contenutistico in parte diverso, solo riflettendo alla competenza "atipica" riservata alla Corte di cassazione in sede di revisione. Nel nuovo sistema la valutazione quanto alla manifesta infondatezza della richiesta (art. 634, comma 1, "ovvero risulta manifestamente infondata") ed il cui accertamento comporta necessariamente la dichiarazione di inammissibilità della domanda di revisione, appartiene alla Corte di appello, ferma restando la cognizione della Corte di cassazione a dichiarare inammissibile (ma ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, e, dunque, ovviamente, entro l'ambito della sua cognizione di legittimità) il ricorso nel confronti dell'ordinanza di inammissibilità (art. 634, comma 2) ovvero della sentenza pronunciata all'esito del giudizio di revisione (art. 640) quando ritenga il ricorso manifestamente infondato.
La permanenza di un simile requisito potrebbe apparire il frutto di una "disattenzione" del legislatore, il quale avrebbe trascurato che il nuovo modello di revisione si caratterizza rispetto al sistema preordinato dall'abrogato codice di rito dall'assenza di un vero e proprio giudizio rescindente, e che l'apprezzamento della capacità della richiesta a vincere il giudicato, è, per di più, riservato al giudice di merito, pur essendo quella sulla "manifesta infondatezza" delibazione riservata al giudice di legittimità.
Se però si riflette più approfonditamente sulla tipologia del rimedio, teso a rimuovere una decisione passata in giudicato, ci si avvede che esso si collega direttamente al regime della specificità delle prove richieste ai fini del giudizio di ammissibilità della domanda di revisione. Cosicché, come è stato rilevato in dottrina, il vizio in esame resta designato dalla necessità di operare una verifica circa la capacità delle prove addotte ad introdurre nel processo elementi che implichino l'inferenza di un risultato che conduca alla verifica dell'affermazione iniziale. Come hanno osservato le Sezioni unite (Sez. un., 29 settembre 2001, Pisano), il tema rimanda, ma in una prospettiva caratterizzata da aspetti piuttosto suggestivi, al requisito della rilevanza richiesto dalla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, ove, peraltro, la manifesta infondatezza è condizione, accanto alla rilevanza per l'introduzione del giudizio di legittimità costituzionale, ma l'accostamento, a prima vista, puramente terminologico, appare il sintomo di una prescrizione normativa articolata entro sequenze che rivelano la particolare complessità del giudizio delibativo preliminare. L'attributo "manifesta" che contrassegna l'infondatezza della richiesta di revisione si ricollega, dunque, se - come è necessario - occorre dare un senso alla disposizione dell'art. 634, alla capacità degli elementi di prova posti a base della richiesta, a consentire una verifica circa l'esito del giudizio. Si tratta, cioè, di un requisito, tutto intrinseco alla domanda, ai rapporti di inferenza collegati alle ragioni dell'introduzione del mezzo di impugnazione, rispetto ai quali gli elementi di prova addotti assumono un rilievo indiretto;
il tutto è, dunque, da ricollegare alla forza persuasiva della richiesta, secondo canoni che, per l'avvertita incapacità di essa di travolgere il giudicato, implicano il raffronto con modelli di verifica più riduttivi rispetto a quelli posti a base del giudizio di inammissibilità proprio delle altre ipotesi preclusive del processo di merito. Una linea di recente ripresa dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha precisato che per manifesta infondatezza della richiesta di revisione che ne determina l'inammissibilità deve intendersi l'evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l'esito del giudizio: requisito che è tutto intrinseco alla domanda in sè e per sè considerata, restando riservata alla fase del merito ogni valutazione sull'effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio, il giudicato (Sez. 1, 14otttobre 2010, Ferorelli).
La concreta valenza di una simile causa di inammissibilità del giudizio di revisione resta designata dalle connessioni che la legano, e davvero secondo modelli contrassegnati da una maggiore tipicità, che relegano, allora, l'esigenza di una simile valutazione ai casi, per qualche verso legati alla previsione dell'art. 606 c.p.p., comma 3, ma secondo un canone di verifica strettamente legato al meritum causae (non è inutile rammentare che il giudizio in ordine alla manifesta infondatezza era previsto anche per il giudizio di appello dal Progetto preliminare del 1978); in tal modo il vizio appare designare l'evidente inidoneità della domanda ad accedere al giudizio di revisione per l'evidente manifesta distonia tra il petitum perseguito e le allegazioni poste a base della richiesta e che costituiscono parte integrante di essa. L'allegazione dimostrativa costituisce, appunto, la ragione del petitum, cosicché la domanda, mentre, per un verso, deve davvero penetrare in medias res, per un altro verso, non può fondarsi su allegazioni sprovviste di univocità e, dunque, già in astratto, inidonee a conseguire il risultato proscioglitivo previsto dall'art. 631 c.p.p. avuto riguardo proprio al procedimento probatorio seguito dal giudice di merito. Senza che possano assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito, altrimenti derivandone un'indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore ha inteso perentoriamente differenziare.
