Sentenza 16 ottobre 2008
Massime • 1
La non applicabilità dell'indulto elargito con L. 31 luglio 2006 n. 241 alle pene inflitte per reati in relazione ai quali ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991 n. 203 (agevolazione o metodo mafioso) opera anche per i delitti tentati.
Commentario • 1
- 1. Mafia: confisca allargata anche per il tentativoAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 4 ottobre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2008, n. 43037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43037 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2008 |
Testo completo
43037/08 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 16/10/2008
SENTENZA
N. 2753/08
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. FAZZIOLI EDOARDO
REGISTRO GENERALE 1. Dott. GRANERO FRANCANTONIO CONSIGLIERE 11 N. 021302/2008 2. Dott. ZAMPETTI UMBERTO
3. Dott. VECCHIO MASSIMO 11
4. Dott. PIRACCINI PAOLA "I
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
1) OL NI N. IL 20/12/1979
avverso ORDINANZA del 18/04/2008
CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
VECCHIO MASSIMO lette/sentite la conclusioni del P.G. Dr.
Ricorso n. 21.302/2008 R.G. *** Udienza del 16 ottobre 2008
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. Aurelio Galasso, so- stituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte su- prema, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rileva
-Con ordinanza, deliberata il 18 aprile 2008 e depositata il 28 aprile 1.
2008, la Corte di appello di Reggio di Calabria, in funzione di giudice della esecuzione, ha respinto l'opposizione (così qualificato da questa Corte il ricorso per cassazione erroneamente esperito) avverso il provve- dimento 20 febbraio 2007 di rigetto - in relazione a quanto assume ri- lievo nel presente scrutinio di legittimità della richiesta di applicazio- ne del condono alla pena inflitta dalla ridetta Corte, giusta sentenza 13 gennaio 2006 (irrevocabile dal 14 dicembre 2006) a VE EN per il delitto di estorsione tentata aggravata ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, motivando che la ridetta aggravante a effetto speciale osta alla applicazione dell'indulto anche relativamente alle pene irrogate per i delitti tentati, non essendo gli stessi fatti salvi dalla esclusione del bene- ficio stabilita dall'articolo 1, comma 2, lettera d della legge 31 luglio 2006 n. 241.
- Ricorre per cassazione il condannato, col ministero del difensore 2. di fiducia, avvocato Gregorio Cacciola, mediante atto recante la data del
2 maggio 2008, depositato il 6 maggio 2008, col quale dichiara promi- scuamente di denunciare, a' sensi dell'articolo 606, comma 1, lettere b) ed e) C.P.P., inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione del- la legge penale, in relazione all'articolo 1 della legge 31 luglio 2006 n. 241, nonché manifesta illogicità della motivazione. Il difensore nega, affatto immotivatamente, che la esclusione dall'indulto, stabilita dall'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge cit. concerna i delitti tentati e, in proposito, invoca, due arresti di questa Corte (23 febbraio 1980, Iovinella, massima n. 145074 e 22 ottobre 2002, n. 38262) alla evidenza non pertinenti, trattandosi di pronunce anteriori di alcuni anni alla promulgazione della legge di condono del 31 luglio 2006, di cui denunzia la violazione.
E soggiunge che erroneamente la aggravante dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, è stata ritenuta nella sentenza di condanna, asserendo, in proposi-
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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE
*** Udienza del 16 ottobre 2008 Ricorso n. 21.302/2008 R.G.
to, non sarebbe “giuridicamente applicabile” ai delitti tentati, sicché do- vrebbe considerarsi inesistente.
È appena il caso di aggiungere che neppure l'arresto di questa Corte (15 marzo 1985, Lucà, massima n. 170283), citato dal ricorrente per suffra- gare la tesi della inapplicabilità dell'aggravante in questione ai delitti tentati è pertinente, trattandosi di sentenza concernente la diversa aggravante prevista dall'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e oltretutto risalente ad epoca anteriore alla introduzione della ag- gravante di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203.
-Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con 3. atto del 10 luglio 2008, oppone che “il riferimento contenuto nella legge 241/06 ai reati per cui ricorre la circostanza aggravante di cui all'articolo
7 D.L. 152/1991, comprende sia i delitti consumati che quelli tentati”, in proposito richiamando un arresto di questa Corte, che neppure risulta pertinente alla materia.
4. - Il ricorso è manifestamente infondato.
Premesso che non sono denunciabili con il ricorso per cassazione "i vizi della motivazione nelle questioni di diritto affrontate dal giudice di merito in relazione alla argomentazioni giuridiche delle parti” (Cass., Sez. V, 22 febbraio 1994, n. 4173, massima n. 197993), in quanto o le medesime “sono fondate, e allora il fatto che il giudice le ab- bia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censu- ra costituito dalla violazione di legge;
ovvero sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art. 619, comma primo, c.p.p., che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta" (Cass.,
Sez. I, 17 dicembre 1991, n. 4931, massima n. 188913), deve innanzi tutto rilevarsi che il giudicato preclude ogni questione circa la ri- correnza delle aggravanti ritenute nella sentenza irrevocabile.
E, solo per incidens, è appena il caso di aggiungere che la tesi del ricor- rente, circa la inapplicabilità ai delitti tentati della aggravante dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, è destituita di giuridico fondamen- to (Cass., Sez. I, 12 maggio 1992, n. 2109, Caternicchia, massima n.
191917; Cass., Sez. VI, 17 maggio 2002, n. 30246, Giampà, massima n. 222427; Cass., Sez. I, 22 aprile 2004, n. 23505, Lo Baido, massima
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Ricorso n. 21.302/2008 R.G.
*** Udienza del 16 ottobre 2008
n. 228134 e Cass., Sez. I, 18 ottobre 2007, n. 43663, Colletti, massima n. 238418).
Nessun appiglio di tipo testuale o sistematico suffraga, infine, l'ulteriore, immotivato e affatto gratuito assunto difensivo che l'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 31 luglio 2006 n. 241 a dispetto della generale
-
previsione "L'indulto non si applica [..] per i reati per i quali ricorre l'aggravante di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni della legge 12 luglio 1991, n. 203, e succes- sive modificazioni" - si riferirebbe esclusivamente ai soli delitti consu- mati.
Conseguono la declaratoria della inammissibilità del ricorso e la con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - va- lutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, infra indicata in dispositivo.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 (mil- le) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, addì 16 ottobre 2008.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Боля риня (Massimo Vecchio) (Edoardo Fazzioli) Dodaniens Vecchio
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
1 8 NOV. 2008
IL CANCELLIE
FA FA
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