Sentenza 3 dicembre 2009
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione basata sulla prospettazione di nuove prove, l'esame preliminare della Corte d'appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi ad una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, in modo da verificare l'eventuale sussistenza di un'infondatezza rilevabile "ictu oculi" e senza necessità di approfonditi esami, dovendosi ritenere preclusa in tale sede una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato invece al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti.
Commentari • 2
- 1. Medico e paziente al cospetto del giudice penale per un rapportoIrene Scordamaglia · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
28 giugno 2011 | Medico e paziente al cospetto del giudice penale per un rapporto terapeutico divenuto patologico: poche le certezze e molti i dubbi che aleggiano sullo scranno! Ovvero qualche nota critica sulle recenti pronunce della Cassazione in materia di responsabilità professionale medico - chirurgica Thomas, il chirurgo devoto alla sua professione protagonista de “L'insostenibile leggerezza dell'essere”, ricorda la sua prima esperienza operatoria come un atto di "profanazione" [1]! La sensazione provata dal giovane medico nel mettere mano, per la prima volta, al bisturi trasferisce immediatamente sul piano concettuale il valore dei beni con i quali l'arte ed il sapere del medico …
Leggi di più… - 2. Infortunio sul lavoro: rischio lavorativoMartina Nunziata · https://www.filodiritto.com/ · 10 marzo 2021
Abstract: Il contributo si propone di mettere in evidenza il rapporto di reciprocità tra la colpa generica con violazione di una regola cautelare non codificata e la colpa specifica per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Premessa una disamina sull'accertamento della causalità della colpa, si mette in luce l'impossibilità di addivenire ad un addebito colposo in capo al datore di lavoro che, avendo ottemperando agli obblighi informativi e formativi del lavoratore, non sarà chiamato a rispondere in presenza di un rischio eccentrico originato dalla autoesposizione negligente del lavoratore. Il principio di personalità della responsabilità penale enucleato all'articolo …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2009, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 03/12/2009
Dott. GRAMENDOLA RA P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2103
Dott. ROTUNDO CE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - rel. Consigliere - N. 28173/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IU TO N. IL 05/11/1962;
avverso la sentenza n. 737/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 18/05/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA Lina;
lette le conclusioni del PG Dott. SELVAGGI Eugenio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catanzaro ha dichiarato manifestamente infondata la richiesta di revisione formulata, ai sensi dell'art. 630 c.p.p., lett. c), nell'interesse di UN AR in relazione alla sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio del 10-4-2002, divenuta irrevocabile, con la quale il UN è stato condannato alla pena di anni trenta di reclusione per concorso nell'omicidio volontario di NO RA e per il tentato omicidio di EN CE e EN RA (fatti avvenuti in Reggio Calabria il 15-4- 1986).
Nell'istanza di revisione, il procuratore speciale del UN, dopo aver ricostruito la vicenda processuale e richiamato la precedente sentenza emessa in data 23-1-2006 dalla Corte di Appello, con la quale è stata dichiarata inammissibile altra richiesta di revisione proposta dallo stesso condannato, ha prospettato la sussistenza di una prova nuova, costituita dalle dichiarazioni rese in data 20-2- 2009 al difensore e all'udienza del 24-3-2009 nel processo n. 1340/08 R.G. dal collaboratore di giustizia Fracapane Giovanbattista (anch'egli condannato in via definitiva per gli stessi fatti), il quale ha affermato di aver commesso i reati in questione unitamente a LC ER, escludendo il coinvolgimento dell'odierno ricorrente.
La Corte di Appello ha motivato la sua decisione rilevando che le dichiarazioni rese dal collaboratore Fracapane non costituiscono, di per sè, prova nuova ex art. 630 c.p.p., lett. c), dovendo essere valutate, a norma dell'art. 192 c.p.p., comma 3, unitamente agli altri elementi che ne confermino l'attendibilità. Ha aggiunto che, nella specie, permane invariata la resistenza delle prove già assunte e consacrate nel giudicato penale (rappresentate dalla triplice chiamata in correità dei collaboratori UR, MB e AG), non potendo le dichiarazioni rese dai coniugi ON ME e BA ON (già esaminate dalla stessa Corte nell'ambito di una precedente richiesta di revisione avanzata nell'interesse del UN) integrare elementi confermativi della tesi dell'estraneità del UN, sostenuta dal Fracapane, ed apparendo quest'ultimo inaffidabile, per i suoi rapporti di amicizia col condannato.
