Sentenza 30 gennaio 2014
Massime • 2
In tema di revisione la prova nuova deve considerarsi tale anche quando, pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenza del giudice, così come nuovi devono considerarsi quegli elementi di prova che, quantunque risultanti dagli atti, non furono conosciuti e valutati dal giudice per omessa deduzione delle parti ovvero per il mancato uso dei poteri d'ufficio.
In tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purchè, però, riscontrabili "ictu oculi". (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato la decisione della Corte d'appello che aveva proceduto ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali prodotte a sostegno della richiesta di revisione).
Commentari • 3
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Rassegna giurisprudenziale Giudizio di revisione (art. 636) L'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634, anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio di revisione ai sensi dell'art. 636 (SU, 18/1998). Nel giudizio di revisione, nel quale si osservano le disposizioni sul dibattimento (Titolo I e II del libro VII), in quanto applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione (art. 636, comma 2), si procede dunque alla fase del concreto “giudizio”, da svolgersi nel contraddittorio delle parti; all'esito, la Corte di Appello pronuncerà una sentenza di accoglimento o di …
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Rassegna giurisprudenziale Sentenza (art. 637) Il provvedimento con il quale il giudice, nel pronunciare sentenza di rigetto della richiesta di revisione, dispone, ai sensi dell'art. 637, comma 4, la ripresa dell'esecuzione della pena, precedentemente sospesa ai sensi dell'art. 635, ha effetto immediato, indipendentemente dall'eventuale impugnazione della suddetta sentenza; ciò in considerazione sia del principio generale dell'immediata eseguibilità dei provvedimenti in materia di libertà (art. 588, comma 2), sia del fatto che tanto la sospensione quanto il ripristino dell'esecuzione costituiscono vicende interne ad un unico rapporto esecutivo, avente il suo titolo nella sentenza …
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L'ammissibilità di una nuova perizia come base per una revisione è affermata dalla giurisprudenza di legittimità soltanto con riferimento a nuove metodiche scientifiche approvate dalla comunità degli esperti che possano sovvertire i precedenti risultati, cogliendo dati obiettivi nuovi e diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio. In tema di revisione la prova nuova è quella che, da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato: in sede di delibazione preliminare, tale valutazione va compiuta in astratto, senza rendere penetranti anticipazioni del giudizio di merito, riservate alla fase successiva, da …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2014, n. 20022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20022 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 30/01/2014
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 129
Dott. DE AMICIS G. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 24407/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI ZA PP N. IL 03/01/1951;
avverso la sentenza n. 86/2011 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 30/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Volpe PP, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv. Vianello Accorretti Valerio e l'avv. Petronio Salvatore, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 30 ottobre 2012 la Corte d'appello di Caltanissetta ha rigettato l'istanza di revisione proposta da Di AZ FI avverso la sentenza emessa dalla Corte d'assise di appello di Palermo del 20 aprile 2001, irrevocabile dal 28 novembre 2002, con la quale, in riforma della sentenza di assoluzione emessa in primo grado dalla Corte di assise di Palermo, era stato condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per tre anni, perché ritenuto responsabile dell'omicidio di EL PP e LA PP, commesso in Giardinello il 17 novembre 1983. 2. L'istanza di revisione, presentata con riferimento ai reati di omicidio premeditato ed illecita detenzione e porto in luogo pubblico di cui ai capi d'imputazione sub D) ed E), si fondava sulle richieste di acquisizione di documenti, nonché di esame dell'imputato e di alcuni testimoni (MO AN, IZ AR, IC UI e Di AZ AN) e consulenti tecnici di parte (Ugolini NT, NI Ronchi RL e Oliveri CE), al fine di evidenziare la erroneità dei riscontri alle dichiarazioni accusatorie rese dal collaborante ZO AN e, segnatamente, la falsità delle seguenti circostanze di fatto: a) che il Di AZ FI abbia avuto il ruolo di attirare in un tranello le vittime con la complicità di LA DO;
b) che egli si sia recato assieme al ZO presso il luogo dell'omicidio, prendendovi parte;
c) che le vittime siano state immediatamente uccise lo stesso giorno della scomparsa;
d) che siano state adoperate le armi indicate dal ZO, e con le modalità da lui precisate;
e) che lo stato dei luoghi indicato dal ZO è incompatibile con la dinamica omicidiaria.
3. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 630 c.p.p., n. 1, lett. c),
per illogicità, contraddittorietà ed omessa motivazione in ordine alla sussistenza di prove nuove che, unitamente a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere assolto a norma dell'art. 530 c.p.p., per non avere commesso il fatto. L'impugnata pronunzia ha erroneamente rigettato la su indicata istanza, da un lato, definendo non nuovi gli elementi di prova come le consulenze tecniche presentate dalla difesa (aventi ad oggetto aspetti inediti, non affrontati nel corso dei precedenti giudizi di merito), e, dall'altro lato, come inconferenti ai fini della decisione le nuove dichiarazioni testimoniali (rese in particolare da MO AN) vertenti sull'alibi del Di AZ e tali da scardinare l'impianto accusatorio basato sul racconto del ZO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto, nei limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati.
5. Non meritevole di accoglimento, preliminarmente, deve ritenersi la doglianza difensiva incentrata sulla richiesta audizione dei consulenti tecnici sopra indicati, avendo la Corte di merito fatto buon governo del pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (da ultimo, Sez. 6, n. 34531 del 04/07/2013, dep. 08/08/2013, Rv. 256136; Sez. 5, n. 2982 del 26/11/2009, dep. 22/01/2010, Rv. 245840), che ha da tempo enunciato la regula iuris secondo cui, in tema di revisione, agli effetti dell'art. 630 c.p.p., lett. c), una perizia può costituire prova nuova solo se basata su nuove acquisizioni scientifiche idonee di per sè a superare i criteri adottati in precedenza e, quindi, suscettibili di fornire sicuramente risultati più adeguati.
Al riguardo, pertanto, la richiesta di revisione potrebbe in ipotesi ammettersi solo nell'ipotesi in cui, anziché basarsi sulla sollecitazione ad una mera rinnovazione dell'accertamento tecnico già espletato nel giudizio di cognizione, prospetti una perizia nuova per metodologia e conclusioni (Sez. 5, n. 1976 del 22/04/1997, Cavazza, Rv. 208546; Sez. 5, n. 2982 del 16/11/2009, Veneruso, Rv. 245840; Sez. 1, n. 26637 del 28/05/2008, Sepe, Rv. 240869). Invero, sia in relazione ai profili medico-legali (l'esatta individuazione del momento della morte dei due giovani e della regione del corpo ove il EL sarebbe stato colpito), che a quelli di natura balistica (ad es., il tipo di pistola utilizzata per commettere l'azione omicidiaria), ovvero a quelli involgenti l'accertamento dello stato dei luoghi all'epoca del fatto, l'impugnata pronuncia ha congruamente ed esaustivamente argomentato, in linea con il su richiamato quadro di principi, osservando che le richieste dalla difesa formulate non si basano sulla decisiva valorizzazione di elementi storico-fattuali nuovi, ovvero su tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibili con le metodiche in precedenza disponibili, ma su una mera rielaborazione e rivalutazione dei medesimi dati ed elementi già vagliati nel corso dei precedenti giudizi di merito, il cui corretto epilogo decisorio ha già incontrato il definitivo avallo da parte di questa Suprema Corte.
Analoghe considerazioni devono altresì svolgersi, a fronte del motivato apprezzamento dei dati già offerti dalla complessiva disamina dell'acquisito compendio probatorio, con riguardo alla valutazione di genericità, e comunque non decisività, dell'apporto che potrebbe essere fornito dalla richiesta rivalutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori CA AN e La RO PP in merito alla natura dei rapporti intercorsi fra il ricorrente ed il fratello, Di AZ AN, ovvero dei rilievi inerenti all'ipotetica ricerca di un movente alternativo del delitto, anch'esso solo genericamente prospettato in relazione a presunti incontri che una delle vittime avrebbe avuto, prima della scomparsa, negli Stati Uniti d'America, ove sarebbe stata da anni residente.
6. Fondate, di contro, devono ritenersi le censure difensive riguardo alla richiesta audizione del testimone MO AN (in merito ad un incontro che egli avrebbe avuto con il Di AZ FI nella tarda mattinata del 17 novembre 1983, durante una pausa dal lavoro, lungo la strada che va da Giardinello a Zucco, dinanzi all'ingresso di un suo terreno con costruzione non ultimata), nonché di IC UI, Di AZ AN e IZ AR (sui contatti intercorsi con il predetto MO per indurlo a compiere il suo dovere di testimone).