Non può, quindi, trovare ingresso nel giudizio di ammissibilità per manifesta infondatezza il richiamo a regole di giudizio appartenenti alla sola fase c.d. "rescissoria", quale, ancora una volta, quella imposta dall'art. 637, comma 3.
3. Poste tali premesse, tratte quasi integralmente dalla decisione della Sezioni unite sopra rammentata, risulta evidente come la domanda di revisione risulti, nel caso di specie contrassegnata dal vizio individuato dall'ordinanza impugnata.
Ed infatti è, anzi tutto, il contenuto intrinseco della domanda ad apparire inidoneo a vincere la forza del giudicato così, come del resto, chiaramente emerge dalle stesse argomentazioni addotte dalla Corte territoriale, costretta significativamente ad una vera e propria qualificazione dell'istanza. La richiesta di revisione viene a profilarsi, infatti, prima facie, incerta secondo una verifica effettuata in astratto così inevitabilmente da contaminare gli elementi di prova posti a sostegno della richiesta stessa. Venendo al primo di questi, non sì riesce in alcun modo a comprendere, se non relegandola al ruolo di maliziosa allusione, la forza probatoria dalla dedica al GN da parte dell'autore di un libro, da identificarsi in un magistrato che svolgeva le sue funzioni a Roma e che "all'epoca della tormentata vicenda" era "quindi presumibilmente a conoscenza della nota vicenda processuale relativa alla morte di una giovane donna, wilma montesi", che vide coinvolti (e poi assolti) il GN ed il NI prima e la ON AG, poi, per il delitto di calunnia". Un dato, in astratto, assolutamente neutro tanto da non poter essere qualificato nè prova ne', tanto meno, "prova nuova"; il tutto, del resto, secondo il modello indicato nella richiesta.
Lo stesso inscindibile, ma totalmente negativo, legame con la domanda caratterizza anche la seconda prova addotta costituita dalla lettera inviata alla ricorrente dal proprio padre, il cui valore dimostrativo risulta, prima ancora che sul piano giuridico, sul piano del riverbero complessivo nella vicenda palesemente enfatizzato, utilizzando un modulo, oltre tutto, deviante dall'intero schema del procedimento di revisione.
La lettera descrive, in effetti, una situazione di fatto indifferente ai fini della stessa imputazione per cui è intervenuta la condanna che si vorrebbe rimuovere e che si traduce, inoltre, come ha perspicuamente osservato il Procuratore Generale nelle sue requisitorie scritte, in un' arbitraria interpretazione del contenuto della missiva stessa.
Ed analoga conclusione deve trarsi con riguardo alla "prova nuova" costituita dall'invito al provino presso la RAI del 15 dicembre 1953 che il GN - secondo la difesa - fecce recapitare alla ON AG e recante a margine saluti affettuosi per la ricorrente.
Anche qui il Procuratore Generale, con il rigore che contraddistingue l'intera requisitoria, ha osservato che seppure in tal caso può parlarsi di una prova perché l'elemento dimostrativo avrebbe dovuto comprovare che nessuna ragione di malanimo (peraltro la base probatoria complessiva della richiesta di revisione si riduce ad una situazione di fatto di dubbia decisività, anche qui con inevitabili riverberi sulla fondatezza complessiva della richiesta) esisteva nei confronti del GN, non che quest' ultimo nutrisse motivi di rancore verso la donna, tanto più che al momento in cui venne inviata la lettera la AG non aveva ancora rivolto le sue accuse.
Una "prova" inidonea, dunque, già in astratto (oltre tutto perché fondata soltanto sul confuso rilievo del movente), a vincere la forza dimostrativa della sentenza di condanna.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma in favore della cassa delle ammende che sì ritiene equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2013