Il UN, attraverso articolate argomentazioni sviluppate anche mediante motivi nuovi e una memoria di replica, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sostanzialmente che il giudizio di delibazione preliminare di ammissibilità della richiesta di revisione non può tradursi in un'indebita anticipazione del giudizio di merito, e che, a fronte del novum, rappresentato dalle dichiarazioni rese dal collaboratore Fracapane, riscontrate dalle dichiarazioni dei testi ON e BA (che avevano escluso che l'uomo da essi soccorso subito dopo l'esecuzione del delitto fosse il UN, riconoscendo invece tale persona nell'effige di LC ER, indicato dal Fracapane come suo correo, al posto del UN), la Corte di Appello non sarebbe mai potuta pervenire ad un giudizio di manifesta infondatezza e di assoluta inidoneità della nuova prova a superare, anche in termini di dubbio, il giudicato.
DIRITTO
Le censure mosse dal ricorrente sono fondate.
Come è stato puntualizzato dalla giurisprudenza, in considerazione della peculiarità del rimedio della revisione, teso a rimuovere una decisione passata in giudicato, il vizio di manifesta infondatezza, previsto dall'art. 634 c.p.p. quale autonoma causa di inammissibilità della relativa domanda, va ricollegato alla evidente inidoneità delle ragioni poste a sostegno della richiesta ad accedere al giudizio di revisione;
il tutto in base ad una delibazione nella quale non possono assumere rilevanza regole di giudizio appartenenti alla fase del merito, altrimenti derivandone un'indebita sovrapposizione tra momenti procedimentali che il legislatore ha inteso categoricamente differenziare. Con la conseguenza che non può trovare ingresso nella verifica di ammissibilità per manifesta infondatezza il richiamo a regole di giudizio riferibili alla sola fase cd. "rescissoria", quale quella imposta dall'art. 637, comma 3 (Cass. Sez. Un. 26-9-2001 n. 624). Ne deriva che, pur essendo attribuito alla Corte di Appello, nella fase preliminare prevista dall'art. 634 c.p.p., un limitato potere- dovere di valutare, anche nel merito, l'oggetti va potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da "prove" formalmente qualificabili come "nuove", a dar luogo ad una pronuncia di proscioglimento (Cass. Sez. 5^, 22-11-2004 n. 11659;
Sez. 1^, 17-6-2003 n. 29660), tale potere di valutazione pregiudiziale non può consistere in una penetrante anticipazione dell'apprezzamento di merito, riservato al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti, ma implica soltanto una sommaria delibazione degli elementi di prova addotti, finalizzata alla verifica dell'eventuale sussistenza di un'infondatezza che, in quanto definita come "manifesta", deve essere rilevabile "ictu oculi", senza necessità di approfonditi esami (Cass. Sez. 6^, 28-6-2007 n. 16802; Sez. 1^, 6-10-1998 n. 4837). Nel caso di specie, la Corte di Appello non ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi, in quanto non si è limitata ad un'astratta valutazione circa l'attitudine del novum addotto a sostegno della richiesta di revisione a porre in discussione il fondamento della pronuncia irrevocabile di condanna resa nei confronti del UN. Essa, al contrario, ha proceduto ad approfonditi apprezzamenti di merito, escludendo, da un lato, la "persuasività ed affidabilità" delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Fracapane, in ragione dello stretto rapporto di amicizia esistente tra quest'ultimo e il condannato e, dall'altro, l'idoneità delle dichiarazioni rese dai coniugi Manorchio-BA (già esaminate dalla stessa Corte a seguito di una precedente istanza di revisione proposta nell'interesse dello stesso ricorrente) ad integrare "elementi confermativi della estraneità del UN sostenuta dal Fracapane", sul rilievo che tali dichiarazioni, "riguardanti momento successivo al delitto, ben possono inerire a complice o fiancheggiatore del UN, attinto da distinta triplice chiamata in relazione al suo avvenuto riconoscimento quale esecutore materiale".
La decisione resa, pertanto, si basa su una penetrante valutazione di merito circa l'inattendibilità del collaboratore e la mancanza di elementi di riscontro alle sue dichiarazioni;
il che non può ritenersi consentito in sede di delibazione sull'ammissibilità della richiesta di revisione, dovendo essere garantito il contraddittorio tra le parti in ogni caso in cui la valutazione di manifesta infondatezza si faccia derivare non già dalle evidente inidoneità della prova assunta come nuova ad incidere sui presupposti della decisione precedente, ma dalla ritenuta inattendibilità della sua fonte (Cass. Sez. 6, 28-6-2007 n. 16802). S'impone, di conseguenza, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al giudice competente per il giudizio di revisione.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro per il giudizio di revisione.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2010