L'audizione del primo dei testimoni su indicati, in particolare, tende a dimostrare il fatto che il Di AZ FI non si trovava sul luogo del delitto e che egli non vi aveva accompagnato il ZO negli orari indicati in sentenza, trovandosi invece in altro luogo, a parlare con il predetto MO, con il quale si era tranquillamente intrattenuto per almeno un altro quarto d'ora, o mezz'ora, dopo che il ZO, sopraggiunto in loco a bordo della sua autovettura un quarto d'ora dopo l'inizio della conversazione con lo stesso Di AZ, era andato via, seguito dalle due vittime a bordo dell'autovettura "Alfa Romeo gt" rossa del LA. Il contributo cognitivo derivante dall'ammissione di tale prova testimoniale, dunque, consentirebbe, nella prospettiva indicata dalla difesa, che ha escusso quel teste ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p., di escludere che il Di AZ FI, dopo l'invito rivoltogli in quella circostanza dal ZO - che gli avrebbe detto: "Che fa DI ?" - sia salito sull'autovettura di quest'ultimo, ovvero l'abbia seguito con la propria autovettura, essendo invece rimasto a conversare con il MO per molto altro tempo ancora. Sembra trattarsi di un nuovo elemento di prova, estraneo e diverso rispetto a quelli valutati negli atti processuali, in sè, di certo, non inconferente, dotato di autonoma attitudine dimostrativa e potenzialmente idoneo, per le prospettate implicazioni, a ribaltare l'esito decisorio, o comunque ad incidere in misura rilevante sulla solidità del costrutto accusatorio in ordine alla portata del coinvolgimento del ricorrente.
Al riguardo, infatti, deve rilevarsi che, ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l'esame preliminare della Corte d'appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve essere limitato ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile "ictu oculi" e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (Sez. 6, n. 2437 del 03/12/2009, dep. 20/01/2010, Rv. 245770). Ed allora, non può che rimanere del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, la valutazione concernente l'effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 6, n. 18818 del 08/03/2013, dep. 29/04/2013, Rv. 255477).
Ne discende, ancora, che la valutazione preliminare sull'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve, sì, ancorarsi alla realtà del caso concreto senza prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché, però, tali segni siano riscontrabili, appunto, sulla base di un vaglio delibativo solo "ictu oculi" espresso (Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, dep. 06/12/2013, Rv. 257496). Nel caso in esame, invero, la Corte d'appello non ha fatto corretta applicazione del quadro di principi delineato da questa Suprema Corte, in quanto non si è limitata ad un'astratta valutazione circa l'attitudine del novum addotto a sostegno della richiesta di revisione a porre in discussione il fondamento della pronuncia irrevocabile di condanna resa nei confronti del Di AZ, ma, al contrario, ha proceduto ad apprezzamenti di merito sulla rilevanza probatoria delle dichiarazioni, che avrebbero dovuto essere riservati piuttosto alla fase successiva, anticipando in tal modo una sommaria valutazione di inattendibilità del teste - apoditticamente fatta coincidere, peraltro, con la tardività della sue dichiarazioni - che a sua volta avrebbe dovuto essere espressa, propriamente, all'esito del relativo esame, nel pieno contraddittorio delle parti e con l'adeguato sostegno di pertinenti elementi di riscontro intrinseco ed estrinseco, alla stregua di un apprezzamento poi eventualmente esteso ai profili di persuasività e congruenza in relazione al contesto probatorio già acquisito e complessivamente vagliato nel giudizio di cognizione.
Sotto altro, ma connesso profilo, infine, deve rilevarsi come lo stesso dato della "tardività" delle dichiarazioni, nella materia in esame, possa assumere un carattere neutro e, comunque, non rilevante al fine sopra considerato, ove si rifletta sulle implicazioni del pacifico insegnamento giurisprudenziale al riguardo offerto da questa Suprema Corte, secondo cui la prova nuova deve considerarsi tale anche quando, pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenza del giudice, così come nuovi devono considerarsi quegli elementi di prova che, quantunque risultanti dagli atti, non furono conosciuti e valutati dal giudice per omessa deduzione delle parti, ovvero per il mancato uso dei poteri d'ufficio (ex multis, Sez. 1, n. 830 del 27/02/1993, dep. 19/05/1993, Rv. 193994).
7. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, s'impone l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza, per un nuovo giudizio che, nella piena libertà dei relativi apprezzamenti di merito, dovrà colmare le su indicate lacune motivazionali, uniformandosi ai principi di diritto in questa Sede stabiliti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Caltanissetta.
Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 2014