Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2014, n. 20022
CASS
Sentenza 30 gennaio 2014

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In tema di revisione la prova nuova deve considerarsi tale anche quando, pur esistendo al tempo del giudizio, non sia stata portata a conoscenza del giudice, così come nuovi devono considerarsi quegli elementi di prova che, quantunque risultanti dagli atti, non furono conosciuti e valutati dal giudice per omessa deduzione delle parti ovvero per il mancato uso dei poteri d'ufficio.

In tema di revisione, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purchè, però, riscontrabili "ictu oculi". (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato la decisione della Corte d'appello che aveva proceduto ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva, in ordine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali prodotte a sostegno della richiesta di revisione).

Commentari3

  • 1Art. 636 - Giudizio di revisione
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Giudizio di revisione (art. 636) L'inammissibilità della richiesta di revisione può essere dichiarata, oltre che con l'ordinanza prevista dall'art. 634, anche con sentenza, successivamente all'instaurazione del giudizio di revisione ai sensi dell'art. 636 (SU, 18/1998). Nel giudizio di revisione, nel quale si osservano le disposizioni sul dibattimento (Titolo I e II del libro VII), in quanto applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione (art. 636, comma 2), si procede dunque alla fase del concreto “giudizio”, da svolgersi nel contraddittorio delle parti; all'esito, la Corte di Appello pronuncerà una sentenza di accoglimento o di …

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  • 2Art. 637 - Sentenza
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Sentenza (art. 637) Il provvedimento con il quale il giudice, nel pronunciare sentenza di rigetto della richiesta di revisione, dispone, ai sensi dell'art. 637, comma 4, la ripresa dell'esecuzione della pena, precedentemente sospesa ai sensi dell'art. 635, ha effetto immediato, indipendentemente dall'eventuale impugnazione della suddetta sentenza; ciò in considerazione sia del principio generale dell'immediata eseguibilità dei provvedimenti in materia di libertà (art. 588, comma 2), sia del fatto che tanto la sospensione quanto il ripristino dell'esecuzione costituiscono vicende interne ad un unico rapporto esecutivo, avente il suo titolo nella sentenza …

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  • 3Progressi scientifici e prova nuova nel giudizio di revisione (Cass. 28801/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 luglio 2019

    L'ammissibilità di una nuova perizia come base per una revisione è affermata dalla giurisprudenza di legittimità soltanto con riferimento a nuove metodiche scientifiche approvate dalla comunità degli esperti che possano sovvertire i precedenti risultati, cogliendo dati obiettivi nuovi e diversi da quelli già presi in considerazione nel precedente giudizio. In tema di revisione la prova nuova è quella che, da sola o unitamente a quelle già acquisite, sia idonea a ribaltare il giudizio di colpevolezza dell'imputato: in sede di delibazione preliminare, tale valutazione va compiuta in astratto, senza rendere penetranti anticipazioni del giudizio di merito, riservate alla fase successiva, da …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/01/2014, n. 20022
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20022
Data del deposito : 30 gennaio 2014

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